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Regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa i massimali indicativi e i quantitativi "obiettivo" applicabili nel 1987 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 610/86
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0055
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3955/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1987 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 610/86
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando che le modalità comuni di applicazione dell'MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 (4); che il massimale indicativo e il quantitativo obiettivo applicabile per il periodo intercorrente tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986 e le modalità particolari di applicazione del regime MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 610/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce talune modalità di applicazione particolari del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine (5);
considerando che occorre stabilire il massimale indicativo ed il quantitativo obiettivo applicabili nel 1987 e modificare, tenendo conto dell'esperienza acquisita, talune delle modalità previste del citato regolamento (CEE) n. 610/86; che per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l'intero testo di tale regolamento e procedere alla sua abrogazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I massimali indicativi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, per il 1987 saranno i seguenti:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale indicativo // // // // 01.02 A ex II // Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida // 20 000 capi // 02.01 A II a) // Carni della specie bovina, fresche o refrigerate // 3 400 t peso morto // 02.01 A II b) e 02.01 B II b) // Carni della specie bovina, congelate e Frattaglie della specie bovina // 20 000 t peso morto // // //
Articolo 2
I quantitativi « obiettivo » che possono essere importati in Spagna nel 1987 in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono i seguenti:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantitativi « obiettivo » // // // // 01.02 A ex II // Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida // 13 200 capi // 02.01 A II a) // Carni della specie bovina, fresche o refrigerate // 2 200 t peso morto // 02.01 A II b) e 02.01 B II b) // Carni della specie bovina, congelate e Frattaglie della specie bovina // 17 820 t peso morto // // //
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata corrispondono a 77 kg di carne disossata.
Articolo 4
Per ciascuna delle voci specificate nell'articolo 2, la somma delle domande di titoli MCS presentate da uno stesso operatore in uno stesso mese non può superare il 10 % dei quantitativi indicati nel suddetto articolo.
Articolo 5
Nel corso del primo semestre di ogni anno, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati mensilmente i titoli MCS è pari al 10 % dei quantitativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 6
Il titolo MCS istituito in virtù dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, è valido:
a) 60 giorni per i bovini vivi;
b) 60 giorni per le carni bovine, fresche o refrigerate;
c) 45 giorni per le carni bovine congelate e le frattaglie della specie bovina,
a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/86.
Articolo 7
La cauzione relativa ai titoli MCS è pari a:
a) 5 ECU/capo per i bovini vivi;
b) 4 ECU/100 kg per le carni fresche, refrigerate e congelate;
c) 20 ECU/100 kg per le frattaglie della specie bovina.
Articolo 8
Il regolamento (CEE) n. 610/86 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
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