N. L 374 / 34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4016 / 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
relativo ali apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario
comunitario di carta da giornali , della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune ( 1987) e
relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte
II CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , scuno degli Stati membri rappresentano rispetto alle impor
tazioni totali del prodotto in questione , proveniente da
paesi terzi che non beneficiano di un regime preferenziale
equivalente , le seguenti percentuali :
— in provenienza dal Canada :
1983 1984 1985
Benelux 5,82 5,59 3,81
Danimarca 0,01 0 0,01
Germania 11,01 18,66 15,18
Grecia 0 0 0,01
Spagna 1,71 1,17 1,05
Francia 0,81 0,20 0,82
Irlanda 1,36 1,08 1,10
Italia 1,65 2,10 2,34
Portogallo 1,23 0 0,09
Regno Unito 76,40 71,20 75,59
— in provenienza da altri paesi
1983 1984 1985
Benelux 16,28 5,83 1,75
Danimarca 0,39 0,04 0
Germania 26,73 40,75 39,39
Grecia 14,09 5,55 10,11
Spagna 16,08 20,32 24,52
Francia 2,32 4,43 2,20
Irlanda 0,04 0,01 0,01
Italia 2,46 0,81 0,53
Portogallo 1,67 6,13 7,79
Regno Unito 19,94 16,13 13,70
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che per la carta da giornali della sottovoce
48.01 A della tariffa doganale comune la Comunità ha
deciso di concludere un accordo che prevede , in partico
lare , l'apertura di un contingente tariffario comunitario
annuo di 650 000 tonnellate di cui 600 000 tonnellate ,
conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio , sono riservate fino al
30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal
Canada ; che questo accordo prevede anche che a decorrere
dal 30 novembre di ogni anno i residui non utilizzati al
29 novembre possono coprire le importazioni di carta da
giornali di qualsiasi provenienza ; che occorre dunque apri
re per il 1987 e per il prodotto in questione un contingente
tariffario comunitario globale di 650 000 tonnellate in
esenzione da dazi doganali , suddivise come specificato qui
di seguito ;
considerando che è opportuno estendere il beneficio del
contingente tariffario in questione a talune carte che
rispondono a tutti i requisiti riportati nella nota comple
mentare del capitolo 48 , salvo per quanto riguarda le linee
d'acqua ;
considerando che è opportuno garantire , in particolare ,
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta
del tasso previsto per tali contingenti a tutte le importazioni
del prodotto in questione Hno al loro esaurimento ; che un
sistema d'utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari ,
fondato su una ripartizione tra gli Stati membri , è atto a
rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenen
do conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare
il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del pro
dotto in questione , tale ripartizione deve essere effettuata
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calco
lato in base ai dati statistici relativi alle importazioni
provenienti da paesi terzi che non beneficiano di una simile
preferenza durante un periodo di riferimento rappresenta
tivo , ed in base alle prospettive economiche per l'anno
contingentale considerato :
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici completi , le importazione di cia
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale
in generale e della produzione comunitaria durante l'anno
1987 in particolare , la percentuale di partecipazione inizia
le ai volumi contingentali può approssimativamente essere
stabilita come segue :
Volume di
600 000
tonnellate
Volume di
50 000
tonnellate
Benelux 8,35 1,03
Danimarca 0,11 0,21
Germania 18,40 40,66
Grecia 0,28 27,81
Spagna 0,37 2,57
Francia 1,20 3,59
Irlanda 1,29 0,02
Italia 0,92 4,45
Portogallo 0,07 2,57
Regno Unito 61,01 17,09
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considerando che , se ad una determinata data del periodo
contingentale c'è un'ingente rimanenza della quota iniziale
in uno Stato membro , è indispensabile che questo Stato ne
trasferisca una congrua percentuale alla riserva , al fine di
evitare che parte del contingente tariffario comunitario resti
inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere
utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni del suddetto prodotto , è opportuno
dividere in due parti il volume contingentale ripartendo la
prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la
seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente le
necessità degli Stati membri che hanno esaurito la loro
quota iniziale ; che , per dare agli importatori una certa
sicurezza , sempre permettendo uno smercio soddisfacente
della produzione comunitaria , è opportuno fissare la prima
parte di contingenti comunitari ad un livello che potrebbe
essere pari al 91 % ed al 78% circa dei volumi contingen
tali ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità , è
necessario che ciascuno degli Stati niembri , che ha utilizza
to quasi totalmente la sua quota iniziale , proceda ad un
prelievo di una quota complementare dalla riserva corri
spondente ; che questo prelievo deve essere effettuato , da
ogni Stato membro , quando ognuna delle sue quote com
plementari è quasi totalmente utilizzata , e ciò tante volte
quanto lo permette la riserva ; che le quote iniziali e
complementari devono essere valide fino alla fine del
periodo contingentale ; che questo sistema di gestione
richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la
Commissione , che deve soprattutto poter verificare conti
nuamente il grado di esaurimento dei volumi contingentali
e informarne gli Stati membri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dai 1° gennaio al 31 dicembre 1987 il dazio della
tariffa doganale comune per il prodotto sottoelencato è
sospeso ai livelli ed entro i limiti di contingenti tariffari
comunitari indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
comune
Designa / ione delle merci
Importo
contingentale
( in t )
Aliquota
dei dazi
(% )
09.0015 48.01 A Carta da giornali ('):
— in provenienza dal Canada 600 000 0
09.0017 — in provenienza da altri paesi terzi 50 000 0
(*) L'ammissione di questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
2 . Nei limiti di detto contingente tariffario , la Spagna ed il
Portogallo applicano i dazi calcoli ti conformemente alle
disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione .
3 . Non sono imputabili a questo contingente tariffario le
importazioni della carta da giornale che già beneficiano
dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime
tariffario preferenziale .
Articolo 2
A decorrere dal 30 novembre 1987 i residui dei volumi
indicati nell'articolo 1 che non sono stati effettivamente
utilizzati al 29 novembre 1987 o che possono non esserlo
prima del 31 dicembre 1987 possono coprire le importa
zioni dei prodotti in questione tanto se provengono dal
Canada quanto se provengono da un altro paese terzo .
Articolo 3
1 . Una prima parte di ciascuno dei volumi di cui all'arti
colo 1 rispettivamente pari a 543 000 tonnellate per il
contingente di cui al numero d'ordine 09.0015 , e 38 910
tonnellate per il contingente di cui al numero d'ordine
09.0017 , è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che ,
fatto salvo l'articolo 6 , sono valide dal 1° gennaio sino al
31 dicembre 1987 corrispondono alle seguenti quantità :
4 . Senza pregiudizio degli obblighi internazionali della
Comunità , gli Stati membri possono imputare al contingen
te tariffario in questione le altre carte che rispondono , a
prescindere dalle linee d'acqua , alla definizione della
carta da giornali riportata nella nota complementare del
capitolo 48 .
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Articolo 6
Gli Stati membri trasferiscono nella riserva , entro il
1° ottobre 1987 , la frazione non utilizzata delle loro quote
iniziali che , alla data del 15 settembre 1987 , superi il 20%
del volume iniziale . Essi possono riversare quantità supe
riori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere
inutilizzate.
Volume di
cui al
numero
d'ordine
09.0015
Volume di
cui al
numero
d'ordine
09.0017
Benelux 45 400 400
Danimarca 600 80
Germania 100 000 15 820
Grecia 1 500 10 820
Spagna 2 000 1 000
Francia 6 500 1 400
Irlanda 7 000 10
Italia 5 000 1 730
Portogallo 400 1 000
Regno Unito 375 000 6 650
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sui contingenti comunitari , nonché, eventual
mente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali
riversata nelle rispettive riserve .
2 . Le seconde parti , rispettivamente di 56 600 e
11 090 tonnellate , costituiscono la riserva .
Articolo 7
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri confor
memente agli articoli 3 e 4 e informa ciascuno di essi , senza
indugio , sulla scorta delle notificazioni pervenute , del gra
do di utilizzazione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il
5 ottobre 1987 , dell'entità di ciascuna riserva dopo i
versamenti effettuati a norma dell'articolo 6 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
Articolo 4
1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro ,
fissate nell'articolo 3 , par igrafo 1 — oppure questa stessa
quota diminuita della frazione riversata nella riserva corri
spondente in caso di applicazione dell'articolo 6 — sia
utilizzata per il 90% o più , lo Stato membro interessato
procede senza indugio , mediante notifica alla Commis
sione , al prelievo , sempreohé la consistenza della riserva lo
permetta , di una seconda quota pari al 10% della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore .
2 . Se , esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali , la secon
da quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizza
ta al 90% o più , lo Stato membro interessato procede ,
secondo le disposizioni de 1 paragrafo 1 , al prelievo di una
terza quota pari al 5% della propria quota iniziale .
3 . Se , esaurita l'una o l'altra seconda quota , la terza quota
prelevata da uno Stato membro è utilizzata al 90% o più ,
lo Stato membro interessato procede , secondo le disposizio
ni del paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale
alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi , 1 , 2 e 3 gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse
rischierebbero di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti
ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili
affinché l'apertura delle quote addizionali da essi prelevate
in applicazione dell'articolo 4 renda possibile senza discon
tinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contin
gente comunitario .
2 . Gli Stati membri adottano le disposizioni utili per
garantire che le carte di cui all'articolo 1 soddisfino le
condizioni prescritte , prima di essere ammesse al beneficio
del presente contingente tariffario .
In tal caso , la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette
carte per la destinazione speciale prescritta avviene in
applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
3 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione il libero accesso alle quote loro
attribuite .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è
determinato in base alle importazioni dei prodotti conside
A ticolo 5
Le singole quote complementari prelevate in applicazione
dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
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rati presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di
immissione in libera pratica .
Articolo 10
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 9
Su richiesta della Commissione gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate alle loro
quote .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
Full & Egal Universal Law Academy