31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 13
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4011 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari
autonomi per il caffè non torrefatto e non decaffeinizzato e il cacao in grani e infranto della
sottovoce 09.01 A I a ) e della voce 18.01 della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , renza tariffaria equivalente ; che sulla base dei dati disponi
bili si possono stimare le percentuali di partecipazione
iniziale ai volumi contingentali ai seguenti livelli :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea , in particolare l'articolo 28 ,
09.01 A I a ) 18.01
Benelux 0,83 1,72
Danimarca 0,22 0,01
Germania 2,23 2,48
Grecia 0,11 0,12
Spagna 95,00 95,00
Francia 0,57 0,21
Irlanda 0,01 0,01
Italia 0,76 0,15
Portogallo 0,05 0,01
Regno Unito 0,22 0,29
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commis
sione ,
considerando che , nel quadro dei negoziati di adesione e
per tener conto delle correnti di scambio tradizionali della
Spagna con l'America latina , la Comunità si è proposta di
aprire , per i primi tre anni del periodo transitorio , contin
genti tariffari comunitari autonomi a dazio zero di
40 000 tonnellate per il caffè non torrefatto e non decaffei
nizzato della sottovoce 09.01 Ala) della tariffa doganale
comune e di 10 000 tonnellate pei il cacao in grani e
infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune ;
che conviene dunque aprire questi contingenti per il secon
do anno d'applicazione e cioè per il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1987 ;
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni di questi prodotti , occorre suddividere in
due parti il volume contingentale , ripartendo la prima tra
gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva
per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che
avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire
una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la
prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un
livello elevato che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere
al 99 % circa dei volumi contingentali ;
considerando che è necessario garantire in particolare
condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti
per tutti gli importatori , e l'applicazione continua a tutte le
importazioni dei tassi previsti per i suddetti contingenti fino
al loro esaurimento ; che un sistema di utilizzazione dei
contingenti tariffari comunitari , basato su una ripartizione
tra gli Stati membri , consente di rispettare la natura
comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enuncia
ti ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione
del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione
dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni
calcolati , da una parte , secondo i dati statistici relativi alle
importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferi
mento rappresentativo e , dall'altra , secondo le prospettive
economiche per l'anno contingentale considerato ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementa
re dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote sup
plementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la
consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e
supplementari devono essere valide fino al termine del
periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede
una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Com
missione e che quest'ultima deve , in particolare , poter
seguire il grado di esaurimento del volume del contingente
ed informarne gli Stati membri ;
considerando tuttavia che per i prodotti considerati non è
stato possibile ricevere , da tutti gli Stati membri , dati
statistici completi e precisi delle importazioni in pro
venienza dai paesi terzi che non beneficiano di una prefe
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una
forte rimanenza della quota , tale Stato deve riversarne una
percentuale considerevole nella riserva , per evitare che una
parte del contingente tariffario comunitario rimanga inuti
N. L 374 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 , 12 . 86
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :lizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utiliz
zata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi della tariffa
doganale comune per i prodotti sotto indicati sono sospesi
al livello e nel limite di contingenti tariffari comunitari
indicati a lato :
Numero
d'ordine
Ninnerò
della tariffa
dog; 1 naie
comune
Designa ? ione delle merci
Volume del
contingente
( in t )
Dazio
contingentale
( in % )
09.1933
09.1935
09.01 A I
18.01
Caffé non torrefatto , non decaffeinizzato
Cacao in grani e infranto
40 000
10 000
0
0
2 . Le importazioni dei prodotti in questione che bene
ficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo d'un altro
regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questi
contingenti tariffari .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1
sono suddivisi in due parti .
2 . La prima parte , rispettivamente di 39 500 e 9 900
tonnellate , viene suddivisa fra gli Stati membri ; le quote ,
espresse in tonnellate , che , salvo quanto disposto all'arti
colo 5 , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ,
ammontano ai quantitativi seguenti espressi in tonnellate :
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
l'entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito una o l'altra delle quote iniziali ,
uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più
anche la seconda quota , esso procede immediatamente , alle
condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza
quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventual
mente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito una o l'altra delle seconde quote ,
uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più
anche la terza quota , esso procede immediatamente , alle
stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla
terza .
Questo procedimento si applica fino a esaurimento di ogni
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro
può procedere ai prelievo di quote inferiori a quelle stabilite
da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse
rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Com
missione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il
presente paragrafo .
l 09.01 A I a ) 18.01
Benelux 326 170
Danimarca 88 1
Germania 880 245
Grecia 43 12
Spagna 37 525 9 405
Francia 226 21
Irlanda 1 1
Italia 301 15
Portogallo 22 1
Regno Unito 88 29
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3
sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
3 . La seconda parte , rispettivamente di 500 e 100 tonnel
late , costituisce la riserva corrispondente .
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , quale è
fissata all'articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa diminui
ta della parte trasferita alia riserva , in caso di applicazione
dell'articolo 5 , è utilizzat i in ragione del 90% o più , lo
Stato membro in questione procede immediatamente ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
Articolo 5
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il
1° ottobre 1987 , la frazione non utilizzata di ciascuna delle
loro quote iniziali che , al 15 settembre 1987 , ecceda il
20 % del volume iniziale . Essi possono trasferre una quan
tità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di
non essere utilizzata .
31 . 12 . se Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 15
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del
prodotto in questione il libero accesso alle quote loro asse
gnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni dei prodotti in questione man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accom
pagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento della quote degli Stati membri è
determinato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia osservato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e
non oltre il 1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni del
prodotto in questione , effettuate fino al 15 settembre 1987
incluso e imputabile ai contingenti tariffari comunitari
nonché , se del caso , la frazione delle loro quote iniziali che
essi trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione calcola il quantitativo delle quote aperte
dagli Stati membri conformemente apli articoli 2 e 3 e , non
appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in
merito al grado di esaurimento delle riserve .
Essa informa inoltre gli Stati membri , entro il 5 ottobre
1987 , dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati
ai sensi dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo cht esaurisce una delle
riserve sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine ,
ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo
prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 rt nda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del
contingente comunitario .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy