N. L 380 / 2731 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4118 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
di preparazione e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale
comune, originarie della Tunisia ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato , da un lato , in base ai dati
statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in
provenienza dalla Tunisia , durante un periodo di riferimen
to rappresentativo e , dall'altro , in base alle prospettive
economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono , rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia ,
alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
—
—
100
( = 6 t )
Irlanda
Italia
Regno Unito —
— —
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comu
nità economica europea e la Repubblica tunisina (*), com
pletato dal regolamento (CEE ) n . 1080 / 83 del Consiglio ,
del 18 aprile 1983 , che fissa il regime applicabile agli
scambi della Grecia con la Tunisia ( 2 ), prevede che le
preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D
della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia ,
possano essere importate nella Comunità in esenzione da
dazio doganale ; che le modalità di tale regime devono
essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e
la Tunisia ; che , poiché questo scambio non ha ancora
avuto luogo , occorre prorogare sino al 31 dicembre 1987 il
regime comunitario applicato nel 1986 ; che è pertanto
opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per
un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio ; che tale
contingente tariffario è valido dal 1° gennaio 1987 fino alla
conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18
dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o
all'applicazione di un regime comunitario d'importazione
per i prodotti in questione , e comunque non oltre il 31
dicembre 1987 ;
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applica
zione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste
per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del
contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del
contingente tariffario comunitario fondato sulla riparti
zione fra Stati membri è idoneo a rispettare la natura
comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra
considerando che tali dati non possono essere considerati
rappresentativi per servire di base ad una ripartizione del
volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima
delle importazioni degli Stati membri per l'anno 1987 si
rivela difficile a causa della loro situazione negli anni
precedenti ; che , per ripartire equamente il volume contin
gentale , le percentuali di partecipazione iniziale a tale
volume possono approssimativamente determinarsi come
segue :
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
8
4
16
2
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
50
2
2
16
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere il volume contingentale in due parti , ripartendo
la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda
una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli
(') GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 120 del 6 . 5 . 1983 , pag . 1 .
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tuale nella riserva , al fine di evitare che una parte del
contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ;
che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di
ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del
contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie ,
potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingen
tale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di
una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che
tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato mem
bro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi
totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote
iniziali e complementari devono essere valide sino al termi
ne del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione
richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la
Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il
grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informar
ne gli Stati membri ;
considerando che, se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno Stato membro un residuo
importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che
detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percen
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 1987 e fino alla conclusione
dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 8 dell'accordo di
cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica tunisina o all'applicazione di un regime comu
nitario di importazione , e comunque non oltre il 31 dicem
bre 1987 , il dazio doganale all'importazione nella Comu
nità a dieci , per il prodotti di seguito elencati è sospeso al
livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario
indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in hi )
Dazio
contingentale
( in % )
09.1201 16.04 D Preparazioni e conserve di sardine , originarie della Tunisia 100 esenzione
Articolo 3
1 . Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo 2 , o la stessa aliquota diminuita
della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato
l'articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato
membro in questione procede immediatamente , mediante
notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda
aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , even
tualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché la
riserva lo permetta .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in
due parti .
2 . Una prima parte di 50 tonnellate del contingente
tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa
tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto
dell'articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisa
to all'articolo 1 , ammontano ai quantitativi indicati in
appresso :
(in tonnellate)
2 . Se , dopo aver esaurito l'aliquota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 %
della propria aliquota iniziale .
Benelux 4
Danimarca 2
Germania 8
Grecia 1
Francia 25
Irlanda 1
Italia 1
Regno Unito 8
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al
prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
3 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di
50 tonnellate , costituisce la riserva .
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Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi
prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le
imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate
del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
aliquote loro assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati mem
bri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione , originari della Tunisia , presentati in dogana
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro
aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che
rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la
Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'ar
ticolo 3 sono valide fino alla fine del periodo precisato
all'articolo 1 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del
volume iniziale . Essi possono versare una quantità supe
riore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di
non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sul contingente comunitario , nonché , eventual
mente , la frazione della loro aliquota iniziale versata nella
riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli
articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena
le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati
in applicazione dell'articolo 5 .
Articolo 10
Il presente regolamento entra il vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy