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Regolamento (CEE) n. 3988/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che sospende per la campagna 1987 i dazi applicabili ai prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all' atto del loro sbarco diretto in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0047
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che sospende per la campagna 1987 i dazi applicabili ai prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 355,
considerando che l'articolo 355 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la soppressione, al più tardi il 31 dicembre 1992, delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dal Portogallo per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo;
considerando che il regime attualmente applicato dal Portogallo a tali prodotti può essere mantenuto in via transitoria;
considerando che per il 1987 occorre procedere ad una sospensione dei dazi applicabili agli stessi prodotti;
considerando che è opportuno istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di sospensione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca di cui all'articolo 355 dell'atto di adesione, sbarcati direttamente in Portogallo, sono sospesi integralmente.
Articolo 2
Ogni trimestre il Portogallo comunica alla Commissione, al più tardi entro 15 giorni dalla fine del trimestre stesso, i quantitativi e le specie effettivamente importati nel quadro del regime di sospensione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
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