N. L 377 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4045 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
patate di primizia e avocadi delle sottovoci 07.01 À II e 08.01 D della tariffa doganale
comune, originari delle isole Canarie ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( 1 ), in
particolare l'articolo 4 del protocollo n . 2 ad esso alle
gato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni
delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle
condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e
del protocollo n . 2 allegato a tale atto ;
considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n . 2
allegato all'atto di adesione, le patate di primizia e gli
avocadi delle sottovoci 07.01 A II e 08.01 D della tariffa
doganale comune, originari delle isole Canarie , beneficiano
all'importazione nel territorio doganale della Comunità di
dazi ridotti , entro i limiti di contingenti tariffari comuni
tari ; che i volumi contingentali ammontano a :
— 6 642 1 per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A
II , per il periodo 1 ° gennaio — 30 giugno e
— 2 060 t per gli avocadi della sottovoce 08.01 D per il
periodo 1° gennaio — 31 dicembre ;
territorio doganale della Comunità , beneficiano della ridu
zione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle
condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione ;
che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffa
rio i prodotti in questione devono soddisfare talune condi
zioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro
origine ; che è dunque opportuno aprire questi contingenti
per i periodi in questione , limitando tuttavia la validità del
presente regolamento al periodo 1° gennaio — 31 marzo
1987 che precede l'entrata in vigore del regime tariffario
definitivo che verrà adottato in questo settore ; che convie
ne pertanto prevedere che i quantitativi importati in virtù
del presente regolamento verranno detratti dai contingenti
effettivi adottati nel contesto di detto regime definitivo ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingen
ti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è indoneo a rispettare la natura comunitaria di
detti contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che
tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale
evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve
avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati mem
bri , calcolato , da un lato , in base a dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole
Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati membri
sono state le seguenti :
considerando che se questi prodotti sono introdotti nella
parte della Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali ;
che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi
contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle
disposizioni relative dell'atto di adesione ; che se questi
prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente
(>) GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 13
(in tonnellate)
Stati membri
— 07.01 AH —
Patate di primizia
— 08.01 D —
Avocadi
1983 1984 1985 1983 1984 1985
Benelux 4 61 21 16 13
Danimarca 93 226 127 — — 32
Germania — 4 — 2 6 9
Grecia — — — — — —
Spagna 818 818 24 1 351 1 351 841
Francia 23 — 38 112 97 406
Irlanda — — — — — —
Italia — — — — — —
Portogallo — — — — —
Regno Unito 6 754 6 728 6 496 723 671 545
che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve , in particolare ,
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questio
ne sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati
membri , mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato
nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti ; che
in questa situazione è opportuno in una prima fase prevede
re l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importa
tori reali da un lato e , dall'altro , garantire agli altri Stati
membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qua
lora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema
di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di
applicazione della tariffa doganale comune ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore
fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro
quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manife
starsi negli altri Stati membri ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori diciascuno Stato membro , occor
re fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un
livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere
alP80 % di ciascuno dei volumi contingentali ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo
di una quota complementare dalla riserva corrispondente ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . a ) Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 , i dazi doganali
applicabili all'importazione nella Comunità sono
per i prodotti di seguito elencati sospesi ai livelli e
nei limiti di un contingente tariffario comunitario
indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in tonnellate)
Dazi doganali
( in % )
09.0413 07.01 A II Patate di primizia originarie delle isole Canarie 6 642 11,2
09.0415 08.01 D Avocadi , originari delle isole Canarie 2 060 3
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da il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo cU
una quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella
misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
b ) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della
Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità , essi beneficiano dell'esenzione dai dazi
doganali .
c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari , la Repub
blica portoghese applica i dazi doganali calcolati
secondo le disposizioni relative dell'atto adesione e
dei relativi regolamenti .-
2 . I prodotti oggetto del presente regolamento possono
essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto
se , al momento della loro presentazione alle autorità incari
cate delle formalità di ammissione ai fini della loro immis
sione in libera pratica sul territorio doganale della Comuni
tà , e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di
qualità , sono presentati in imballaggi recanti sull'imballag
gio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggi
bile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua
ufficiale della Comunità .
3 . I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffa
ri di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti
effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario
definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987 .
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 , venga utilizzata per il 90 % o
più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità superio
re , sempreché la consistenza della riserva stessa lo permet
ta .
3 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . x
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari
viene ripartita tra alcuni Stati membri ; le quote valide fino
al 31 marzo 1987 ammontano ai quantitativi indicati in
appresso :
a ) patate di primizia della sottovoce 07.01 A II :
(in tonnellate)
Benelux
Danimarca
Spagna
Regno Unito
25
85
660
4 540
b ) avocadi della sottovoce 08.01 D :
10
5
1 085
80
470
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valido fino al 31 marzo 1987.
Benelux
R.F. di Germania
Spagna
Francia
Regno Unito
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente :
— 1 332 t per le patate di primizia della sottovoce 07.01
A II ,
— 410 t per gli avocadi della sottovoce 08.01 D ,
costituisce la riserva comunitaria corrispondente .
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei
prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi doman
Articolo 5
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne
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indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite nel paragrafo 3 .
Articolo 7
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 8
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il . 1° gennaio
1987.
Articolo 6
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni ,
senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contin
genti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni del prodotto in questione man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accom
pagnati da una dichiarazione di immissione in libera
pratica .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy