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Regolamento (CEE) n. 3957/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che stabilisce talune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0058
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3957/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (2) ha stabilito talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;
considerando che per motivi di politica agricola comune è opportuno vietare la compensazione per equivalenza per i frumenti teneri e duri; che pertanto occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3677/86 aggiungendo questo caso di divieto all'allegato IV di detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3677/86 è aggiunto il testo seguente:
« Frumenti
È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra frumenti teneri della sottovoce 10.01 B I della tariffa doganale comune coltivati nella Comunità, frumenti duri della sottovoce 10.01 B II della tariffa doganale comune coltivati nella Comunità e frumenti importati classificati nelle medesime sottovoci della tariffa doganale comune e coltivati in un paese terzo. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
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