N. L 376 / 35
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N, 4032 / 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
che fissa , per il 1987, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche
applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri , esclusi la Spagna e il Portogallo ,
nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , considerando che occorre stabilire le condizioni particolari
cui sono sottoposte le navi che , esercitano la pesca di
popolazioni altamente migratorie per le quali , sono attri
buite delle possibilità di cattura ; che le limitazioni delle
zone e dei periodi di cattura di tali navi sono fissati
all'articolo 351 , paragrafi 2 , 3 e 4 , dell'atto di adesione ;
considerando che le attività di pesca considerate nel presen
te regolamento sono sottomesse alle misure di controllo
previste dal regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 del Consiglio ,
del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati
membri (*) modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n .
4027 / 86 ( 2 ), nonché alle modalità specifiche adottate con
formemente all'articolo 351 , paragrafo 5 , secondo comma
dell'atto di adesione ,
yisto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 351 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , a norma dell'articolo 351 dell'atto di
adesione , spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca
nonché il corrispondente numero di navi comunitarie auto
rizzate a pescare nelle acque di cui a detto articolo ;
considerando che tali possibilità sono determinate , per le
specie pelagiche , diverse da quelle altamente migratorie ,
non soggette al regime dei totali di catture ammesse (TAC)
e delle quote , in funzione della situazione dell'attività di
pesca degli Stati membri , esclusa la Spagna , nelle acque
portoghesi durante il periodo che precede l'adesione : che
occorre , assicurare la conservazione delle popolazioni ,
tenendo inoltre conto di limiti fissati all'attività di pesca
delle navi portoghesi per le specie analoghe nelle acque
degli Stati membri , eccezione fatta per la Spagna ;
considerando che per il 1987 non è concessa al Portogallo
alcuna possibilità di cattura perle popolazioni non soggette
a TAC o quote nelle acque degli Stati membri della
Comunità , eccezione fatta per la Spagna ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il numero delle navi battenti bandiera di uno degli Stati
membri della Comunità , esclusi la Spagna e il Portogallo ,
autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o
alla giurisdizione del Portogallo , di cui all'articolo 351
dell'atto di adesione , nonché le relative modalità di accesso
sono fissate come indicato in allegato .
Articolo 2 \
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles * addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(») GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag. 1 .
( 2 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .
N. L 376 / 36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
CEE — PORTOGALLO
Specie Quantità
( tonnellate) Zone ( l )
Attrezzi da
pesca autorizzati
Numero totale
delle navi ( 3 )
Periodo di
autorizzazione
della pesca
Tonnidi Illimitata IX Tutti Illimitato tutto l'anno
Tonno bianco
(Thunnus alalunga)
Illimitata X e Copace Lenza a
strascico
110 (Fran
cia ) ( 2 )
dal 2 giugno
al 28 luglio
Tonno tropicale Illimitata X (a sud di 36°30 ' N) Copace
(a sud di 31° N e a nord di
31° N ad ovest di 17°30' O)
Tutti Illimitato tutto l'anno
(') Acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Portogallo .
( 2 ) Di lunghezza non eccedente 26 m fra le perpendicolari .
( 3 ) Autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca .
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