N. L 377 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4044 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari
delle isole Canarie ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , nente territorio doganale della Comunità , beneficiano della
riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e
alle condizioni previste dall'articolo 75 dell'atto di adesione,
a condizione che siano rispettati prezzi di riferimento ; che
per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i
prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni
di marcatura e di etichettagio quale prova della loro
origine ; che è dunque opportuno aprire i contingenti
tariffari in questione per l'anno 1987 limitando tuttavia la
validità del presente regolamento al periodo 1 ° gennaio —
31 marzo 1987 che precede l'entrata in vigore del regime
tariffario definitivo che verrà adottato in questo settore ;
che conviene pertanto prevedere che i quantitativi importati
in virtù del presente regolamento verranno detratti dai
contingenti effettivi adottati nel contesto di detto regime
definitivo ;
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( 1 ), in
particolare l'articolo 4 del protocollo n . 2 ad esso alle
gato ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni
delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle
condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e
dal protocollo n . 2 allegato a tale atto ;
considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n . 2
allegato all'atto di adesione , pomodori , cetrioli e melan
zane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune ,
originari delle isole Canarie , beneficiano all'importazione
nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti , entro
i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali ; che i
volumi contingentali ammontano a :
— 165 645 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,
— 28 663 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I , e
— 3 819 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contin
genti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti
contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale
ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole
Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati membri
sono state le seguenti :
considerando che se questi prodotti sono introdotti nella
parte della Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali
e che non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimen
to ; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i
dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base
delle disposizioni relative dell'atto di adesione ; che se
questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rima
(») GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
\31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 9
(in tonnellate)
- 07.01 M —
Pomodori
— 07.01 P I
Cetrioli
07.01 T II
Melanzane
Stati membri
1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
1 347 2 70250 379
70
3 009
56 131
35
2 449
6 567
51
260
13 515
86
313 108 104
2 352
57
1 295
174
454
75 188
3 605
37 302
15 430
7 770
21
6 000
1 987
2 492
5
345
2
in media
16 858
in media
217
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Unito
in media
445
43 37773
24
582
39
7
2
8
6
90 748 100 701 90 063 16 942 18 930 11 255 1 226 1 501 1 425
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione, la quale deve , in particolare ,
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , in Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questio
ne sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati
membri , mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato
nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti ; che
in questa situazione è opportuno in una prima fase preve
dere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri impor
tatori reali da un lato e , dall'altro , di garantire agli altri
Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari
qualora essi effettuino delle importazioni ; che questo siste
ma di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità
di applicazione della tariffa doganale comune ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
riparando la prima fra alcuni Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore
fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro
quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe mani
festarsi negli altri Stati membri ; che , per garantire una
certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro ,
occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad
un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere
all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelie
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . a ) Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 i dazi della tariffa
doganale comune applicabili all'importazione nella
Comunità per i prodotti di seguito elencati sono
sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari
indicati a lato :
N. L 377 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in tonnellate )
Dazi contingentali (% )
09.0417 07.01 M Pomodori , originari delle isole Canarie , 165 645 — dal 1° gen
naio alla
fine di feb
braio
— dal 1° mar
zo al 31 mar
zo
4,4% , con ri
scossione mini
ma di 0,8 ECU
per 100 kg peso
netto
8,8 % , con ri
scossione mini
ma di 1,6 ECU
per 100 kg peso
netto
09.0419 07.01 P I Cetrioli , originari delle isole Canarie 28 663 12,8
09.0421 07.01 T II Melanzane , originarie delle isole Canarie 3 819 12,8
effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario
definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987 .
b ) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della
Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità , essi beneficiano dell'esenzione dai dazi
doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo
di riferimento .
c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari , la Repub
blica portoghese applica dazi doganali calcolati
secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione
e dei relativi regolamenti .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari
viene ripartita tra alcuni Stati membri , le quote valide sino
al 31 marzo 1987 , ammontano , per ciascuno di questi Stati
membri , ai quantitativi indicati in appresso :
a ) pomodori della sottovoce 07.01 M :
(in tonnellate)
2 . Al momento della loro importazione questi prodotti
sono soggetti al rispetto dei prezzi di riferimento alle stesse
condizioni che gli stessi prodotti provenienti dalla parte
della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comu
nità .
Benelux
Germania
Spagna
Francia
Regno Unito
41470
2 000
13 530
720
74 780
b) cetrioli della sottovoce 07.01 P I
8 640
50
210
190
14 020
Benelux
Danimarca
Germania
Spagna
Regno Unito
3 . a ) I prodotti oggetto del presente regolamento possono
essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari
soltanto se , al momento della loro presentazione
alle autorità incaricate delle formalità di ammissio
ne ai fini della loro immissione in libera pratica sul
territorio doganale della Comunità , e fatte salve le
altre disposizioni in materia di norme di qualità ,
sono presentati in imballaggi recanti sugli imballag
gi l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente
leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in
un'altra lingua ufficiale della Comunità .
b ) L'articolo 9 , terzo e quarto comma , del regolamen
to (CEE ) n . 1035 / 72 del Consiglio , del 18 maggio
1972 , relativo all'organizzazione comune dei merca
ti nel settore degli ortofrutticoli ( J ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE ) n . 1351 / 86 ( 2 ), non
è applicabile ai prodotti di cui al presente regola
, mento .
c) melanzane della sottovoce 07.01 TU :
Benelux
Germania
Spagna
Francia
Regno Unito
1 520
75
350
65
1 040
4 . I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffa
ri di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente :
— 33 145 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,
— 5 733 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I ,
— 769 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II ,
costituisce la riserva comunitaria corrispondente.
(») GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 119 del 8 . 5 . 1986 , pag . 46 .
31 . 12 . 86 N. L 377 / 11Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei
prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi doman
da il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella
misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 venga utilizzata per il 90 % o
più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità superio
re , sempreché la consistenza della riserva stessa lo permet
ta .
3 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
Articolo 5
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una della
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni ,
senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contin
genti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni del prodotto in questione man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompa
gnati da una dichiarazione di immissione in libera pra
tica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite nel paragrafo 3 .
Articolo 7
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 8
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987.
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino al 31 marzo 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy