N. L 377/ 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4046 /86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
fagioli delle specie Phaseolus, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale
comune, originari delle isole Canarie ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (*),
in particolare l'articolo 4 del protocollo n . 2 ad esso
allegato ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni
delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle
condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e
dal protocollo n . 2 allegato a tale atto ;
delle disposizioni relative dell'atto di adesione ; che se
questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rima
nente territorio doganale della Comunità , essi beneficiano
della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il
ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di
adesione ; che per essere ammessi al beneficio del contin
gente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare
talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale
prova della loro origine ; che è dunque opportuno aprire i
contingenti tariffari in questione per l'anno 1987 , limitan
do tuttavia la validità del presente regolamento al periodo
1° gennaio — 31 marzo 1987 che precede l'entrata in
vigore del regime tariffario definitivo che verrà adottato in
questo settore ; che conviene pertanto prevedere che i
quantitativi importati in virtù del presente regolamento
verranno detratti dai contingenti effettivi adottati nel con
testo di detto regime definitivo ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingen
ti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti
contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale
ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole
Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati membri
sono le seguenti :
considerando che , a norma dell'articolo 4 del protocollo
n . 2 allegato all'atto di adesione , fagioli , cipolle e peperoni
della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, origina
ri delle isole Canarie beneficiano all'importazione nel terri
torio doganale della Comunità di dazi ridotti entro i limiti
di contingenti tariffari comunitari annuali ; che i volumi
contingentali ammontano a :
— 1 219 t per fagioli delle specie Phaseolus dela sottovoce
- 07.01 F II ,
— 5 348 t per cipolle della sottovoce ex 07.01 H, e
— 16 605 t per peperoni della sottovoce 07.01 S ;
considerando che se questi prodotti sono introdotti nella
parte della Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità , essi beneficiano dell'esenzione dai dazi dogana
li ; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i
dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base
(») GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 17
(in tonnellate)
— 07.01 FU —
Fagioli ( specie Phaseolus )
07.01 H —
Cipolle
- 07.01 S
Peperoni
Stati membri
1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
418 31338
18
7 781
34
443
8 716
6
4262414
720
2
62
627
1 000
61
566
14 026
45
13 054
1 086
5 758
151
46
in media
723
in media
4 488
in media
279
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Unito
308
1
116 309 458 133 1 067 6 137 6 851 7 284
mente una della sue quote iniziali deve procedere al prelie
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve , in particolare ,
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questio
ne sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati
membri , mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato
nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti ; che
in questa situazione è opportuno in una prima fase prevede
re l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importa
tori reali da un lato e , dall'altro , di garantire agli altri Stati
membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qua
lora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema
di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di
applicazione della tariffa doganale comune ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore
fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro
quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe mani
festarsi negli altri Stati membri ; che , per garantire una
certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro ,
occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad
un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere
all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 i dazi doganali
applicabili all'importazione nella Comunità per i prodotti
di seguito elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti di
contingenti tariffari indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Volumi
contingentali
( in tonnellate )
Dazi
contingentali
( in % )
09.0423 07.01 F II Fagioli ( della specie Phaseolus ), originari delle
isole Canarie
1 219 10,6 % con
riscossione minima
di 1,6 ECU per
100 kg peso netto
09.0425 ex 07.01 H Cipolle , originarie delle isole Canarie 5 348 9,8
09.0427 07.01 S Peperoni , originari delle isole Canarie 16 605 5,1
N. L 377 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
c) peperoni della sottovoce 07.01 S :
Benelux
Danimarca
Germania
Spagna
Regno Unito
6 920
50
600
240
5 470
2 . a ) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della
Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità , essi beneficiano dell'esenzione dai dazi
doganali .
b ) Entro i limiti di detti contingenti tariffari , la Repub
blica portoghese applica dazi doganali calcolati
secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione
e dei relativi regolamenti .
3 . a ) I prodotti oggetto del presente regolamento possono
essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari
soltanto se , al momento della loro presentazione alle
autorità incaricate delle formalità di ammissione ai
fini della loro immissione in libera pratica sul terri
torio doganale della Comunità , fatte salve le altre
disposizioni in materia di norme di qualità , sono
presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'in
dicazione chiaramente visibile e perfettamente leggi
bile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra
lingua ufficiale della Comunità .
b ) L'articolo 9 , terzo e quarto comma , del regolamen
to (CEE ) n . 1035 / 72 del Consiglio , del 18 maggio
1972 , relativo all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE ) n . 1351 / 86 ( 2 ) non è
applicabile ai prodotti di cui al presente regola
mento .
4 . I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffa
ri di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti
effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario
definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987 .
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente :
— 244 t per fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce
07.01 F II ,
— 1 068 t per cipolle della sottovoce 07.01 H , e
— 3 325 t per peperoni della sottovoce 07.01 S
costituisce la riserva comunitaria corrispondente .
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei
prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi doman
da il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella
misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari
viene ripartita tra alcuni Stati membri ; le quote valide sino
al 31 marzo 1987 ammontano ai quantitativi indicati in
appresso :
a ) fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01
F II :
(in tonnellate)
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 , venga utilizzata per il 90 % o
più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva stessa lo
permetta .
3 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato
membro interessato procede , alle condizioni indicate al
paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla
terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
Benelux
Germania
Spagna
Regno Unito
260
15
580
120
b ) cipolle della sottovoce 07.01 H :
Benelux
Germania
Spagna
Regno Unito
370
200
3 595
115
(») GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 119 dell'8 . 5 . 1986 , pag . 46 .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
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detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino al 31 marzo 1987 .
fazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti interes
sati originari delle isole Canarie presentati in dogana ,
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica .
Articolo 7
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informa
no delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 8
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 5
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile , e , a tal fine , ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
ques'ultimo prelievo .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy