N. L 374 / 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4012 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
acquaviti di prugne « jjljivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune ,
originarie della Iugoslavia ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , alie importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla
Iugoslavia durante un periodo di riferimento rappresenta
tivo ed in base alle prospettive economiche per il periodo
contingentale considerato :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando tuttavia che non sono disponibili , né a livello
comunitario né a livello nazionale , dati statistici e che
quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di
importazione ; che , su tale base , è opportuno prevedere una
ripartizione dei volumi contingentali in quote iniziali , la
quale tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti
prodotti sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che l'articolo 21 dell'accordo di cooperazione
tra la Comunità economica europea e la Repubblica socia
lista federativa di Iugoslavia (') prevede che le acquaviti di
prugne commercializzate - otto il nome di Sljivovica , della
sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune ,
originarie della Iugoslavia , siano ammesse all'importazione
nella Comunità a dazio doganale pari a 0,3 ECU per % voi
di alcole e per hi + 3 ECU l'hl nel limite di un contingente
tariffario comunitario annuo di 5 420 ettolitri ; che detti
prodotti devono essere accompagnati da un certificato di
autenticità ; che occorre aprire il contingente tariffario in
questione per l'anno 1987 ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati mem
bri , occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esau
rito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è
opportuno fissare la prima pane del contingente tariffario
comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe
corrispondere al 75% del volume contingentale ;
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la
misura tariffaria in questione si applica quindi alla Comu
nità nella sua composiziore al 31 dicembre 1985 ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri pos
sono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che
ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la
sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota
complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere
effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue
quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la
riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari
debbono essere valide fino alla fine del periodo contingen
tale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collabo
razione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale
deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento
del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applica
zione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste
per detto contingente a tune le importazioni dei prodotti in
questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione nel
contingente tariffario comunitario , fondato sulla riparti
zione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolai© in base ai dati statistici relativi
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole
percentuale nella riserva , per evitare che una parte delf 1 ) GU n . L 41 del 14 . 2 . 19K3 , pag . 2 .
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contingente comunitario rimanga ili utilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che, poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economia; Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
MA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 il dazio della
tariffa doganale comune per i prodotti di seguito elencati
è sospeso nella Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 al livello e nei limiti di un contingente
tariffario comunitario indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doga
nale comune
Designa / ione delle merci
Volume
contingentale
( in hi )
Dazio
contingentale
09.1503 ex 22.09 C IV a ) Acqueviti di prugne commercializzate sotto il nome di
Sljivovica , presentate in recipienti di 2 litri o meno , origi
narie della Iugoslavia
5 420 0,3 ECU
per grado
volume di
alcole e
per hi + 3
ECU l'hl
2 . All'importazione tali prodotti devono essere accompa
gnati da un certificato di autenticità rilasciato dalla compe
tente autorità iugoslava conformemi nte al modello allegato
al presente regolamento .
mente arrotondata all'unità superiore , sempreché la riserva
lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la
seconda quota , esso procede, alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5%
della propria quota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 4 050 ettolitri del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra
gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo l'articolo 5 , sono
valide fino al 31 dicembre 1987 , ammontano a :
(in ettolitri)
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
200
100
3 725
5
5
5
5
5
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che
esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
2 . La seconda parte , di 1 370 ettolitri , costituisce la
riserva .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della
parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato
l'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90% o più , lo Stato
membro in questione procede immediatamente , mediante
notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda
quota pari al 15% della propria quota iniziale , eventual
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20% del
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volume iniziale . Essi possono versare una quantità supe
riore se vi e motivo di ritenere che quest'ultima rischi di
non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputato sul contingente comunitario , nonché eventual
mente la frazione della loro quota iniziale versata nella
riserva .
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stari membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
quote aperte dagli Stati membri conformemente agli arti
coli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che eflettua quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti 1 suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 Exponer (name , full address , country) 2 No ORIGINAL
Exportateur (nom, adresse complète , pays)
3 Quota year
Année contingentaire
4 Country of destination
Pays de destination
\
6 Issuing authority
Organisme émetteur5 Consignee (name , full address , country)
Destinataire (nom , adresse complète , pays)
7
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY
CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
Plum spirit 'Šljivovica'
Eau-de-vie de prunes «Šljivovica**
8 Place and date of shipment — Mesas of transport
Lieu et date d'embarquement— Moyen de transport
(CCT subheading ex 22.09 C IV a))
[Sous-position du TDC : ex 22.09 C IV a)]
9 Marks and numbers— Number and kind of packages
Marques et numéros— Nombre et nature des colis
10 %vol of
alcohol
% vol
d'alcool
11 Litres
Litres
12 vol of alcohol and litres ( in words)
13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY—VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.
Je certifie que l'eau-de-vie de prunes «Šljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso .
Piace Date
Lieu Date
(Stamp and signature)
(Cachet et signature)
DEFINITION
Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name
ŠLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation
relating to the quality of spirituous beverages, published in the Official Journal of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia on 7 October 1971 .
DEFINITION
Eau-de vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol ,
commercialisée sous la dénomination ŠLJIVOVICA correspondant à la spécification
reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques publiée au
Journal officiel de la république socialiste fédérative de Yougoslavie le 7 octobre 1971 .
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