31 . 12 . 86N. L 375 / 24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4025 / 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti
della pesca delle voci e sottovoci 03.01 , 03.03 , 16.04 e 23.01 B della tariffa doganale comune,
originari delle isole Canarie ( 1987)
considerando che i prodotti importati nel limite di questi
contingenti tariffari beneficiano della riduzione progressiva
dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti
all'articolo 173 dell'atto di adesione e a condizione che siano
rispettati i prezzi di riferimento ; che tuttavia , se i prodotti in
questione sono introdotti in Portogallo , i dazi applicabili
devono essere calcolati secondo le disposizioni pertinenti
dell'atto di adesione ; che è pertanto opportuno aprire questi
contingenti tariffari per l'anno 1987 ;
considerando che è necessario garantire in particolare l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della
Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione , senza
interruzione , delle aliquote di dazio previsto per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e
a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti
stessi ; che nella fattispecie conviene non stabilire una ripar
tizione tra gli Stati membri , senza pregiudizio dei prelievi , sui
volumi contingentali , dei quantitativi corrispondenti al loro
fabbisogno , alle condizioni e secondo le procedure previste
all'articolo 2 ; che questo metodo di gestione richiede una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ,
la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di
esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati
membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussenburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le opera
zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 3 del protocollo n . 2 ad esso alle
gato ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , in virtù dell'articolo 3 del protocollo n . 2 e
dell'articolo 10 del protocollo n . 3 allegati all'atto di
adesione , i prodotti della presca delle voci e sottovoci 03.01 ,
03.02 , 03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05 e 23.01 B della tariffa
doganale comune , originari delle isole Canarie o di Ceuta e
Melilla , beneficiano , all'importazione nel territorio doganale
della Comunità eccetto la Spagna , di dazi ridotti entro i limiti
di contingenti tariffari comunitari annuali ; che tale preferen
za tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono
state effettuate importazioni negli anni 1982 , 1983 e 1984 ;
che non esistono correnti di scambi commerciali per i
suddetti prodotti originari di Ceuta e Melilla e che pertanto
non occorre aprire contingenti per i prodotti originari di
questi territori ; che , per quanto concerne i suddetti prodotti
originari delle isole Canarie , i volumi contingentali , calcolati
in base al suddetto articolo 3 , ammontano a :
— 604 tonnellate per i prodotti della voce 03.01 , eccetto le
sottovoci 03.01 A l e ) e d ), 03.01 A IV , 03.01 B I a ) 1 ,
03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 e 03.01 B I o ) 1 ,
— 3 429 tonnellate per i prodotti della voce 03.03 , eccetto le
sottovoci 03.03 B I a ) e 03.03 B III ,
— 539 tonnellate per i prodotti della voce 16.04 , e
— 227 tonnellate per i prodotti della sottovoce 23.01 B ;
che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri
prodotti ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi doganali
della tariffa doganale comune applicabili all'importazione
nella Comunità , ad esclusione della Spagna per i prodotti di
seguito elencati sono sospesi ai livelli fissati al paragrafo 2 e
nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato :
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 375 / 2531 ,- 12 . 86
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione
Volume del
contingente
(t )
09.0405 ex 03.01
604
09.0407 ex 03.03
Pesci freschi (vivi o morti ), refrigerati o congelati , eccetto ì
prodotti delle sottovoci 03.01 A I c) e d ), 03.01 A IV , 03.01 B I
a ) 1 , 03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 e 03.01 B I o ) 1 , originari delie
isole Canarie
Crostacei e molluschi compresi i testacei ( anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia ), freschi (vivi o morti ),
refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non
sgusciati , semplicemente cotti in acqua , eccetto i prodotti delle
sottovoci 03.03 B I a ) e 03.03 B III , originari delle isole
Canarie
Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi
succedanei , originari delle isole Canarie
Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi , originari
delle isole Canarie
09.0409
09.0411
16.04
23.01 B
3 429
539
227
2 . Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al
paragrafo 1 sono applicabili i dazi indicati appresso per
ciascuna delle voci e sottovoci :
Voce e sottovoce della
tariffa doganale comune
Dazio contingentale
%
03.03 B IV a ) 2 , 3 , 4 , 5 , 6
(segue) b ) 1 aa )
6,0
4,5
bb ) 4,5
cc ) 6,0
dd ) 6,0
2 6,0
16.04 A 22,5
B I 4,1
II 5,2
CI 11,2
II 15,0
D 20,4
E 18,0
F 18,7
Gì 11,2
II 15,0
23.01 B 1,5
Voce e sottovoce della
tariffa doganale comune
Dazio contingentale
%
03.01 A I a ) 9,0
b ) 1,5
II 2,2
III 6,0
B I a ) 2 11,2
b 2 9,7
c ) 2 16,5
d ) 17,2
e ), f) 6,0
8)1 6,0
g)2 esenzione
h ) - 9,0
ij),=k),-l), m ), n ) 11,2
o)2 ) 15,0
p ), q ), r ), s ), t ), u ), v ), w), 1
x),y ) J
11,2
II a ) 13,5
b ) 1 , 2 , 3 11,2
4 9,0
5 , 6 11,2
7 13,5
8,9,10,11,12,13,14 "
15,16,17
11,2
C 7,5
03.03 A I 9,3
II esenzione
III a ) 6,0
b ), c ) 11,2
IV a ) 9,0
b ), 7c ) 13,5
V 9,0
B I b ) 13,5
II 5,6
IV a ) 1 aa ) 4,5
bb ) 4,5
cc) 6,0
dd ) 6,0
Entro i limiti dei contingenti tariffari il Portogallo applica
dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti
dell'atto di adesione .
3 . Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari
i prodotti in questione devono rispettate i prezzi di riferimen
to che sono loro applicabili .
4 . I prodotti della pesca oggetto di questo articolo
possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffàri
soltanto se , al momento della loro presentazione alle autorità
incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro
immissione in libera pratica sul territorio doganale della
Comunità , qualunque sia lo stato della loro presentazione ,
sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiara
mente visibile e perfettamente leggibile :
— della menzione «Origine : isole Canarie», oppure la
traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità:,
stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20
millimetri ,
31 . 12 . 86N. L 375 / 26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
paragrafo 1 prendano possibili le imputazioni , senza discon
tinuità , sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari
comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai
contingenti fintanto che la consistenza dei volumi contingen
tali lo permette .
3 . Gli stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man
mano che i prodotti sono presentati in dogana , accompagnati
da dichiarazioni d'immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in
base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
— del peso netto , in chilogrammi , di pesce contenuto negli
imballaggi .
Inoltre , le derrate alimentari preimballate , della voce 16.04
della tariffa doganale comune , devono contenere su ciascun
imballaggio immediato , in maniera da essere facilmente
visibile , chiaramente leggibile e indelebile la menzione
«Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in
un'altra lingua ufficiale della Comunità .
Il presente paragrafo é applicabile , fatte salve le norme
specifiche previste nel regolamento (CEE ) n . 103 / 76 del
Consiglio , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce norme com
muni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o
refrigerati ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n . 3396 / 85 ( ? ), nonché nel regolamento (CEE ) n . 104 / 76
del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce norme
comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del
genere «Crangon crangon» ( 3 ), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 3118 / 85 ( 4 ).
Articolo 2
1 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
del prodotto in questione negli altri Stati membri e domanda
il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al fabbisogno , nella misura in
cui lo consente il saldo disponibile della riserva .
2 . I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 1 sono
validi fino alla fine del periodo contingentale .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri ado'ttano le opportune disposizioni
affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2 ,
Articolo 4
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano
delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente
imputate sui contingenti .
Articolo 5
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente
affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addìfl 8 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
í 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 29 .
( 2 ) GU n . L 322 del 3 . 12 . 1985 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 35 .
( 4 ) GU n . L 297 del 29 . 11 . 1985 , pag . 3 .
Full & Egal Universal Law Academy