N. L 380/ 24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4117 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni
prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle
importazioni di tali prodotti ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPE , informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in
questione raffinati in Turchia ; che pertanto è opportuno
assoggettare tale importazione ad un sistema di sorve
glianza ;
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto
ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione
sul massimale , a livello comunitario , delle importazioni dei
prodotti in questione man mano che essi vengono presenta
ti in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in
libera pratica ; che questo tipo di gestione deve prevedere la
possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comu
ne non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello
comunitario ;
considerando che questo tipo di gestione richiede una
stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve in particolare
seguire la Stato di imputazione nei confronti del massimale
ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione
deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario
che la Commissione possa adottare le opportune misure per
ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il
massimale sia raggiunto ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'articolo 7 del protocollo complementare
all'accordo di associazione tra la Comunità economica
europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati
membri alla Comunità ( 1 ), firmato ad Ankara il 30 giugno
1973 e entrato in vigore il 1° marzo 1986 ( 2 ), prevede la
sospensione totale dei dazi di dogana applicabili a certi
prodotti del capitolo 27 della tariffa doganale comune,
raffinati in Turchia , nei limiti di un contingente tariffario
comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate ; che è
opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in
questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie pre
viste , consistente essenzialmente nella sostituzione del con
tingente tariffario comunitario con un massimale comunita
rio il cui volume è portato , dopo maggiorazioni successive ,
a 705 000 tonnellate , oltre il quale i dazi doganali applica
bili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristi
nati ;
considerando che , conformemente all'articolo 119 dell'atto
di adesione della Grecia , il Consiglio ha adottato il regola
mento (CEE ) n . 3555 / 80 che stabilisce il regime applica
bile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria , di
Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria ,
della Tunisia e della Turchia ( 3 ); che , in mancanza di un
protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366
dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , la
Comunità deve prendere la misure previste agli articoli 180
e 367 del suddetto atto ; che il presente regolamento si
applica dunque alla Comunità a nove ;
considerando che , per l'applicazione del regime dei
massimali , è necessario che la Comunità sia regolarmente
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi della tariffa
doganale comune, fermo restando l'articolo 2 , sono total
mente sospesi nella Comunità a nove per taluni prodotti
petroliferi raffinati in Turchia , nel limite di un massimale
comunitario di 705 000 tonnellate .
2 . I prodotti petroliferi ai quali si applica il paragrafo 1
sono elencati qui di seguito :
(') GU n . L 361 del 31 . 12 . 1977 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1986 , pag . 36 .
( 3 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 25
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
13.0010 27.10
27.11
Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ); preparazioni non nominate né comprese
altrove contenenti , in peso , una quantità di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al
70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base :
A. Oli leggeri :
III . destinati ad altri usi
B. Oli medi :
III . destinati ad altri usi
C. Oli pesanti :
I. Oli da gas :
c ) destinati ad altri usi
II . Oli combustibili :
c ) destinati ad altri usi
III . Oli lubrificanti ed altri :
c ) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo
capitolo ( a )
d ) destinati ad altri usi
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
B. altri :
I. Propani e butani commerciali :
c ) destinati ad altri usi
Vaselina :
A. greggia :
III . destinata ad altri usi
B. altra
Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui
paraffinosi (gatsch , slack wax , ecc .), anche colorati :
B. altri :
I. greggi :
c ) destinati ad altri usi
II . non nominati
Bitume di petrolio , coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :
C. altri
27.12
27.13
27.14
( a ) L'ammissione in questa sottovoce e subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti .
3 . Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al para
grafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria .
4 . Le imputazioni sul massimale sono effettuate man
mano che questi prodotti sono presentati in dogana corre
dati di dichiarazione d'immissione in libera pratica .
5 . Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato , a
livello comunitario , sulla base delle importazioni imputate
secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4 .
6 . Gli Stati membri informano la Commissione in merito
alla importazioni effettuate in base alle summenzionate
modalità , di cui al presente articolo secondo la periodicità
ed entro i termini indicati all'articolo 3 .
Articolo 2
Dal momento in cui il massimale manzionato all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , è raggiunto a livello comunitario , la Commis
sione può ripristinare mediante regolamento , fino alla fine
N. L 380 / 26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
dell'anno civile , la riscossione dei dazi della tariffa dogana
le comune .
Articolo 4
Al fine di assicurare l'applicazione del presente regola
mento , la Commissione adotta tutte le misure utili , in
stretta collaborazione con gli Stati membri .Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , entro il
quindicesimo giorno di ogni mese , un prospetto delle
imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richie
sta della Commissione , essi comunicano tale prospetto ogni
dieci giorni , entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni
decade .
Articolo 5
Il presente regolamento entra vigore il 1° gennaio 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy