31 . 12 . 86 N. L 374 / 31Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4015 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
altri tessuti di cotone , della voce 55.09 della tariffa doganale comune , originari della Spagna
( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ I UROPEE , Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e
in base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando che , per gli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comu
nitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla
Spagna , alle percentuali indicate in appresso :
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare gli articoli 30 e 31 ,
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 0,7 7,2 8,7
Danimarca 0,1 2,9 1,9
Germania 4,1 11,9 5,7
Grecia 1,1 1,3 —
Francia 58,2 39,4 49,1
Irlanda 27,8 13,9 2,2
Italia 4,2 10,8 15,7
Regno Unito 3,8 12,6 16,7
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questio
ne , e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati
membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume
del contingente possono approssimativamente determinarsi
come segue :
vista la proposta della Commissione ,
considerando che secondo gli articoli 30 e 31 dell'atto di
adesione i dazi doganali applicabili all'importazione nella
Comunità a dieci agli altri tessuti di cotone della voce
doganale 55.09 originari della Spagna nel quadro di un
contingente tariffario comunitario di 2 013 tonnellate sono
progressivamente aboliti ; che questi dazi sono ridotti il
1° gennaio 1987 al 77,5 % dei dazi di base ; che in deroga
all'articolo 30 dell'atto di adesione il regolamento (CEE )
n . 443 / 86 (') prevede che i dazi di base sono quelli
effettivamente applicati il 1° gennaio 1986 ; che è dunque
opportuno per fissare i dazi applicabili all'importazione di
questi prodotti , aprire per il periodo 1° gennaio — 31
dicembre 1987 un contingente tariffario comunitario di
2 013 tonnellate per gli altri tessuti di cotone , originari
della Spagna , della voce doganale 55.09 ai dazi indicati
nella tabella dell'articolo 1 ;
considerando che l'articolo 1 del protocollo n . 3 allegato
all'atto di adesione prevede un regime particolare all'impor
tazione nel Portogallo dei prodotti in questione originari
della Spagna ; che di conseguenza , il contingente tariffario
comunitario è soltanto applicabile nella Comunità a die
ci ;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e
l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio
previste per detto contingente a tutte le importazioni dei
prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esau
rimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizza
zione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla
ripartizione fra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei - prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodoiti in provenienza dalla
Benelux 4,5
Danimarca 3,4
Germania 5,6
Grecia 0,6
Francia 53,4
Irlanda 21,2
Italia 8,5
Regno Unito 2,8
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri ,
occorre suddividere in due parti il volume del contingente ,
ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbiso
gno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota
iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importa
tori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la
prima parte del contingente tariffario comunitario a un
livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'88 %
del volume contingentale ;
H GU n . L 50 del 28 . 2 . 1986 , pag . 9 .
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
N. L 374 / 32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri
Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
di ciò ed evitare ogni discontinuità , e necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di una quota complemen
tare dalla riserva ; che tah prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi total mente utilizzata e se la riserva lo
consenta ; che le quote iniziali e complementari devono
essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in
particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume
contingentale e informarne gli Stati membri ; HA ADOTTATO II PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi doganali
all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti
originari della Spagna qui di seguito elencati sono sospesi ai
livelli e nei limiti di un contingente tariffario comunitario
indicati a lato :
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in
uno Stato membro , tale Stato dovrebbe farne rifluire una
notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte
del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno
Numero
d'ordine
N' un ro
della t . riffa
dogai ale
comi ne
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in t )
Aliquota
dei dazi
( in % )
09.0315 55.t>9 2 013Altri tessuti di cotone :
A. contenenti almeno 85 % , in peso , di cotone :
I. di larghezza inferiore a 85 cm
II . altri
B. altri :
I. di larghezza inferiore a 85 cm
II . non nominati
3,1
3,1
3,1
3,1
Articolo 2
1 . Una prima parte di 1 770 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa
tra gli Stati membri ; le uuote che , fatto salvo il disposto
dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 19H7 ,
ammontano a :
quota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora
sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata per il 90 % o
più , tale Stato membro procede immediatamente , mediante
notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda
quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventual
mente arrotondata all'unità superiore , sempreché l'entità
della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata
all'unità superiore .
( in tonnellate)
Benelux 80
Danimarca 60
Germania 100
Grecia 10
Francia 945
Irlanda 375
Italia 150
Regno Unito 50
2 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di
243 tonnellate , costituisca la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è
fissata nell'articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero questa stessa
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comuniià europee N. L 374 / 33
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite dai suddetti paragrafi , se \ i è ragione di ritenere
che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate ii applicazione dell'arti
colo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1987 .
limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinchè l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni . senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informa
no delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
11 presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del
volume iniziale . Essi possono versare una quantità superio
re se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere
inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
sul contingente comunitario , nonché , eventualmente , la
frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla cont abilizzazione delle quo
te aperte dagli Stati membri conforti temente agli articoli 2 e
3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le perven
gono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addi' 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy