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Regolamento (CEE) n. 4065/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2818/81 relativo all' applicazione del regolamento economico e delle norme di controllo dell' accordo internazionale sul cacao del 1980
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0217
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4065/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2818/81 relativo all'applicazione del regolamento economico e delle norme di controllo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2818/81 (1), il Consiglio ha adottato le misure adeguate per l'applicazione del regolamento economico e delle norme di controllo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, il quale è applicato a titolo provvisorio dalla Comunità in virtù della decisione 81/850/CEE (2);
considerando che, nella 29a sessione, il 12 settembre 1986, il Consiglio internazionale del cacao ha deciso, in base all'articolo 39, paragrafo 1, dell'accordo suddetto, di instaurare un periodo transitorio dal 1o ottobre 1986 all'entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1986, ma non oltre il 31 gennaio 1987; che nella stessa sessione, il Consiglio internazionale del cacao ha deciso di modificare il paragrafo c) della norma 6 del suddetto regolamento economico e delle norme di controllo;
considerando che, nel periodo transitorio resta integralmente applicabile, fatte salve alcune modifiche, il regolamento (CEE) n. 2818/81,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2818/81 è modificato come segue:
1) all'articolo 4 è aggiunto il comma seguente:
« Esso è applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1986, ma non oltre il 31 gennaio 1987. »:
2) nell'allegato A il testo del paragrafo c) della norma 6 è sostituito dal testo seguente:
« c) Il certificato d'importazione da non membri è rilasciato da un organismo di certificazione conformemente alle disposizioni della presente norma. Le disposizioni delle norme 3 e 11 si applicano, mutatis mutandis, alle importazioni in un membro provenienti da non membri, salvo che i certificati ICC-4 rilasciati da un membro potranno essere utilizzati per le importazioni di cacao in qualsiasi altro membro ».
Articolo 2
Durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 1986 all'entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1986, ma non oltre il 31 gennaio 1987, i membri oppure l'ICCO continuano a riscuotere ed a conservare presso conti d'aspettativa i contributi di cui all'articolo 31 dell'accordo internazionale del 1980.
Articolo 3
La Commissione fissa la data a partire dalla quale le misure prese in applicazione del presente regolamento sono applicabili o cessano di esserlo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 279 dell'1. 10. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 313 del 31. 10. 1981, pag. 1.
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