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Regolamento (CEE) n. 4017/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo alla conclusione dell'accordo in merito al testo in lingua spagnola e portoghese dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito Comunitàrio
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 4017/86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
relativo alla conclusione dell'accordo in merito al testo in lingua spagnola e portoghese dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione delle Commissione,
considerando che, a seguito della loro adesione alla Comunità, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono vincolati all'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (1), firmato il 12 luglio 1977;
considerando che questo accordo è stato redatto nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, e che i sette testi fanno tutti ugualmente fede;
considerando che risulta necessario conferire ai testi in lingua spagnola e portoghese un valore pari a quello degli altri testi precitati;
considerando che è pertanto opportuno approvare l'accordo in merito al testo in lingua spagnola e portoghese dell'accordo del 12 luglio 1977,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in merito ai testi in lingua spagnola e portoghese dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo (2).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
(1) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 1.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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