Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86N. L 375 / 16
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4022 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i
filetti di merluzzi della sottovoce 03.02 A II a) della tariffa doganale comune, originari della
Norvegia ( 1987)
considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti
in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri ,
mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna
importazione di tali prodotti ; che in questa situazione è
opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati
membri importatori da un lato e , dall'altro , garantire agli
altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti
tariffari qualora essi effettuino delle importazioni ; che questo
sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'unifor
mità d'applicazione della tariffa doganale comune ;
considerando che , tenendo conto di questi elementi , le
percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario
si aggirano approssimativamente sui seguenti valori :
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Italia
0,77
0,12
0,09
0,44
0,77
97,81
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che un accordo tra la Comunità economica
europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio
1973 ;
considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare
l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio
nullo per i filetti di merluzzi , originari della Norvegia ; che è
necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questio
ne per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ;
considerando che è necessario garantire a tutti gli importa
tori , in particolare , condizioni uguali e continue di accesso a
tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importa
zioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contin
gente fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione
del contingente tariffario comunitario , basato su una ripar
tizione tra gli Stati membri , consente di rispettare la natura
comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enuncia
ti ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del
mercato del prodotto in questione , tale ripartizione deve
essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati ,
da una parte , secondo i dati statistici relativi alle importa
zioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento
rappresentativo e , dall'altra , secondo le prospettive econo
miche per l'anno contingentale considerato ;
considerando che nei tre ultimi anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati membri
hanno registrato la seguente evoluzione :
(in tonnellate)
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni di questi prodotti , occorre suddividere in
due parti il volume contingentale , ripartendo la prima tra gli
Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per
coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero
esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa
sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte
dei contingente ad un livello elevato che , nella fattispecie ,
potrebbe corrispondere all'80% del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o
meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni
discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia
utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il
prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale
prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando
ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente
utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ;
che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino
al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione e che quest'ultima deve , in
particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume
del contingente ed informarne gli Stati membri ;
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 0 0 0
Danimarca 12 72 10
Germania 15 0 0
Grecia 0 0 11
Spagna 17 37 0
Francia 29 58 8
Irlanda 0 0 0
Italia 4 751 4 589 2 691
Portogallo 0 0 0
Regno Unito 0 0 0
4 824 4 756 2 720
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una
forte rimanenza della quota , tale stato deve riversarne una
percentuale considerevole nella riserva , per evitare che una
parte del contingente tariffario comunitario rimanga inuti
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 375 / 17
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :lizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utiliz
zata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le opera
zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio della
tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati ,
originari della Norvegia , è sospeso al livello ed entro il limite
del contingente tariffario comunitario indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Importo
contingentale
( in tonnellate )
Aliquota
dei dazi
( % )
09.0709 03.02 Pesci , secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati ,
anche cotti prima o durante l'affumicatura :
A. secchi , salati o in salamoia :
II . Filetti :
a ) di merluzzi (Gadus morhua , Boreogadus
saida , Gadus ogac 3 000 0
3 . La seconda parte del contingente , di 600 tonnellate ,
costituisce la riserva corrispondente .
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
dei prodotti in questione in uno Stato membro che non
partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio
del contingente , lo Stato membro interessato procede ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella misura
in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
Nel quadro di questo contingente tariffario , il Regno di
Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano rispettiva
mente un dazio del 5,1 % e dello 0% .
2 . Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano
del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che
il prezzo franco frontiera , stabilito dagli Stati membri in
conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE ) n . 3796 /
81 i 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n .
2315 / 86 ( 2 ), sia almeno uguale al prezzo di riferimento
eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le
categorie dei prodotti considerati .
3 . Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi
di cooperazione amministrativa , allegato all'accordo tra la
Comunità economica europea e il Regno di Norvegia .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 , paragrafo
1 , è diviso in due parti .
2 . Una prima parte di questo contingente è ripartita tra
alcuni Stati membri . Le quote che , fatto salvo il disposto
dell'articolo 5 , sono valide sino al 31 dicembre 1987 ,
ammontano ai quantitativi indicati in appresso :
(in tonnellate )
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata
dall'articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa diminuita della
parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell'arti
colo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro
in questione procede immediatamente , mediante notifica alla
Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 %
della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata
all'unità superiore , sempreché l'entità della riserva lo per
metta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede immediatamente , alle condizio
ni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al
5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata
all'unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza
quota , esso procede immediatamente , alle stesse condizioni ,
al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Italia
18
3
2
11
18
2 348
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della
riserva .
(>) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 202 del 25 . 7 . 1986 , pag . 1 .
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86N. L 375 / 18
4 . In deroga ai paragrafi 1 ,2 e 3 ciascuno Stato membro
può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite
da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse
rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commis
sione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente
paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono
valide fino al 31 dicembre 1987 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa
l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membro adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi preleva
te in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputa
zioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del
prodotto in questione il libero accesso alle quote loro
assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni del prodotto in questione man
mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagna
to da dichiarazioni d'immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è
determinato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri l'infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la: Commissione collaborano strettamente
affinché sia osservato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il
1 ottobre 1987 , la frazione non utilizzata della loro quota
iniziale che, al 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del volume
iniziale . Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è
ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e non
oltre il 1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni del
prodotto in questione , effettuate fino al 15 settembre 1987
incluso e imputate al contingente comunitario , nonché , se del
caso , la frazione della loro quota iniziale che essi trasferisco
no alla riserva .
Articolo 6
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte
dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e , non
appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in
merito al grado di esaurimento della riserva .
Essa informa inoltre gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo 5 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy