N. L 375 / 22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4024 / 86 DEL CONSIGLIO
dei 18 dicembre 1986
recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione in Spagna di taluni prodotti della
pesca delle voci e sottovoci 03.01 , 03.02 , 03.03 , 16.04 e 23.01 B della tariffa doganale
comune , originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla ( 1987)
— 21 387 tonnellate per i prodotti della voce 03.03 , ad
eccezione delle sottovoci 03.03 B I a ) e 03.03 B III ,
— 10 007 tonnellate per i prodotti della voce 16.04 e
— 27 483 tonnellate per i prodotti della sottovoce
23.01 B ;
che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri
prodotti ;
considerando che se questi prodotti sono importati nella
parte della Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità non vi possono essere considerati in libera pratica
ai sensi dell'articolo 10 del trattato , se sono rispediti in un
altro Stato membro ; che pertanto è opportuno aprire questi
contingenti per l'anno 1987 ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 3 del protocollo n . 2 ad esso allega
to ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n . 2 i
prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.01 , 03.02 ,
03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05 e 23.01 B della tariffa
doganale comune , originari delle isole Canarie o di Ceuta e
Melilla , beneficiano all'importazione nella parte della Spa
gna compresa nel territorio doganale della Comunità ,
dell'esenzione dai dazi all'importazione entro i limiti di
contingenti tariffari annuali ; che tale preferenza tariffaria è
applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate
importazioni negli anni 1982 , 1983 e 1984 ; che i volumi
contingentali , calcolati secondo le disposizioni del suddetto
articolo 3 ammontano a :
— 17 596 tonnellate per i prodotti della voce 03.01 , ad
eccezione delle sottovoci 03.01 A I c ) e d ), 03.01 A IV ,
03.01 B I a ) 1 , 03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 e 03.01
B I o ) 1 ,
— 596 tonnellate per i prodotti della voce 03.02 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi doganali
applicabili all'importazione dei prodotti qui di seguito
elencati nella parte della Spagna compresa nel territorio
doganale della Comunità sono sospesi ai livelli e nei limiti di
contingenti tariffari indicati a lato :
Numero della
tariffa doganale
comune
i
Designazione delle merci
Volume del
contingente
( t )
Dazi
contingentali
ex 03.01 Pesci freschi (vivi o morti ), refrigerati o congelati , eccetto i
prodotti delle sottovoci 03.01 A I c) e d ), 03.01 A IV , 03.01 B I
a ) 1, 03.01 B I b ) 1, 03.01 B I c ) 1 e 03.01 B I o ) 1 , originari delle
isole Canarie o di Ceuta e Melilla 17 596 esenzione
03.02 Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti
prima o durante l'affumicatura originari delle isole Canarie o di
Ceuta e Melilla 596 esenzione
ex 03.03 Crostacei e molluschi compresi i testacei ( anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia ) freschi (vivi o morti ),
refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non
sgusciati , semplicemente cotti in acqua , eccetto i prodotti delle
sottovoci 03 . 03 B I a ) e 03 . 03 B II , originari delle isole Canarie o
di Ceuta e Melilla 21 387 esenzione
16.04 Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi
succedanei , originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla 10 007 esenzione
23.01 B Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi , originari
delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla 27 483 esenzione
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2 . I prodotti importati nella parte della Spagna compresa
nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei
contingenti tariffari non possono essere considerati in libera
pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato , se essi vengono
rispediti in un altro Stato membro .
3 . I prodotti oggetto del presente articolo possono essere
ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se , al
momento della loro presentazione alle autorità incaricate
delle formalità di importazione nella parte della Spagna
compresa nel territorio doganale della Comunità , qualunque
sia lo stato della loro presentazione , sono presentati in
imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfet
tamente leggibile :
— della menzione «Origine : isole Canarie » o «Origine :
Ceuta e Melilla » oppure la traduzione in un'altra lingua
ufficiale della Comunità , stampata in lettere latine di
un'altezza di almeno 20 millimetri ;
— del peso netto , in chilogrammi , di pesce contenuto negli
imballaggi .
Inoltre , le derrate alimentari preimballate , della voce 16.04
della tariffa doganale comune , devono contenere su ciascun
imballaggio immediato , in maniera da essere facilmente
visibile , chiaramente leggibile e indelebile la menzione
«Fabbricato nelle isole Canarie », o « Fabbricato a Ceuta e
Melilla», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale
della Comunità .
Il presente paragrafo è applicabile , fatte salve le norme
specifiche previste nel regolamento (CEE ) n . 103 / 76 del
Consiglio , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigera
ti ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento CEE
n . 3396 / 85 ( 2 ), nonché nel regolamento ' CEE n . 104 '"*6
del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce norme
comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del
genere «Crangon crangon» ( 3 ), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 3118 / 85 ( 4 ).
Articolo 2
1 . Lo Stato membro interessato garantisce agli importa
tori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti
indicati nell'articolo 1 .
2 . Lo Stato membro interessato procede all'imputazione
dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompa
gnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica .
3 . Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene
rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni
definite al paragrafo 2 .
Articolo 3
A richiesta della Commissione , lo Stato membro interessato
la informa delle importazioni effettivamente imputate sui
contingenti tariffari .
Articolo 4
Lo Stato membro interessato e la Commissione collaborano
strettamente affinché sia rispettato il presente regolamen
to .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(>) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 29 .
( 2 ) GU n . L 322 del 3 . 12 . 1985 , pag . 1 .
GU n . 1 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 35 .
GU ." n . 1 . 297 del 9 . 11 . 1985 , pag . 2 .
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