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Regolamento (CEE) n. 3949/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0106
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3949/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 12 bis, paragrafo 5,
considerando che le definizioni dei tipi di vino da tavola sono state modificate dal regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo; che è pertanto necessario adeguare le definizioni dei vini da tavola che ai fini del magazzinaggio sono considerati in stretta relazione economica con i tipi di vini da tavola figuranti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2850/85 (4);
considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/83 non esclude la possibilità che varie partite di vino immagazzinate in recipienti diversi possano essere oggetto di un unico bollettino di analisi; che, per motivi di controllo, è opportuno fare in modo che ogni partita di vino contenuto in un recipiente possa essere identificata mediante gli elementi analitici che la caratterizzano;
considerando che è opportuno precisare che il diritto all'aiuto per un contratto di magazzinaggio è annullato dall'accettazione di una dichiarazione di esportazione;
considerando che è inoltre opportuno apportare delle modifiche di carattere redazionale al testo del regolamento (CEE) n. 1059/83;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2706/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1985/1986 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3197/86 (6), prevede la possibilità di stipulare contratti di magazzinaggio nel periodo compreso tra il 16 settembre 1986 e il 15 gennaio 1987; che, per far sì che tutti i contratti siano disciplinati dalle stesse disposizioni, è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:
1. All'articolo 1, secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) Come vini che si trovano in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e che non fanno parte del tipo A II e del tipo A III;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12 % vol e inferiore a 12,5 % vol e che non fanno parte del tipo R III;
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e che non rientrano nel tipo R III ».
2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
1. Il contratto è redatto in due copie almeno, di cui una è destinata al produttore e l'altra è conservata dall'organismo di intervento.
2. Nel contratto devono essere indicati, come minimo, i seguenti dati:
a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati,
b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,
c) l'importo dell'aiuto espresso in ECU,
d) il primo e l'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio,
e) la natura del prodotto (vino da tavola, mosto di uve, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato),
f) il luogo di magazzinaggio,
g) il quantitativo.
Per il vino da tavola, nel contratto deve inoltre figurare:
h) il tipo al quale il vino appartiene o con cui è in stretta relazione economica,
i) la dichiarazione che attesta che il primo travaso è stato effettuato.
Per i mosti di uve ottenuti da vitigni del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, nel contratto deve inoltre figurare:
l) il vitigno da cui è stato ottenuto il mosto.
3. La conclusione di un contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto in oggetto è immagazzinato:
- di indicazioni che consentano di identificarlo,
- dei seguenti dati analitici:
a) colore,
b) tenore di anidride solforosa totale, espresso in mg/l,
c) assenza di ibridi.
Per i vini da tavola, occorre inoltre fornire i seguenti dati analitici:
d) il titolo volumico totale,
e) il titolo volumico effettivo,
f) il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalenti per litro,
g) il tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro,
h) la tenuta all'aria per ventiquattro ore,
i) l'assenza di cattivo gusto.
Per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati occorre, inoltre, che nel contratto figuri:
l) l'indicazione del dato fornito, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro utilizzato in base al metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione (1).
I dati analitici di cui sopra sono stabiliti da un laboratorio ufficiale nei 30 giorni che precedono la conclusione del contratto.
4. Gli Stati membri possono:
- esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in oggetto,
- non esigere, per il vino da tavola bianco, l'indicazione del tenore di acidità volatile.
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41 ».
3. All'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.
4. All'articolo 10, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
« Entro un mese a decorrere dal giorno del termine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino di analisi del prodotto ottenuto, in cui figurino almeno i dati richiesti dall'articolo 4 per tale prodotto ».
5. All'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:
« L'accettazione di una dichiarazione di esportazione pone fine al regime di magazzinaggio per il quantitativo oggetto di tale dichiarazione. In tal caso non viene versato alcun aiuto a favore di tale quantitativo. Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, il contratto continua ad applicarsi ai quantitativi rimanenti ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai contratti stipulati dopo il 15 dicembre 1986. Tuttavia, per i contratti conclusi a norma del regolamento (CEE) n. 2706/86, restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 nella versione in vigore prima della modifica apportata dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 270 del 12. 10. 1985, pag. 6.
(5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 66.
(6) GU n. L 298 del 22. 10. 1986, pag. 8.
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