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Regolamento (CEE) n. 4100/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell' anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1987
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4100/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1987
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,
considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione (2) ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;
considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1987 come indicato nell'allegato;
considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3165/84 (4), l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;
considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio (5);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1987 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.
Articolo 2
Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.
(3) GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 14.
(5) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.
ALLEGATO
1.2 // // // Destinazione dei prodotti ritirati // ECU/t // // // 1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale: // // a) per le aringhe e gli sgombri: // // - Danimarca, Regno Unito // 60 // - Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna // 35 // - altri Stati membri // 20 // b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »: // // - Paesi Bassi // 25 // - altri Stati membri // 10 // c) per gli altri prodotti: // // tutti gli Stati membri // 15 // 2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca): // // a) per le sardine e le acciughe: // // tutti gli Stati membri // 30 // b) per gli altri prodotti: // // - Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania // 65 // - altri Stati membri // 25 // 3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione // 0 // //
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