N. L 377 / 30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4051 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante sospensione del dazio doganale per il ferrocromo contenente in peso più del 4 % ma
non più del 6 % di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, in
provenienza dalla Spagna
mente fino alla fine del periodo di transizione i dazi
doganali per questa qualità di ferrocromo in provenienza
dalla Spagna ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 33 , secondo comma ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che nella Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 e nel Portogallo la fabbricazione di
alcune qualità di ferrocromo contenente in peso più del
4 % ma non più del 6 % di carbonio è insufficiente ; che
una produzione di detta qualità di ferrocromo esiste tutta
via in Spagna ; che sussistono ancora dei dazi doganali
concernenti detto prodotto nella Comunità nella sua com
posizione al 31 dicembre 1985 nei confronti della Spagna ;
che è pertanto interesse della Comunità sospendere total
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il dazio doganale per il ferrocromo contenente in peso più
del 4 % ma non più del 6 % di carbonio , della sottovoce
ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, in prove
nienza dalla Spagna è totalmente sospeso .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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