N. L 377 /24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4048 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
di taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D
della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esau
rimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizza
zione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla
ripartizione fra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la
natura comunitaria di detto contingente in base ai principi
sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole
Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e in base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando che , per gli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione originari delle isole Canarie ,
alle percentuali indicate in appresso :
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( 1 ), in
particolare l'articolo 4 del protocollo n . 2 ad esso alle
gato ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni
delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle
condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e
del protocollo n . 2 allegato a tale atto ;
considerando che , a norma dell'articolo 4 del protocollo
n . 2 allegato all'atto di adesione , taluni prodotti della
floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A , 06.02 A II ed ex
06.02 D della tariffa doganale comune , originari delle isole
Canarie , sono ammessi all'importazione nella Comunità a
dazi doganali ridotti , entro i limiti di un contingente
tariffario comunitario ; che il volume contingentale
ammonta a 3 446 t ; che per l'anno 1987 i dazi da applicare
entro i limiti del contingente tariffario corrispondono al
75 % dei dazi della tariffa doganale comune ; che , tuttavia ,
i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi
doganali se sono introdotti nella parte della Spagna com
presa nel territorio doganale della Comunità ; che se i
prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali
applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni
dell'atto di adesione in materia ; che per essere ammessi al
beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione
devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di
etichettaggio quale prova della loro origine ; che è opportu
no aprire questo contingente tariffario comunitario per
l'anno 1987 , limitando tuttavia la validità del presente
regolamento al periodo 1° gennaio — 31 marzo 1987 che
precede l'entrata in vigore del regime tariffario definitivo
che verrà adottato in questo settore ; che conviene pertanto
prevedere che i quantitativi importati in virtù del presente
regolamento verranno detratti dai contingenti effettivi
adottati nel contesto di detto regime definitivo ;
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 8,6 10,7 3,2
Danimarca 0,3 0,1 0,1
Germania 4,2 4,5 4,9
Grecia — — —
Spagna 78,5 77,2 86,6
Francia 0,4 0,4 0,6
Irlanda — — —
Italia 0,7 1,7 0,7
Portogallo — — —
Regno Unito 7,3 5,4 3,9
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della
prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questio
ne , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del
contingente possono in una prima fase approssimativa
mente determinarsi come segue :
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e
l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio
previste per detto contingente a tutte le importazioni dei
Benelux 7,2
Danimarca 0,1
Germania 4,6
Grecia 0,1
Spagna 81,0
Francia 0,5
Irlanda 0,1
Italia 1,0
Portogallo 0,1
Regno Unito 5,30 ) GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
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particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume
contingentale e informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei suddetti prodotti nel vari Stati membri ,
occorre suddividere in due parti il volume del contingente ,
ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbiso
gno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota
iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importa
tori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la
prima parte del contingente tariffario comunitario a un
livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 %
del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di una quota complemen
tare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo
consenta ; che le quote iniziali e complementari devono
essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 , i dazi doganali
applicabili all'importazione nella Comunità per i prodotti
di seguito elencati , originari delle isole Canarie , sono
sospesi ai livelli indicati a lato e nei limiti di un contingente
tariffario comunitario di 3 446 t .
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Codice
Nimexe
Aliquota
dei dazi
09.0429 06.01 Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo ,
in vegetazione o fioriti :
ex A. allo stato di riposo vegetativo :
— diversi dai giacinti , narcisi , tulipani e gladioli 06.01-19 6 %
06.02 Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze
A. Talee e marze I
II. altre 06.02-19 6 %
ex D. altre : l
— rosai ( comprese tutte le specie Rosa ) non innestati :
— con colletto di diametro di 10 mm o meno 06.02-61 9,7 %
— altri 06.02-65 9,7 %
— diverse da micelio ( bianco di funghi ), rododendri ( azalee) e pianti
ne di ortaggi e piantine di fragole :
— Piante da pien'aria : I
— Alberi , arbusti e arboscelli , diversi dagli alberi da frutto e
da bosco :
— Talee radicate e giovani piante 06.02-81 9,7 %
— altre 06.02-83 9,7 %
— altre :
— Piante vivaci 06.02-92 9,7 %
— altre 06.02-93 9,7 %
— Piante d'appartamento : I
— Talee radicate e giovani piante , escluse le cactee 06.02-94 9,7 % ,
— diverse dalle piante da fiori con boccioli o fiorite , escluse le
cactee 06.02-99 9,7%
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Tuttavia , entro i limiti di questo contingente tariffario , i
prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali , se
sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel
territorio doganale della Comunità .
Entro i limiti di questo contingente tariffario , la Repubbli
ca portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le
disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi
regolamenti .
2 . Se , dopo , aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
delle propria quota iniziale , eventualmente arrotondata
all'unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito le seconda quota , una Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
2 . I prodotti oggetto di questo regolamento possono
essere ammessi al beneficio del contingente tariffario sol
tanto se , al momento della loro presentazione alle autorità
incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro
immissione in libera pratica sul territorio doganale della
Comunità , fatte salve le altre disposizioni in materia di
norme di qualità , sono presentati in imballaggi recanti
sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfet
tamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in
un'altra lingua ufficiale della Communità .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite dai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritenere
che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
3 . I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffa
ri di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti
effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario
definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987 .
Articolo 4
La quote complementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide sino al 31 marzo 1987 .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 2 750 t del contingente tariffario
comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra gli Stati
membri ; le quote , valide sino al 31 dicembre 1986 ,
ammontano a.:
Articolo 5
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
quote aperte dagli Stati membri conformemente agli arti
coli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
(in tonnellate)
Benelux 244
Danimarca 3
Germania 88
Grecia 3
Spagna 2 172
Francia 10
Irlanda 3
Italia 40
Portogallo 3
Regno Unito 187
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
2 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di
696 t , costituisce la riserva .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompa
gnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è
fissata nell'articolo 2 , paragrafo 2 — è utilizzata per il
90 % o più , tale Stato membro procede immediatamente ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
l'entità della riserva la permette .
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4 . Il gardo di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 7
A richiesta della Commissione , gli stati membri la informa
no delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 8
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy