31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 1
I
(Atti per ì quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4007 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , riparti / ione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie
del Marocco ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal
Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo
e in base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco ,
alle percentuali indicate di seguito :
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 1 2 6
Danimarca — — —
Germania — — —
Grecia — — —
Francia 97 98 94
Irlanda — — —
Italia — — —
Regno Unito 2 — —
considerando che l'accordo di coopei azione tra la Comu
nità economica europea ed il Regno del Marocco , firmato il
27 aprile 1976 (*), prevede l'apertura , da parte della
Comunità , di un contingente tariffario comunitario annuo
di 8 250 tonnellate di polpe di albicocche , della sottovoce
ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tarifla doganale comune ,
originarie del Marocco ; che i dazi doganali applicabili nel
limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei
dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei
paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contin
gente tariffario comunitario per l'anno 1987 ;
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la
misura tariffaria in questione si applica quindi alla Comu
nità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applicazio
ne , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per
detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del
contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizio
ne fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la
considerando che è opportuno tener conto di queste per
centuali e delle previsioni fatte da taluni Stati membri ,
nonché della necessità di assicurare , all'occorrenza , un'equa
ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi assunti
nel quadro del suddetto accordo ; che le percentuali di
partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi
essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :
Benelux 5,5
Danimarca 1,3
Germania 6,5
Grecia 0,3
Francia 75,7
Irlanda 1,3
Italia 1,3
Regno Unito 8,1(>) GUn.L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .
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considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole
percentuale nella riserva , per evitare che una parte del
contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri :
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati mem
bri , occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esau
rito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è
opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario
comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe
corrispondere al 55 % del volume contingentale ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il 'prelievo di una quota complemen
tare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi toti lmente utilizzata e se la riserva lo
consenta ; che le quote iniziali e complementari debbono
essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in
particolare , poter seguire , il grado di esaurimento del
volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 il dazio doganale
applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 di
cembre 1985 per i prodotti di seguito elencati è sospeso al
livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario
indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numeio della
tariffa doga
nale t ' imune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in t )
Dazio
contingentale
{ % )
09.1105 ex 20.06 B II c ) 1 aa ) Polpe di albicocche originarie del Marocco 8 250 11,9
Articolo 2
1 . Una prima parte di 3 700 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra
gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto
dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987 ,
ammontano a :
(in tonnellate)
Benelux 200
Danimarca 50
Germania 240
Grecia 10
Francia 2 800
Irlanda 50
Italia 50
Regno Unito 300
parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato
l'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato
membro in questione procede immediatamente , mediante
notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda
quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventual
mente arrotondata all'unità superiore , sempreché la riserva
lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota esso procede, alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro , ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
2 . La seconda parte , di 4 550 tonnellate , costituisce la
riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita delia
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stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che
esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre
1987 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ,
alla'data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del volume
iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è
motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere
utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla C ommissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario , nonché eventualmente la fra
zione della loro quota iniziale versati ! nella riserva .
limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quo
te aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2
e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy