31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 101
REGOLAMENTO (CEE) N. 4040 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce , per il 1987 , talune misure di conservazione e di gestione delle risorse da
applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al
largo delle coste del dipartimento francese delle Guiana
terzi ; che il numero di una parte di queste licenze e
pertanto soggetto a modificazioni in funzione dei pareri
scientifici suddetti ;
considerando che è opportuno mantenere in vigore le
misure tecniche e di controllo applicate a norma del
regolamento (CEE ) n . 3729 / 85 , eventualmente completan
dole ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 le navi
battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I
sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato
suddetto nella parte della zona di pesca delle 200 miglia al
largo delle coste del dipartimento francese della Guiana
situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di
base , alle condizioni fissate dal presente regolamento .
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario
di conservazione e di gestione delle risorse della pesca 0 ),
in particolare l'articolo 11 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio elaborare , alla luce dei
pareri scientifici disponibili , le misure di conservazione
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'arti
colo 1 dello stesso regolamento ;
considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un
regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche
applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi
nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del
dipartimento francese della Guiana , fissato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 3729 / 85 ( 2 ); che la validità di detto
regolamento scade il 31 dicembre 1986 ;
considerando che è opportuno garantire la continuità di
detto regime oltre tale data , mantenendo in particolare la
limitazione dell'attività di pesca che interessa la popola
zione di certi pesci in questa zona per conservarla ed
assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescato
ri interessati ;
considerando che l'industria di trasformazione installata nel
territorio del dipartimento francese della Guiana dipende
dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella
zona di pesca situata al largo di detto dipartimento ;
considerando che , di conseguenza , è necessario fare in
modo che le navi impegnate per contratto a sbarcare le loro
catture nel dipartimento francese della Guiana possano
continuare a svolgere la propria attività ;
Articolo 2
1 . L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui
all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza
rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità ed
all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza ,
nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni
che disciplinano le attività di pesca in detta zona .
2 . Le richieste di licenze sono presentate dalle autorità dei
paesi terzi interessati presso i servizi della Commissione al
più tardi quindici giorni feriali prima della data desiderata
dell'inizio di validità . Le licenze sono rilasciate alle autorità
dei paesi terzi interessati .
3 . Nel caso in cui nessuna domanda di concessione di
licenza prevista nell'allegato I punto 1 , sia stata presentata
nei termini di quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento , la Commissione , su richiesta delle
autorità francesi , può , tramite il loro intervento , rilasciare
delle licenze agli armatori di paesi terzi interessati .
Il
considerando che delle licenze per la pesca al gambero
calcolate in base a pareri scientifici , sono rilasciate ai paesi
(') GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pàg . 1 .
( 2 ) GU n . L 361 del 31 . 12 . 1985 , pag. 58 .
4 . Le lettere e i numeri di immatricolazione della nave
munita di licenza di pesca devono essere chiaramente
N. L 376 /102 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
indicati su ambo i lati della prua e su ciascun lato della
sovrastruttura , nel punto più visibile . Le lettere e i numeri
devono essere verniciati in un colore contrastante con
quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono
essere né cancellati né modificati , né ricoperti , né altrimenti
occultati .
Articolo 3
1 . Il numero massimo di licenze come pure il numero
massimo di licenze temporanee rinnovabili , che possono
essere accordate per la pesca dei gamberetti in base ai
pareri scientifici alle navi battenti bandiera degli Stati Uniti
e vincolate per contratto a sbarcare tutte loro catture nel
dipartimento francese della Guiana è indicato all'allegato I ,
punto 1 .
2 . Le licenze di cui al paragrafo 1 cessano di essere valide
alla scadenza del contratto che stabilisce l'obbligo di sbar
care le catture ed al più tardi il 31 dicembre 1987 .
3 . La validità delle licenze temporanee è limitata a tre
mesi ogni periodo . Per tener conto di un eventuale aumento
della presenza di navi battenti bandiera di uno Stato
membro nella zona prevista all'articolo 1 , un certo numero
di licenze provvisorie può non essere rinnovato . Nel caso di
un tale aumento , lo Stato membro interessato informa i
servizi della Commissione al più tardi un mese prima della
scadenza della validità delle licenze provvisorie .
4 . Tutte le licenze di cui al paragrafo 1 , rilasciate alle navi
di un paese terzo , cessano di essere valide non appena si
constata che la quota fissata per tale paese all'allegato 1 ,
punto 2 , è esaurita .
Articolo 5
1 . Possono essere rilasciate licenze per la pesca di specie
diverse dai gamberetti alle navi battenti bandiera di uno dei
paesi di cui all'allegato I , punto 3 . Il numero massimo di
tali licenze è indicato per ciascun paese al punto 3 dall'alle
gato I.
2 . Il rilascio delle licenze destinate alla pesca dei lutianidi
è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interes
sata di sbarcare almeno il 75 % delle catture nel diparti
mento francese della Guiana .
3 . Il rilascio delle licenze per la pesca degli squali è
subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interes
sata di sbarcare almeno 50 % delle catture nel dipartimen
to francese della Guiana .
Articolo 6
1 . Al momento del deposito di ciascuna domanda di
licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati
seguenti :
a ) nome della nave ,
b ) numero di immatricolazione ,
c ) lettere e cifre esterne di identificazione ,
d ) porto di immatricolazione ,
e ) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ,
g ) potenza del motore ,
h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,
i ) metodo di pesca previsto ,
j ) specie di pesci che si intendono catturare ,
k ) periodo per il quale viene richiesta la licenza .
2 . Ciascuna licenza è valida per un'unica nave . Se più navi
partecipano alla medesima operazione di pesca , ciascuna di
esse deve essere munita di una licenza .
Articolo 7
1 . Per ottenere la licenza di cui all'articolo 3 è necessario
fornire le prove dell'esistenza , per ogni singola nave , di un
contratto valido che vincoli l'armatore che richiede la
licenza ad un'impresa di trasformazione di gamberetti
installata nel dipartimento francese della Guiana , con l'ob
bligo di sbarcare tutte le catture di gamberettti della nave in
questione in tale dipartimento ai fini della loro trasforma
zione , del loro condizionamento e del loro ammasso negli
impianti dell'impresa suddetta .
4 . Il numero di licenze di cui al paragrafo 1 può essere
rivisto se i pareri scientifici fanno menzione di una evolu
zione sostanziale della popolazione di gamberetti .
Articolo 4
1 . Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gambe
retti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi di cui
all'allegato I , punto 2 . I quantitativi di catture autorizzati
in base a tali licenze , il numero massimo di queste ultime e
il numero massimo dei giorni di mare durante i quali dette
licenze sono valide sono indicati , per ciascun paese , all'alle
gato I , punto 2 .
2 . Le licenze di cui al paragrafo 1 sono rilasciate previa
presentazione, da parte delle autorità del paese interessato ,
di un piano di pesca approvato dalla Commissione e tale da
rispettare i limiti indicati , per il paese in questione , all'alle
gato I , punto 2 .
3 . La validità di ciascuna licenza di cui al paragrafo 1 è
limitata al periodo fissato nel piano di pesca in base al
quale è stata rilasciata la licenza .
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N. L 376 / 103
4 . La pesca degli squali è autorizzata solo alle navi che
utilizzano rete da traino con maglie minime di 100 mm ed è
vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m .
2 . Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto
delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai
limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione
contraente , come pure gli obiettivi d^J.lo sviluppo dell eco
nomia della Guiana e con la messa in servizio di navi
immatricolate nella Guiana per la pesca di gamberetti .
Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla doman
da di licenza .
3 . Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del
visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commis
sione , corredandolo della debita motivazione .
Articolo 11
Dopo ogni operazione di pesca deve essere compilata una
scheda il cui modello figura all'allegato II .
Una copia delle scheda deve essere trasmessa alla Commis
sione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a
decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio .
Articolo 12
1 . Il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui
all'articolo 4 e all'articolo 5 , paragrafo 1 , per quanto
riguarda i tonnidi, deve rispettare le condizioni speciali di
cui all'allegato III ed in particolare comunicare , mediante la
stazione radio di cui all'allegato suddetto , le informazioni
specificate nella licenza stessa . Queste condizioni sono
parte integrante della licenza .
2 . Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio il capitano
di una nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 e
all'articolo 5 , paragrafi 2 e 3 , presenta alle autorità francesi
una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile ,
nella quale sono indicati i quantitativi catturati e detenuti a
bordo dopo l'ultima dichiarazione . A tal fine viene utiliz
zato il formulario , il cui modello figura all'allegato IV .
Articolo 8
1 . Per ottenere la licenza per la pesca dei lutianidi e degli
squali di cui all'articolo 5 , è necessario fornire le prove
dell'esistenza , per ogni singola nave interessata, di un
contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad
un'impresa di trasformazione , installata nel dipartimento
francese della Guiana , con l'obbligo di sbarcare rispettiva
mente il 75 % delle catture di lutianidi o il 50 % delle
catture degli squali effettuate dalla nave in questione in tale
dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti
di tale impresa .
2 . Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto
delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai
limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione
contraente , nonché agli obiettivi dello sviluppo . Copia di
questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di
licenza .
3 . Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del
visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commis
sione , corredandolo della debita motivazione .
Articolo 9
Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove .
L'annullamento decorre dalla data del rilascio della nuova
licenza da parte della Comunità .
Articolo 13
1 . Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari
per controllare la veridicità della dichiarazione di cui
all'articolo 12 , paragrafo 2 , in particolare confrontandola
con la scheda di pesca di cui all'articolo 11 . Dopo il
controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario compe
tente .
2 . Le autorità francesi vigilano affinché tutti gli sbarchi
nel dipartimento francese della Guiana da parte di navi in
possesso di una licenza di cui all'articolo 3 è all'articolo 5 ,
paragrafi 2 e 3 , siano oggetto della dichiarazione di cui
all'articolo 12 , paragrafo 2 .
3 . Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano
alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2
relative al mese precedente .
Articolo 10
1 . La pesca dei gamberetti Penaeus subtilis e Penaeus
brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a
30 m . Le catture accessorie sono autorizzate nella pesca dei
gamberetti da parte di navi fornite di rete da traino .
2 . La pesca dei tonni è autorizzata solo alle navi che
utilizzano lenze di fondo .
3 . La pesca dei lutianidi è autorizzata solo alle navi che
utilizzano lenze di fondo o gabbie .
Articolo 14
Il rilascio delle licenze alle navi dei paesi terzi è subordinato
all'obbligo per l'armatore di permettere , su richiesta della
Commissione , l'imbarco di un osservatore a bordo .
N. L 376 / 104 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Articolo 15
1 . Le autorità francesi prendono gli opportuni provvedi
menti ivi comprese le visite periodiche delle navi per
assicurare il rispetto degli obblighi del presente regola
mento .
2 . In caso di infrazioni debitamente accertate , le autorità
francesi comunicano immediatamente alla Commissione e
al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data alla quale
l'infrazione è stata constatata , il nome della nave in que
stione e i provvedimenti eventualmente adottati .
una licenza sia stata ritirata in base al presente articolo o
che abbia pescato senza licenza nella zona prevista all'arti
colo 1 .
Articolo 17
1 . Se durante un mese la Commissione non riceve le
informazioni di cui all'articolo 12 , paragrafo 1 , relative alle
navi in possesso della licenza di cui agli articoli 4 e 5 , tale
licenza è revocata .
2 . Se una nave in possesso di una licenza di cui all'arti
colo 3 non ne fa uso per un periodo di un mese , tale
licenza è revocata , salvo
— se la nave sia in riparazione ,
— in caso di forza maggiore .
Articolo 18
Le licenze valide il 31 dicembre 1986 ai sensi dell'articolo 1
del regolamento (CEE ) n . 3729 / 85 possono essere proro
gate , a richiesta delle autorità del paese interessato , sino al
30 gennaio 1987 . Le licenze così prorogate sono imputate ,
durante il periodo della proroga , al numero di licenze
corrispondenti fissato all'allegato I senza che questo totale
possa essere oltrepassato .
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 16
1 . Le licenze delle navi per le quali non sono stati rispet
tati gli obblighi previsti dal presente regolamento , ivi
compreso l'obbligo di sbarcare tutte la catture o parte di
esse stipulato con un contratto dì cui agli articoli 7 e 8 ,
possono essere ritirate .
Nessuna licenza viene accordata a questa nave per un
periodo compreso tra 4 e 12 mesi a decorrere dalla data in
cui è stato commessa l'infrazione .
2 . In caso di esercizio della pesca nella zona di cui
all'articolo 1 da parte di una nave senza licenza valida ,
appartenente ad un armatore o la cui gestione è assicurata
da una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una
o più altre navi alle quali sono state rilasciate licenze , una
delle licenze suddette può essere revocata .
3 . Il rilascio di una licenza può essere rifiutato durante il
periodo di cui al paragrafo 1 ad una o più navi apparte
nenti ad un armatore che possegga una nave alla quale
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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ALLEGATO I
1 . Licenze di ciu all'articolo 3
Navi battenti
bandiera
Numero massimo
di licenze
Di cui numero massimo
di licenze temporanee
degli Stati Uniti 32 8
2 . Licenze di cui all'articolo 4
Navi battenti
bandiera
Quantitativi di
catture autorizzate
( in tonnellate )
Numero massimo di navi
in possono di una licenza
Numero massimo
di giorni di mare
delle Barbados 24 5 200
delle Guiana 24 5 200
del Suriname 130 16 840
di Trinidad e Tobago 60 8 350
3 . Licenze di cui all'articolo 5
Specie Navi battenti bandiera Numero massimo di licenze
a ) Tónnidi del Giappone
della Corea
p.m .
p.m .
b ) Lutianidi del Venezuela
delle Barbados
25
5
c ) Squali del Venezuela 2
ALLEGATO II
FICHE DE PÊCHE LOG SHEET
Nom du navire
Vessel name
Nation
N" d immatriculation .
Officiai No
N° de licence ZEE -
Fishing licence No
Nom du capitarne
Captain's name
Nbre équipage
No in crew
DateDépart de
Depart from
DateDébarquement a
Landed at
Crevettes conservées à bord
Shrimps retained on board
Mois / Month
Jour / Day
Zone n°
Sonde
Depth
Jour ou nuit
Day or night
(D or N)
Nombre de fois
où les engins
ont été mis à
l' eau Number
of times gear
is shot
Total
heures de
pêche
Hours
fished
Queues
de crevette
« Head-off»
shrimp
(kg)
Crevettes
entières
«Head-on »
shrimp
(kg)
Penaeus :
subtilis
brasiliensis
Xyphopenaeus
Kroyerii
Vivaneaux
Snapper
Requins
Shark
Thonidés
Tuna
N. L 376 / 107
31 . 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO III
Condizioni speciali
1 . Ogni nave munita di licenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 , paragrafo 1 ( tonnidi ), deve comunicare alla
Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) tramite le autorità francesi una
serie di informazioni , secondo l'ordine seguente :
a ) al momento dell'ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia marine dalle coste del dipartimento francese della
Guiana , qui di seguito denominata « la zona »,
b ) al momento dell'uscita dalla zona ,
c ) al momento dell'ingresso in un porto di uno Stato membro ,
d ) al momento dell'uscita da un porto di uno Stato membro ,
e ) ogni settimana per la settimana precedente , calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui alla
lettera a ) o dalla data di uscita da un porto di cui alla lettere d ).
2 . I messaggi trasmessi conformemente a quanto disposto nella licenza e secondo l'ordine fissato nel punto 1 devono
contenere , se del caso , i dati seguenti ed essere trasmessi nell'ordine precisato qui di seguito :
— il nome della nave ,
— l'indicativo radio ,
— il numero della licenza ,
— il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi ,
— l'indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al punto 1 ,
— la data ,
— l'ora ,
— la posizione geografica ,
— i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
— i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
— le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ,
— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie ,
— il nome, l'indicativo di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il
trasbordo ,
— il nome del comandante .
3 . Codice per la comunicazione delle specie detenute a bordo di cui al punto 2 :
PEN : gamberetti (Penaeidae )
BOB : gamberi sea bon atlantici (Xyphopenaeus Kroyerii )
TUN : tonni
SKH : squali
XXX : altri
4 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in ogetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale e
stata rilasciata la licenza di pesca , il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima .
(') Un esemplare è conservato dal capitano, un secondo esemplare dal funzionario incaricato del controllo ed un terzo e inviato alla
Commissione delle Comunità europee.
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ALLEGATO IV
Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2
DICHIARAZIONE DI SBARCO 0)
Numero
d'immatricolazione :
Nome dell'agente :
Nome della nave :
Nome del capitano :
Firma del capitano :
Viaggio effettuato dal
Porto di sbarco :
al
Quantitativi sbarcati (in kg)
Code di gamberetti :
ossia ( x 1,6) =
kg
kg di gamberetti interi
Gamberetti interi : kg
Tonnidi : kg Lutianidi : kg
Squali : kg Altre specie kg
Full & Egal Universal Law Academy