N. L 376 / 37
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) n . 4033 / 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
che fissa , per il 1987, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche
applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo
considerando che occorre stabilire le condizioni particolari
di esercizio delle attività di pesca di cui all'articolo 349
dell'atto di adesione ;
considerando che le attività di pesca considerate nel pre
sente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo
previste dal regolamento (CEE ) n . 2057/ 82 del Consiglio ,
del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stàti
membri l 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n . 4027 / 86 ( 2 ), nonché alle modalità specifiche adotatte
conformemente all'articolo 349 , paragrafo 5 , secondo com
ma , dell'atto di adesione ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 349 .
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , a norma dell'articolo 349 dell'atto di
adesione , spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca
nonché il corrispondente numero
rizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto
articolo ;
considerando che , a norma dell'articolo 349 , paragrafo 2 ,
alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca
limitate alla cattura del melù e del suro ; che occorre
stabilire annualmente il numero dei pescherecci corrispon
denti e le relative modalità di accesso e di controllo ;
considerando che devono essere fissate le possibilità di
cattura per le specie non soggette al regime del totale delle
catture ammesse , nonché il corrispondente numero delle
navi , in base alla situazione delle attività di pesca porto
ghesi nelle acque degli Stati membri della Comunità , ad
eccezione della Spagna , per il periodo precedente all'adesio
ne ; che occorre assicurare la conservazione delle popola
zioni tenendo conto delle limitazioni cui la pesca delle navi
di uno Stato membro, che non sia la Spagna , è soggetta per
le specie analoghe nelle acque portoghesi ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo auto
rizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli altri Stati membri , esclusa la Spagna , di
cui all'articolo 349 dell'atto di adesione , nonché le relative
modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune
specie sono fissati come indicato in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(») GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag . 1 .
( 2 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .
N. L 376 / 38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
PORTOGALLO — CEE
Specie Quantità( tonnellate )
Zone CIEM Attrezzi da pesca
autorizzati
Numero totale
delle navi
Periodo di
autorizzazione
delle pesca
Melu
(Micromesistius poutassou)
3 000 Vb, VI , VII , Vill a , b , d
OH2)
Rete da traino
pelagica
5 ( 3 )
2 («)
tutto l'anno
Suro
(Tracburus trachurus)
3 000 V b , VI , VII , Vili a , b , d
( l ) ( 2 )
Rete da traino
pelagica
6 ( 3 )
4 ( 4 )
tutto l'anno
Tonnidi Illimitata Vb, VI , VII , Villa , b , d
V )( 2 )
Illimitato tutto l'anno
('■) Esclusa la zona situata a sud di 56°30 ' latitudine nord , a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30' latitudine nord .
( 2 ) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità , esclusi la Spagna e il Portogallo .
( 3 ) Numero totale (elenco di base ) di navi tipo portoghesi ; si intende per navi tipo , una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). I tassi di
conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158 , paragrafo 2 , dell'atto di adesione .
( 4 ) Numero totale delle navi portoghesi autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca (elenco periodico).
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