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Regolamento (CEE) n. 4064/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 360/86 recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 360/86 recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 176 e 363,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'atto di adesione prevede il mantenimento, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, per un periodo determinato, di restrizioni quantitative applicabili all'importazione di calcuni prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 360/86 (1) ha in particolare subordinato qualsiasi importazione in Spagna e in Portogallo dei prodotti in questione alla presentazione di certificati d'importazione rilasciati in precedenza dall'organismo competente dello Stato membro importatore;
considerando che l'esperienza acquisita da questi organismi ha dimostrato che è opportuno ammettere una certa tolleranza in merito alla quantità di prodotti importati rispetto a quella indicata nel certificato d'importazione; che è inoltre opportuno prevedere una durata di validità dei certificati più consona agli usi del commercio internazionale; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 360/86,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86 è modificato come segue:
1) nel paragrafo 3, i termini « paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 7 »;
2) il paragrafo 4 è soppresso;
3) i paragrafi 5 e 6 diventano rispettivamente i paragrafi 7 e 8;
4) sono inseriti i paragrafi seguenti:
« 4. Se il quantitativo importato supera del 5 % al massimo il quantitativo indicato nel certificato, lo si considera importato a titolo di tale documento.
5. Se il quantitativo importato è inferiore del 5 % al massimo al quantitativo indicato nel certificato, l'obbligo di importare è considerato adempiuto.
6. Il certificato d'importazione ha una validità di novanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
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