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Regolamento (CEE) n. 4066/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che introduce misure transitorie per l' importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0011
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4066/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che introduce misure transitorie per l'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, con la decisione 86/222/CEE (1), il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia sulla produzione e la commercializzazione nonché gli scambi di manioca;
considerando che gli accordi conclusi con l'Indonesia e con il Brasile (2) rimangono in vigore almeno sino al 31 dicembre 1989; che essi sono il risultato dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT per la sospensione temporanea, valida almeno sino a tale data, della concessione tariffaria fatta dalla Comunità per le importazioni dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune; che questi accordi autorizzano la Comunità a sospendere la concessione in questione;
considerando che la Comunità si è impegnata nei confronti delle parti contraenti del GATT affinché, nel periodo della sospensione dell'attuale consolidamento, taluni quantitativi dei prodotti in questione vengano sottoposti a prelievo con un massimale non superiore al 6 % ad valorem; che, a titolo della clausola della nazione più favorita, essa deve trattare in modo analogo i paesi terzi non membri del GATT che beneficiano di questa clausola;
considerando che il 26 novembre 1986 la Commissione ha proposto al Consiglio di prendere disposizioni per disciplinare l'importazione dei prodotti in questione; che, in attesa di una decisione al Consiglio, è opportuno adottare misure temporanee volte a garantire l'osservanza degli impegni internazionali della Comunità nonché il flusso ininterrotto degli scambi tradizionali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel primo trimestre 1987, per i prodotti della sottovce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, di arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci - la riscossione del prelievo non superiore al 6 % ad valorem, applicabile all'importazione, è limitata ai seguenti quantitativi, fissati per paese terzo di origine:
a) Tailandia: 1 300 000 t. Un quantitativo massimo di 500 000 t, da detrarre da questo importo, può essere importato alle stesse condizioni nell'ultimo trimestre 1986;
b) Indonesia: 205 000 t;
c) altre parti contraenti attuali del GATT, fatta eccezione per la Tailandia e l'Indonesia: 35 000 t;
d) Cina: 62 500 t;
e) paesi terzi diversi da quelli citati ai punti a)-d): 12 500 t.
Articolo 2
Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono definite a norma della procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (3).
Articolo 3
Il testo della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune che figura nel regolamento (CEE) n. 950/68 viene mantenuto nella forma ripresa in allegato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile dal 1o novembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 155 del 10. 6. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56 e 58.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
ALLEGATO
1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquote dei dazi // 1.2.3.4 // // // autonomi % o prelievi (P) // convenzionali % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 07.06 // Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: // // // // A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci: // // // // I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette, ma non altrimenti trasformati // 6 (P) // (b) // // II. altri, compresi gli agglomerati (pellets) // 6 (P) // (b) // // // //
b) 6 % ad valorem a determinate condizioni.
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