N. L 377 / 4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4043 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i
merluzzi secchi, salati o in salamoia, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale
comune, originari della Norvegia ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , considerando che è necessario garantire a tutti gli importa
tori , in particolare , condizioni uguali e continue di accesso
a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le impor
tazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro
esaurimento ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari , basato su una ripartizione tra gli Stati
membri , consente di rispettare la natura comunitaria di tali
contingenti riguardo ai principi enunciati ; che , per rispec
chiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei
prodotti in questione , tale ripartizione deve essere effettua
ta proporzionalmente ai fabbisogni calcolati , da una parte ,
secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla
Norvegia durante un periodo di riferimento rappresenta
tivo , e , dall'altra , secondo le prospettive economiche per
l'anno contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati membri
in provenienza dalla Norvegia , hanno registrato la seguente
evoluzione :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che un accordo tra la Comunità economica
europea ed il Regno di Norvegia è stato concluso il
14 maggio 1973 ;
considerando che l'accordo prevede in particolare l'aper
tura , ad una data da fissare di comune accordo , di contin
genti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per i
merluzzi originari della Norvegia ; che è pertanto necessario
aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo
convenuto per l'anno 1987 , cioè dal 1° aprile al 31
dicembre 1987 ;
(in tonnellate)
Stati membri
ex 03.02 A I b )
(Nimexe 03.02-11 )
ex 03.02 A I b )
(Nimexe 03.02-12 )
ex 03.02 A I b )
(Nimexe 03.02-13 )
media
1983 / 1984
1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
Benelux 89 80 469 441 372 0 1 2
Danimarca 2 0 2 5 3 761 319 3
Germania 59 49 628 543 473 1 2 0
Grecia 44 26 508 223 417 231 148 336
Spagna 0 0 0 0 0 819 858 430
Francia 47 36 3 551 3 816 3 573 1 498 1 044 666
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia 4 087 4 457 4 632 5 280 4 231 2 415 1 808 2 159
Portogallo 0 0 6 240 13 230 6 217 5 034 5 143 4 235
Regno Unito 20 35 5 2 6 0 16 0
I 4 348 4 683 16 035 23 540 15 292 10 759 9 339 7 831
garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei
contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importa
zioni ; che questo sistema di ripartizione permette anche di
assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale
comune ;
considerando che negli anni presi in considerazione i pro
dotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati
membri , mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato
alcuna importazione di tali prodotti ; che in questa situa
zione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali
agli Stati membri importatori da un lato e , dall'altro ,
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considerando che , tenendo presente questi elementi , le
percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari
s'aggirano sui seguenti valori :
(in tonnellate)
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione la quale deve in particolare poter
seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed
informarne gli Stati membri ;
Stati membri
ex 03.02
A I b )
(Codice Nimexe
03.02-11 )
ex 03.02
A I b )
( Codice Nimexe
03.02-12 )
ex 03.02
A I b )
(Codice Nimexe
03.02-13 )
Benelux 2,05 2,34 0,01
Danimarca 0,05 0,02 3,88
Germania 1,36 3,00 0,01
Grecia 1,01 2,09 2,56
Spagna — — 7,54
Francia 1,08 19,94 11,49
Irlanda — — —
Italia 93,99 25,78 22,85
Portogallo — 46,81 51,60
Regno Unito 0,46 0,02 0,06
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno Stato membro un residuo
importante di una delle quota iniziali , è indispensabile che
detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percen
tuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una
parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga
inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere
utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux; tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre
dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore
fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro
quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manife
starsi negli altri Stati membri ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro ,
occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad
un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere
all'85 % circa dei volumi contingentali ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° aprile al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa
doganale comune per i prodotti sottoelencati originari della
Norvegia , sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti
tariffari comunitari indicati a fianco di ciascuno di essi :
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelie
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Importo
contingentale
( in tonnellate )
Aliquota
dei dazi
( in % )
03.02 Pesci , secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche
cotti prima o durante l'affumicatura :
A. secchi , salati o in salamoia :
I. interi , decapitati o in pezzi :
ex b ) Merluzzi (Gadus morhua , Boreogadus sai
da , Gadus ogac) :
09.0703 — secchi e salati 13 250 0
09.0705 — non secchi , salati o in salamoia 10 000 0
09.0707 — secchi e non salati 13 900 0
Nel quadro di questi contingenti tariffari , il Regno di
Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi rispet
tivi del 5,1 % e 0 % .
2 . Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano
dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che
il prezzo franco frontiera , stabilito dagli Stati membri in
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conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE )
n . 3796 / 81 , sia almeno uguale al prezzo di riferimento
eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o
categorie di prodotti considerati .
3 . È applicabile il protocollo relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » e ai metodi di coopera
zione amministrativa , allegato all'accordo tra la Comunità
economica europea ed il Regno di Norvegia .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
sono divisi in due parti .
in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata
per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede
senza indugio , mediante notifica alla Commissione, al
prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva stessa lo
permetta .
3 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento di
ciascuna delle riserve .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che gli hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita
tra alcuni Stati membri ; le quote che , fatto salvo l'arti
colo 5 , sono valide sino al 31 dicembre 1987 , ammontano
ai quantitativi indicati in appresso :
(in tonnellate)
ex 03.02
A I b )
(Codice Nimexe
03.02-11 )
ex 03.02
A l b )
(Codice Nimexe
03.02-12 )
ex 03.02
A I b )
(Codice Nimexe
03.02-13 )
Benelux 68 263 1
Danimarca 2 2 330
Germania 45 338 1
Grecia 33 235 218
Spagna — — 641
Francia 36 2 243 977
Irlanda — — —
Italia 3 101 2 900 1 942
Portogallo I 5 266 4 385
Regno Unito 15 3 5
3 300 11 250 8 500
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987 .
3 . La seconda parte di ogni contingente , e cioè rispettiva
mente 600 , 2 000 e 1 500 t , costituisce la riserva corrispon
dente .
Articolo 5
Gli Stati versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1987 , la
frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla
data del 15 settembre 1987 eccede il 20 % dell'importo
iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è
motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sui contingenti comunitari , nonché , eventual
mente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali
riversate nelle rispettive riserve .
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
dei prodotti in questione in uno Stato membro che non
partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il benefi
cio del contingente , lo Stato membro interessato procede ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella
misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella corrispondente riserva ,
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
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mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulle
scorte delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il
5 ottobre 1987 , dello stato di ciascuna riserva dopo i
versamenti effettuati a norma dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile , e a tal fine ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
ques'ultimo prelievo .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni dei prodotti in questione man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompa
gnati da una dichiarazione di immissione in libera pra
tica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione originari della Norvegia e presentati in dogana
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni ,
senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contin
genti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy