31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4042 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per i merluzzi secchi, salati o in salamoia , interi , decapitati o in pezzi, della sottovoce
03.02 A I b ) della tariffa doganale comune ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
Stai membri 1983 1984 1985
Benelux 0,58 0,62 0,39
Danimarca 0,78 0,54 0,01
Germania 1,08 0,82 0,44
Grecia 4,81 4,99 3,80
Spagna 3,56 1,05 0,77
Francia 8,40 9,02 5,69
Irlanda 0 0 0
Italia 17,82 18,63 14,11
Portogallo 62,46 63,84 74,52
Regno Unito 0,51 0,49 0,27
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , tenuto conto di detti elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti
durante il 1987 , la percentuale di partecipazione iniziale al
volume del contingente può approssimativamente determi
narsi come segue :
Benelux 0,52
Danimarca 0,41
Germania 0,75
Grecia 4,46
Spagna 1,75
Francia 7,50
Irlanda 0,01
Italia 16,59
Portogallo 67,60
Regno Unito 0,41 ;
considerando che , per i merluzzi secchi , salati o in sala
moia , interi , decapitati o in pezzi , della sottovoce 03.02 A I
b ) della tariffa doganale comune , la Comunità si è impe
gnata ad aprire un contingente tariffario comunitario
annuo a dazio nullo di un volume di 25 000 t ; che è
opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1987 il contingen
te tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri ;
considerando che è necessario garantire a tutti gli importa
tori , in particolare , condizioni uguali e continue di accesso
a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le
importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto
contingente fino al suo esaurimento ; che un sistema di
utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato
su una ripartizione tra gli Stati membri , consente di rispet
tare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai
principi enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la
reale evoluzione del mercato del prodotto in questione , tale
ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai
fabbisogni calcolati , da una parte , secondo i dati statistici
relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo
di riferimento rappresentativo e , dall'altra , secondo le
prospettive economiche per l'anno contingentale conside
rato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili esaurienti dati statistici , le importazioni di cia
scuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importa
zioni complessive del prodotto in questione , provenienti da
paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria ,
alle percentuali seguenti :
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni di questi pesci , occorre suddividere in
due parti il volume contingentale , ripartendo la prima tra
gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva
per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che
avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire
una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la
prima parte del contingente ad un livello elevato che , nella
fattispecie , potrebbe corrispondere all'87 % del volume
contingentale ;
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considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o
meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare
ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che
abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale
effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riser
va ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato
membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia
quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della
riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari
devono essere valide fino al termine del periodo contingen
tale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che
quest'ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di
esaurimento del volume del contingente ed informarne gli
Stati membri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una
forte rimanenza della quota , tale Stato deve riversarne una
percentuale considerevole nella riserva , per evitare che una
parte del contingente tariffario comunitario rimanga inuti
lizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utiliz
zata in altri ;
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio della tariffa
doganale comune per i prodotti sotto indicati è sospeso al
livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario
indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
Designazione delle merci
Volume del
contingente
( in tonnellate )
Dazio
contingentale
( in % )
09.0007 03.02 A I b ) Merluzzi secchi , salati o in salamoia , interi , decapitati o in
pezzi , della specie « Gadus morhua » Boreogadus saida » e
« Gadus ogac ». 25 000 0
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di
Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali
calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia
dall'atto di adesione del 1985 .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è
fissata dall'articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa dimi
nuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applica
zione dell'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più ,
lo Stato membro in questione procede immediatamente ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
l'entità della riserva lo permetta .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1
è suddiviso in due parti .
2 . La prima parte , di 21 750 t , viene suddivisa fra gli Stati
membri ; le quote che , salvo quanto disposto dall'articolo
5 , sono valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano a :
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede immediatamente , alle condi
zioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota
pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente
arrotondata all'unità superiore .
(in tonnellate)
Benelux 113
Danimarca 89
Germania 163
Grecia 970
Spagna 381
Francia 1 631
Irlanda 3
Italia 3 608
Portogallo 14 703
Regno Unito 89
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede immediatamente , alle stesse
condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla
terza .
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della
riserva .3 . La seconda parte , di 3 250 t , costituisce la riserva .
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4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro
può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite
da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse
rischierebbero di non essere essaurite ed informa la Com
missione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3
sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa
l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del
prodotto in questione il libero accesso alle quote loro
assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni del prodotto in questione man
mano che tale prodotto è presentato in dogana accompa
gnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è
determinato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri l'infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia osservato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il
1° novembre 1987 , la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che , al 15 ottobre 1987 , ecceda il 20 % del
volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità mag
giore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere
utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e
non oltre il 1° novembre 1987 , il totale delle importazioni
del prodotto in questione , effettuate fino al 15 ottobre
1987 incluso e imputate al contingente comunitario non
ché , se del caso , la frazione della loro quota iniziale che essi
trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte
dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e , non
appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in
merito al grado di esaurimento della riserva .
Essa informa inoltre gli Stati membri , entro il 5 novembre
1987 , dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati
ai sensi dell'articolo 5 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy