Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 375 / 931 . 12 . »6
REGOLAMENTO (CEE) N. 4019 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per una certa varietà di polivinilpirrolidone della sottovoce ex 39.02 C XIV a) della tariffa
doganale comune
coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con
sufficiente precisione , non sembra opportuno prevedere la
ripartizione tra Stati membri , ferma restando la possibilità di
prelevare dal volume contingentale le quantità corrisponden
ti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da
determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la
quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esauri
mento del volume del contingente ed informarne gli Stati
membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le opera
zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 28 ,
considerando che nella Comunità la produzione di polivinil
pirrolidone per uso farmaceutico della sottovoce ex 39.02 C
XIV a ) della tariffa doganale comune è attualmente insuffi
ciente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici
della Comunità ; che , di conseguenza , l'approvvigionamento
della Comunità per il prodotto in questione dipende attual
mente , e per una parte non trascurabile , dalle importazioni
da paesi terzi ; che è opportuno provvedere senza indugio al
fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comu
nità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli ;
che occorre quindi aprire un contingente tariffario comuni
tario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per il
periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1987 ; che , per non
compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto , è
opportuno fissare il volume del contingente tariffario comu
nitario a 30 tonnellate ;
considerando che occorre garantire , in particolare l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della
Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza
interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte
le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli
Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che
tuttavia , trattandosi di un contingente tariffario destinato a
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 luglio 1987 , il dazio della tariffa
doganale comune per i prodotti designati qui di seguito è
sospeso al livello ed entro il limite di un contingente tariffario
comunitario indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci ;
Volume del
contingente
( in t )
Aliquota
del dazio
( in % )
09.1931 ex 39.02 C XIV a ) Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui parti
celle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui
solvibilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale
all'I ,5 % in peso 30 0
Articolo 2
1 . Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni
affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1 ,
paragrafo 2 , rendano possibili le imputazioni senza discon
tinuità sulla propria parte cumulata del contingente comu
nitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in
questione il libero accesso al contingente finché lo consente il
saldo del volume contingentale .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man
mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompa
gnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna
e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati
in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto
di adesione della Spagna e del Portogallo .
2 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
del prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi
domanda il beneficio del contingente , lo Stato membro
interessato procede , mediante notifica alla Commissione , al
prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno , nella
misura in cui lo consente il saldo disponibile del contin
gente .
3 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi
fino alla fine del periodo contingentale .
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4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato
in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
Articolo 3
A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano
delle importazioni del prodotto in questione effettivamente
imputate sul contingente .
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente
affinché sia rispettato il seguente regolamento .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy