31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 7
RECOLAMENTO (CEE ) N. 4009 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie
d'Israele ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza da Israele ,
alle percentuali indicate in appresso :visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 100 100 100
Danimarca — — —
Germania — — —
Grecia — — —
Francia — — —
Irlanda — — —
Italia — — —
Regno Unito — — —
considerando che l'accordo tra la Comunità economica
europea e lo Stato d'Israele ( J ) prevede l'apertura , da parte
della Comunità , di un contingente tariffario comunitario
annuo di 150 tonnellate di polpe di albicocche , della
sottovoce ex 20.06 B II c ) I aa ) della tariffa doganale
comune , originarie d'Israele ; che i da>i doganali applicabili
nel limite del contingente tariffario sono pari al 70 % dei
dazi doganali effettivamente applicati nei confronti di paesi
terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente
tariffario comunitario per l'anno 1987 ;
considerando che questi dati non possono essere conside
rati rappresentativi per servire da base ad una ripartizione
del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima
delle importazioni degli Stati membri per l'anno 1987 si
rivela difficile a causa della situazione negli anni prece
denti ; che per ripartire equamente il volume contingentale
le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume
possono approssimativamente determinarsi come segue :
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto agli articoli 179 e 36h dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la
misura tariffaria in questione si applica quindi alla Comu
nità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;
Benelux 77,7
Danimarca 1,7
Germania 1,7
Grecia 1,7
Francia 1,7
Irlanda 1,7
Italia 1,7
Regno Unito 12,1
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applica
zione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste
per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in tutti gli Stati membri fii>o all'esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del
contingente tariffario comunitario , fondato sulla riparti
zione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da
Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo in
base alle prospettive economiche per il periodo contingen
tale considerato ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati mem
bri , occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esau
rito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è
opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario
comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe
corrispondere all'80 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri pos
sono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che
ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la('■) CU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 1
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considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota comple
mentare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettua
to da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote
complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva
lo consenta ; che le quote iniziali e complementari debbono
essere valide fino alla fi ne del periodo contingentale ; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in
particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volu
me contingentale ed infe rmarne gli Stati membri ; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio doganale
applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 di
cembre 1985 per i prodotti di seguito elencati è sospeso al
livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario
indicati a lato :
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole
percentuale nella riserva , per evitare che una parte del
contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
Numero
d'ordine
Numeio della
tariffa doga
nale c > imune
Designazione della merci
Volume
contingentale
( in t )
Dazio
contingentale
( % )
09.1301 ex 20.06 B II c ) 1 aa ) Polpe di albicocche originarie d'Israele 150 11,9
Articolo 2
1 . Una prima parte d > 116 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra
gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo l'articolo 5 sono
valide fino al 31 dicembre 1987 , ammontano a :
ni tonnellate)
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che
rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
90
2
->
2
2
2
2
14
2 . La seconda parte di 34 tonnellate costituisce la
riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo J , o la stessa quota diminuita della
parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato
l'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato
membro in questione procede immediatamente , mediante
notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda
quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventual
mente arrotondata all'unità superiore , sempreché la riserva
lo permetta .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo S
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre
1987 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ,
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alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del volume
iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è
motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere
utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla C ommissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario , nonché eventualmente la fra
zione della loro quota iniziale versata nella riserva .
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli
2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposi / ioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , acidi 16 dicembre 1986 .
.Ver il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy