31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 7
REGOLAMENTO (CEE) N. 4112 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per taluni vini a denominazione d'origine , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale
comune , originari della Iugoslavia ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione negli Stati membri fino all'esaurimento del con
tingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contin
gente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione tra
gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura
comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra
enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti dalla Iugoslavia
durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base
alle prospettive economiche per il periodo contingentale
considerato ;
considerando tuttavia che non sono disponibili , né a livello
comunitario né a livello nazionale , dati statistici per le
qualità di vino in questione e che quindi non può essere
avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che , su
tale base , è opportuno prevedere una ripartizione dei
volumi contingentali in quote iniziali , la quale tenga conto
delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei
vari Stati membri ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'articolo 22 dell'accordo di cooperazione
tra la Comunità economica europea e la Repubblica socia
lista federativa di Iugoslavia f 1 ), prevede che taluni vini a
denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della
tariffa doganale comune , originari della Iugoslavia , specifi
cati nell'accordo in forma di scambio di lettere del 1 8 luglio
1983 sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi
doganali pari al 70 % dei dazi della tariffa doganale
comune nel limite di un contingente tariffario comunitario
annuo di 12 000 ettolitri ; che questi vini devono essere
presentati in recipienti contenenti due litri o meno e accom
pagnati da un certificato di denominazione d'origine con
forme al modello che figura nell'allegato del presente
regolamento ; che è pertanto opportuno aprire un con
tingente tariffario di 12 000 ettolitri per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 1987 ;
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto
del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , affinché essi
siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario ,
deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE )
n . 337 / 79 ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE ) n . 3805 / 85 ( 3 );
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure previste agli articoli 180 e 367 del suddetto atto ;
che la misura tariffaria in questione si applica dunque alla
Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati mem
bri , occorre suddividere il volume contingentale in due
parti , ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e
costituendo con la seconda parte una riserva per coprire
l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esau
rito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa
sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è
opportuno fissare la prima parte del contingente comunita
rio ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispon
dere all'85 % del volume contingentale ;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applicazio
ne , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di una quota complemen
tare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la
riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari
devono essere valide fino alla fine del periodo contingen
tale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collabo
razione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale
deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento
del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
í 1 ) GU n . L 41 del 14 . 2 . 1983 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1985 , pag . 39 .
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considerando che se , ad una data determinata del periodo
contingentale , una cospicua rimanenza della quota iniziale
fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve
riversarne una notevole percentule nella riserva , per evitare
che una parte del contingente comunitario rimanga inutiliz
zata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata
in altri :
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa
doganale comune per i prodotti qui di seguito elencati ,
originari della Iugoslavia , sono sospesi nella Comunità
nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai livelli e nei
limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a
lato :
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in hi )
Dazi
contingentali
09.1501 22.05 Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole
(mistelle ) :
C. altri :
I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % voi o meno ,
presentati in recipienti contenenti :
ex a ) due litri o meno :
— Vini con le seguenti denominazioni di ori
gine :
— Ljutomersko — Ormoške gorice , Laški
Rizling
► 10,1 ECU / hl
— Ohrid , Merlot
— Herzégovina — Mostar :
— Žilavka
— Blatina
— Fruška Gora , Talijanski Rizling
— Oplenac , Lipovac
— Istra , Merlot
— Tikveš :
— Krater
— Kratošija
— Srednja i južna dalmacija :
— Dingač
— Kăstelet 12 000
— Crna Gora , Vranac
II . con titolo alcolometrico effetivo superiore a 13 % voi e
non superiore a 15 % voi , presentati in recipienti
contenenti :
ex a ) due litri o meno :
— Vini con le seguenti denominazioni di ori
gine :
— Ljutomersko — Ormoške gorice , Laški
Rizling
11,8 ECU / hl
— Ohrid , Merlot
— Herzégovina — Mostar :
/ — Žilavka
— Blatina
— Fruška Gora , Talijanski Rizling
— Oplenac , Lipovac
— Istra , Merlot
— Tikveš :
— Krater
— Kratošija
— Srednja i južna dalmacija :
— Dingač
— Kăstelet
— Crna Gora , Vranac
31 . 12 . 86 N. L 380 / 9Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 , e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse
rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informa
no la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad
applicate il presente paragrafo .
2 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo
franco frontiera di riferimento . Affinché essi siano ammessi
al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere
rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE ) n . 337 / 79 .
3 . All'importazione , ciascuno di tali vini dev'essere
accompagnato da un certificato di denominazione d'origine
rilasciato dalle competenti autorità iugoslave , conforme
mente al modello allegato al presente regolamento .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in
due parti .
2 . La prima parte di 10 150 ettolitri è suddivisa tra gli
Stati membri ; le quote che , fatto salvo l'articolo 5 , sono
valide fino al 31 dicembre 1987 , ammontano a :
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che
alla data del 15 settembre 1987 ecceda il 20 % del volume
iniziale . Può essere versato un quantitativo superiore , se vi
è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato .
(in ettolitri)
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
900
700
7 500
10
500
20
10
510
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate
al contingente comunitario , nonché eventualmente la fra
zione della loro quota iniziale versata nella riserva .
3 . La seconda parte del contingente , pari a 1 850 ettolitri ,
costituisce la riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza
delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli
articoli 2 e 3 i li informa senza indugio , in base alle
notifiche pervenute , sul grado di esaurimento della
riserva .
La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre
1987 sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in
applicazione dell'articolo 5 .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo 2 , o questa stessa quota diminuita
della frazione riversata nella riserva , qualora sia stato
applicato l'articolo 5 , viene utilizzata per il 90 % o più , lo
Stato membro interessato procede senza indugio , mendian
te notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda
quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente
arrotondata all'unità superiore , sempreché la consistenza
della riserva lo permetta .
3 . Se , dopo l'esaurimento della quota iniziale di uno Stato
membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti
utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato
procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo
di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale .
3 . Se , dopo l'esaurimento della seconda quota di uno
Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti
utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato
procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo
di una quarta quota uguale alle terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva
sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la
consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo
prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affin
ché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a
norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza
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discontinuità , alla loro parte maggiorata del contingente
comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condi
zioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Gli Stati membri informano la Commissione , su richiesta di
questa , sulle importazioni effettivamente imputate alle loro
quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te per assicurare l'osservanza del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 . Exporter — Exportateur CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE
YUGOSLAV WINES VINS YOUGOSLAVES
No 000000
2 . Consignee — Destinataire 3 . ISSUING AUTHORITY - ORGANISME EMETTEUR
4 . Designation of origin — Appellation d origine
5 . Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis
6 . Gross mass ( kg )
Masse brute ( kg )
7 . Litres
Litres
8 . Litres ( in words) — Litres (en lettres)
9 . CERTIFICATION BY THE ISSUING AUTHORITY - VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR
The wine described in this certificate is wine produced within the wine district of
and is considered by Yugoslav legislation as entitled to the designation of origin '
Le vin décrit dans le présent certificat a été produit dans la zone viticole de
et est reconnu , suivant la loi yougoslave , comme ayant droit à la dénomination d'origine «
Date — Date : Signature and stamp — Signature et cachet :Place — Lieu :
Full & Egal Universal Law Academy