31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 375 / 13
REGOLAMENTO (CEE) N. 4021 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
colofonie ( comprese le «peci resinose») di legno della sottovoce ex 38.08 A della tariffa
doganale comune ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 28 ,"
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commis
sione
considerando che la produzione di colofonie ( comprese le
«peci resinose») di legno , della sottovoce ex 38.08 A della
tariffa doganale comune , nella Comunità è attualmente
insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasfor
matrici della Comunità ; che , di conseguenza , l'approvvigio
namento della Comunità per i prodotti in questione dipende
attualmente , per una parte , dalle importazioni da paesi terzi ;
che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di
approvvigionamento più urgente della Comunità per i
prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli ; che è
quindi opportuno aprire un contingente tariffario comunita
rio a dazio zero per le colofonie nei limiti di un volume
adeguato ; che , per non compromettere l'equilibrio del
mercato di tale prodotto e per assicurare un'evoluzione
parallela dello smercio della produzione comunitaria e della
sicurezza soddisfacente dell'approvvigionamento delle indu
strie utilizzatrici , è opportuno fissare il volume del contin
gente tariffario comunitario a 8 000 tonnellate ; che è
opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1987 il contingente
tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri ;
considerando che occorre garantire in particolare l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli
Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta
dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei
prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento
del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto
contingente , fondato su una ripartizione fra gli Stati membri ,
sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce
dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , tale ripartizione deve essere effettuata in propor
zione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato
sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dai
paesi terzi non preferenziali durante un periodo di riferimen
to rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale di cui trattasi ;
considerando che , in base ai dati statistici attualmente
disponibili , le importazioni nella Comunità a dieci del
prodotto in questione in provenienza da paesi terzi che non
beneficiano di un regime tariffario preferenziale equivalente
si sono sviluppate come segue nel corso del 1983 , 1984
e 1985 e rappresentano , rispetto alle importazioni comples
sive della Comunità , le percentuali indicate nella tabella
seguente ;
\ 1983 1984 1985
Stati membri in
tonnellate
in %
in
tonnellate
in %
in
tonnellate
%
Benelux 1 393 20,46 974 18,27 5 822 56,47
Danimarca 269 3,95 58 1,09 18 0,17
Germania 1 929 28,34 1 771 33,22 885 8,58
Grecia 0 0 3 0,06 2 0,02
Spagna 56 0,82 12 0,23 27 0,26
Francia 814 11,96 31 0,58 1 370 13,29
Irlanda 16 0,24 161 3,02 36 0,35
Italia 467 6,86 160 3,00 270 2,62
Portogallo 0 0 8 0,15 11 0,11
Regno Unito 1 863 27,37 2 153 40,38 1 869 18,13
6 807I 5 331 10 310
considerando che , tenuto conto di tali elementi e dell'evolu
zione prevedibile del mercato del prodotto in questione
durante il 1987 , le percentuali di partecipazione iniziale al
volume del contingente sono approssimativamente fissate
come segue :
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Unito
20,42
0,02
0,42
9,87
0,95
4,00
0,08
26,22
Benelux
Danimarca
36,48
1,54
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considerando che , qualora ad una data determinata del
periodo contingentale sussista in uno Stato membro una
rimanenza rilevante della quota iniziale , è indispensabile che
tale Stato membro proceda a riversarne una determinata
percentuale nella riserva , per evitare che una parte del
contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni operazio
ne relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione
economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri ,
occorre suddividere in due parti il volume del contingente ,
ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la
seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli
Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ;
che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di
ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte
del contingente comunitario ad un livello relativamente alto
che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 94% circa
del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o
meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare
ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che
abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui
il prelievo di una quota complementare della riserva ; che tale
prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue
quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a
che la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complemen
tari devono essere valide sino alla fine del periodo contin
gentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta
collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la
quale deve , in particolare , poter seguire il grado di utilizza
zione del volume del contingente e informarne gli Stati
membri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio della
tariffa doganale comune per il prodotto sotto indicato è
sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario
indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Volume del
contingente
( in t )
Dazio
contingentale
( in % )
09.2715 ex 38.08 A Colofonie (comprese le «peci resinose»);
— di legno 8 000 0
3 . La seconda parte , di 400 tonnellate , costituisce la
riserva .
Nei limiti del suddetto contingente tariffario la Spagna ed il
Portogallo applicano dazi calcolati conformemente alle
disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione della
Spagna e del Portogallo .
2 . Le importazioni dei prodotti in questione che già
beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro
regime preferenziale non sono imputabili sul contingente
tariffario suddetto .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario tii cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , è suddiviso in due parti .
2 . La prima parte , di 7 600 tonnellate , è ripartita tra gli
Stati membri ; le quote che , fatto salvo l'articolo 5 , sono
valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano a :
Articolo 3
1 . Qualora la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
nell'articolo 2 , paragrafo 2 — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella riserva , in caso di
applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o
più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 5% della propria quota iniziale ,
arrotondata eventualmente all'unità superiore , sempreché la
consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la quota iniziale , la seconda
quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il
90% o più, lo Stato membro interessato procede , alle
condizione di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza
quota pari al 2,5% della della propria quota iniziale .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota
prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata
fino al 90% o più , detto Stato membro procede , alle
condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta
quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
(in tonnellate)
Benelux 2 772
Danimarca 117
Germania 1 552
Grecia 2
Spagna 32
Francia 750
Irlanda 72
Italia 304
Portogallo 6
Regno Unito 1 993
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Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva
sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica
l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti
paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non
essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano
la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi preleva
te a norma dell'articolo 3 renda possibile , senza discontinui
tà , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente
tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione il libero accesso alle quote loro
assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompa
gnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle
condizioni indicate al paragrafo 3 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , Infrazione non utilizzata della loro quota iniziale , che ,
alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 20% del volume
iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è
motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sul contingente comunitario , nonché eventual
mente la frazione della loro quota iniziale versata nella
riserva .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano
delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente
imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente
per la corretta applicazione del presente regolamento .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente
agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione delle
riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre
1987 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a
norma dell'articolo 5 .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy