31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 27
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4014 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripaitizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
taluni prodotti petroliferi , del capitolo 27 della tariffa doganale comune , raffinati in Spagna
( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato in base ai dati statistici relativi alle importazioni
dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante
un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle
prospettive economiche per il periodo contingentale consi
derato :
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare gli articoli 30 e 31 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna ,
alle percentuali indicate in appresso :
considerando che secondo gli articoli 30 e 31 dell'atto di
adesione i dazi doganali applicabili all'importazione nella
Comunità a dieci a taluni prodotti petroliferi del capitolo
27 della tariffa doganale comune raffinati in Spagna , nel
quadro di un contingente tariffario comunitario di
1 424 000 tonnellate , sono progreNsivamente aboliti ; che
questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1987 al 77,5 % dei
dazi di base ; che in deroga all'articolo 30 dell'atto di
adesione il regolamento ( CEE ) n . 413 / 86 (') prevede che i
dazi di base sono quelli effettivamente applicati il 1°
gennaio 1986 ; che è dunque opportuno per fissare i dazi
applicabili all'importazione di questi prodotti , aprire per il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un contingente
tariffario comunitario di 1 424 000 tonnellate per questi
prodotti petroliferi , raffinati in Spagna , ai dazi indicati
nella tabella dell'articolo 1 ;
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 4,1 2,4 2,3
Danimarca — — —
Germania 1,1 1,5 1,0
Grecia 0,3 0,9 —
Francia 57,5 23,9 48,9
Irlanda — — 2,8
Italia 8,7 8,0 13,4
Regno Unito 28,3 63,3 31,6
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questio
ne , e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati
membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume
del contingente possono approssimativamente determinarsi
come segue :
considerando che l'articolo 1 del protocollo n . 3 allegato
all'atto di adesione prevede un regime particolare all'impor
tazione nel Portogallo dei prodotti n questione raffinati in
Spagna ; che di conseguenza , il contingente tariffario comu
nitario è applicabile soltanto nella Comunità a dieci : Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
4.3
2,6
2,2
0,4
22,1
9,0
5.4
54,0
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applicazio
ne , senza interruzione , delle aliquote per detto contingente
a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli
Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ;
che un sistema di utilizzazione de ! contingente tariffario
comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati mem
bri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto
contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri ,
occorre suddividere in due parti il volume del contingente ,
ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbiso
gno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquo
ta iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli
importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare
la prima parte del contingente tariffario comunitario a unt 1 ) GU n . L 50 del 28 . 2 . 1986 , pag . 9 .
N. L 374 / 28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere a circa il
65 % del volume contingt ntale ;
del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno
Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri
Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri
possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che
ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la
sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota
complementare dalla riseria ; che tale prelievo deve essere
effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue
aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se
la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complemen
tari devono essere valide sino alla fine del periodo contin
gentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la
quale deve in particolare poter seguire il grado dì esauri
mento del volume contingentale e informarne gli Stati
membri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi doganali
all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti qui di
seguito elencati raffinati in Spagna sono sospesi ai livelli
indicati a Iato e nei limiti di un contingente tariffario
comunitario di 1 424 000 tonnellate :
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno Stato membro , tale Stato dovrebbe farne rifluire una
notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte
Numero
d'ordine
Numero delia
tariffa dogan ile
comune
Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
( in % )
09.0313 27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ); preparazioni non
nominate né comprese altrove contenenti , in peso , una quantità di olio o di petrolio o
di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il
componente base :
A. Oli leggeri :
III . destinati ad altri usi 1,8
B. Oli medi :
III . destinati ad altri usi 1,8
C. Oli pesanti :
I. Oli da gas :
c ) destinati ad altri usi 1,0
II . Oli combustibili :
c ) destinati ad altri usi 1,0
III . Oli lubrificanti ed altri :
c ) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota
complementare 7 di questo capitolo ( a ) 1,2
d ) destinati ad altri usi 1,8
27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
B. altri :
I. Propani e butani commerciali :
c ) destinati ad altri usi 0,4
l 27.12 Vaselina :
\ A. greggia :
III . destinata ad altri usi 0,5
B. altri 1,4
Jl . 1Z . ob Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 374 / 29
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
( in % )
09.0313
(segue)
27.13 Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di
torba , residui parafinosi ( gatsch , slack wax , ecc .), anche colorati :
B. altri :
I. greggi :
c ) destinati ad altri usi 0,5
II . non nominati 1,3
27.14 Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali
bituminosi :
C. altri :
II . non nominati 0,5
( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al
prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 926 000 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa
tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l'articolo 5
sono valide fino al 31 dicembre 1987 , ammontano a :
(in tonnellate)
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
40 000
24 000
20 000
4 000
205 000
83 000
50 000
500 000
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che
rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
2 . La seconda parte di 498 000 tonnellate costituisce la
riserva .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'ar
ticolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è
fissata nell'articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa quota
diminuita della frazione versata nella riserva , qualora sia
stato applicato l'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 %
o più , lo Stato membro in questione procede immediata
mente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una seconda quota pari al 15 % della propria quota
iniziale , eventualmente arrotondata all'unità superiore ,
sempreché l'entità della riserva lo permetta .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del
volume iniziale . Essi possono riversare una quantità supe
riore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una ter^a quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale , eventualmente ^arrotondata
all'unità superiore .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettutate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario , nonché , eventualmente , la
frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
N. L 374 / 30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
quote aperte dagli Stati membri conformemente agli arti
coli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che efiettua quest'ultimo prelievo .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del
prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione presentati in dogana accompagnati da dichiara
zioni di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
A rticolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy