N. L 375 / 7
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4018 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per taluni fogli di polietilene tereftalato della sottovoce ex 39.01 C III a ) della tariffa doganale
comune
tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno
degli Stati membri , fino a esaurimento del contingente stesso ;
che , tuttavia trattandosi di un contingente tariffario destina
to a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare
con sufficiente precisione , non sembra opportuno prevedere
la ripartizione tra Stati membri , ferma restando la possibilità
di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispon
denti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una proce
dura da determinare ; che tale metodo digestione richiede una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ,
la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di
esaurimento del volume del contingente ed informarne gli
Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le opera
zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 28 ,
considerando che la produzione di fogli di polietilene
tereftalato , aventi spessore non inferiore a 22 micrometri e
non superiore a 25 micrometri è attualmente insufficiente
nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie
utilizzatrici della Comunità ; che di conseguenza l'approvvi
gionamento della Comunità per i prodotti in questione
dipende attualmente , per una parte non trascurabile , dalle
importazioni provenienti da paesi terzi ; che è interesse della
Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa
doganale comune per i prodotti in questione , nei limiti di un
contingente tariffario comunitario di un volume adeguato e
durante un periodo relativamente limitato ; che , per non
compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione
nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approv
vigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici , è
opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario
ai soli prodotti destinati alla fabbricazione di cassette di
nastri magnetici , aprire tale contingente per il periodo dal
1° gennaio al 30 giugno 1987 , in esenzione da dazio , e
fissarne il volume a 850 tonnellate ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
considerando che occorre garantire , in particolare , l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della
Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza
interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a
1 . Dal 1 0 gennaio al 30 giugno 1987 , il dazio della tariffa
doganale comune per i prodotti designati qui di seguito è
sospeso al livello ed entro il limite di un contingente tariffario
comunitario indicato a lato :
Volume del
contingente
( in t )
Aliquota del
dazioNumero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale comune
Designazione delle merci
(%
09.1939 ex 39.01 C III a Fogli di polietilene tereftalato , aventi spessore non
inferiore a 22 micrometri e non superiore a 25 micro
metri , destinati alla fabbricazione di cassette di nastri
magnetici 850 0
interessato procede , mediante notifica alla Commissione , al
prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno , nella
misura in cui lo consente il saldo disponibile del contin
gente .
3 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi
fino alla fine del periodo contingentale .
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna
e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati
in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto
di adesione della Spagna e del Portogallo .
L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare è
controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in
materia .
2 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
del prodotto in questione in uno Stato membro , ed ivi
domanda il beneficio del contingente , lo Stato membro
Articolo 2
1 . Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni
affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1 ,
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Articolo 3
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano
delle importazioni del prodotto in questione effettivamente
imputate sul contingente .
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente
affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
paragrafo 2 , rendano possibili le imputazioni senza discon
tinuità sulla propria parte cumulata del contingente comu
nitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in
questione il libero accesso al contingente finché lo consente il
saldo del volume contingentale .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man
mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompa
gnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato
in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy