N. L 377 / 20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4047/ 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di
fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle isole
Canarie ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto l'atto di adesione della Spagna e dèi Portogallo (*), in
particolare l'articolo 4 del protocollo n . 2 ad esso alle
gato .
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingen
ti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti
contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale
ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole
Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni
delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle
condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e
del protocollo n . 2 allegato a tale atto ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono rispetto alle, importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione originari delle isole Canarie
alle percentuali indicate in appresso :
— rose , garofani , orchidee , gladioli e crisantemi :
considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n . 2
allegato all'atto di adesione i fiori freschi della sottovoce
06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle isole
Canarie , sono ammessi all'importazione nella Comunità ai
dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari
comunitari ; che i volumi contingentali ammontano per
rose , garofani , orchidee , gladioli e crisantemi a 85 460 000
pezzi e per gli altri fiori a 597 t ; che per l'anno 1987 i dazi
da applicare ^ntro i limiti di questi contingenti tariffari
corrispondono al 75 % dei dazi della tariffa doganale
comune ; che tuttavia i prodotti in questione beneficiano
dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella
parte della Spagna compresa nel territorio doganale della
Comunità ; che , se i prodotti sono introdotti nel Portogallo ,
i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base
delle disposizioni in questione dell'atto di adesione ; che per
essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i
prodotti in questione devono rispondere a talune condi
zioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro
origine ; che è opportuno aprire questi contingenti tariffari
comunitari per l'anno 1987 limitando tuttavia la validità
del presente regolamento al periodo 1° gennaio —
31 marzo 1987 che precede l'entrata in vigore del regime
tariffario definitivo che verrà adottato in questo settore ;
che conviene pertanto prevedere che i quantitativi importai
in virtù del presente regolamento verranno detratti dai
contingenti effettivi adottati nel contesto di detto regime
definitivo ;
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 6,2 5,9\
Danimarca — —
Germania 36,6 25,2 34,3
Grecia — — —
Spagna 43,0 61,5 46,7
Francia 3,7 1,1 1,8
Irlanda —
Italia 0,9 0,4 1,3
Portogallo — —
Regno Unito 9,6 5,9 15,9
— altri fiori :
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 44,2 25,2 16,5
Danimarca — — —
Germania 14,0 7,1 4,8
Grecia — — —
Spagna 40,1 66,9 76,7
Francia 0,6 — 0,5
Irlanda — — —
Italia 1,1 0,8 1,3
Portogallo — — —
Regno Unito — — 0 , 2.
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
O ) GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 21
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questio
ne , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del
contingente possono in una prima fase approssimativa
mente determinarsi come segue :
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una della sue quote iniziali deve procedere al prelie
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve , in particolare ,
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo cono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
Stati membri
Rose , garofani ,
orchidee ,
gladioli e
crisantemi
Altri
fiori
Benelux 6,0 33
Danimarca 0,1 1
Germania 31,0 9
Grecia 0,1 1
Spagna 52,6 51
Francia 2,6 1
Irlanda 0,1 1
Italia 0,5 1
Portogallo 0,1 1
Regno Unito 6,9 1
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con
la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbi
sogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota
iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importa
tori di ciascuno Stato membro , occorre fissate la prima
parte dei contingenti comunitari ad un livello che , nella
fattispecie , potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei
volumi contingentali ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 i dazi doganali della
tariffa doganale comune applicabili all'importazione nella
Comunità per i prodotti di seguito elencati sono sospesi ai
livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Volume dei
contingenti
Dazi
contingentali
06.03 Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti
freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimen
ti preparati :
ex A. freschi : - 12,7 %
09.0431 — Rose , garofani , orchidee , gladioli e crisantemi ,
originari delle isole Canarie
85 460 000
pezzi iI
09.0433 ex A. freschi :
— altri fiori originari delle isole Canarie 597 t
Entro i limiti di questi contingenti tariffari , i prodotti sono
ammessi in esenzione dai dazi doganali , se sono introdotti
nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale
della Comunità .
Entro i limiti di questi contingenti tariffari , il Portogallo
applica dei dazi doganali calcolati secondo le disposizioni
in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti .
2 . I prodotti oggetto del presente regolamento possono
essere ammessi al beneficio del contingente tariffario sol
tanto se , al momento della loro presentazione alle autorità
incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro
immissione in libera pratica sul territorio doganale della
Comunità , fatte salve le altre disposizioni in materia di
norme di qualità , sono presentati in imballaggi recanti
sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfet
tamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in
un'altra lingua ufficiale della Comunità .
3 . I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffa
ri di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti
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effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario
definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987 .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti menzionati
nell'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote
valide sino al 31 marzo 1987 ammontano ai quantitativi
indicati in appresso :
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino 31 marzo 1987 .
Stati membri
— ex 06.03 A —
rose , garofani ,
orchidee ,
gladioli e
crisantemi
( in pezzi )
— ex 06.03 A —
altri fiori
( in tonnellate)
Benelux 4 100 000 158
Danimarca 70 000 5
Germania 21 200 000 43
Grecia 70 000 5
Spagna 35 980 000 244
Francia 1 780 000 5
Irlanda 70 000 5
Italia 340 000 5
Portogallo 70 000 5
Regno Unito 4 720 000 5 ,
Articolo 5
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente 17 060 000 pezzi e 117 t , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 , venga utilizzata per il 90 % o
più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi
prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le
imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate
del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote
man mano che tali prodotti sono presentati in dogana ,
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati mem
bri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle
condizioni definite al paragrafo 3 .
2 . Se , dopo aver esaurito runa o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva stessa lo per
metta .
3 . Se , dopo aver esaurito runa o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Articolo 7
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
aliquote .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 23
Articolo 8
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamen
to sia rispettato .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy