N. L 380 / 30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4119/ 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di
Cipro ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci ;
considerando che occorre garantire in particolare l'ugua
glianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori
della Comunità a detto contingente , nonché l'applicazione
senza interruzione delle aliquote previste per detto contin
gente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in
ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del con
tingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contin
gente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra
gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunita
ria di detto contingente , tenuto conto dei principi sopra
enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile l'effettiva
evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale
ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente
al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai
dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da
Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e
in base alle prospettive economiche per il periodo contin
gentale considerato ;
considerando tuttavia che non sono disponibili — né a
livello comunitario né a livello nazionale — dati statistici
per le qualità di vino in questione e che quindi non può
essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ;
che , su tale base , è opportuno prevedere una ripartizione
dei volumi contingentali in aliquote iniziali , ripartizione
che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti
vini sui mercati dei vari Stati membri ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il protocollo complementare all'accordo
che istituisce un'associazione tra la Comunità economica
europea e Cipro ( ] ) è scaduto il 31 dicembre 1980 ; che per
non interrompere le sue relazioni commerciali con questo
paese la Comunità ha reso applicabile per l'anno 1984 le
disposizioni del protocollo suddetto con il regolamento
(CEE ) n . 3700 / 83 del Consiglio , del 22 dicembre 1983 ,
che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali
con Cipro ( 2 ) ;
considerando che , nell'attesa della definizione di un regime
da applicare dopo il 31 dicembre 1984 , occorre prorogare
a titolo provvisorio , per il 1987 , il regime che la Comunità
applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla
base del protocollo complementare suddetto ;
considerando che il protocollo complementare suddetto
prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario
annuale di 250 000 ettolitri di vini liquorosi , della sotto
voce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari di
Cipro , a dazi doganali pari al 30 % dei dazi della tariffa
doganale comune ; che occorre aprire il contingente tarif
fario comunitario per il periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre 1987 ;
considerando che l'ammissione al beneficio del suddetto
contingente tariffario comunitario deve essere subordinata
alla condizione che i vini in questione siano designati come
« vini liquorosi » nel documento V.I.1 o nell'estratto V.I.2
previsti dal regolamento (CEE ) n . 3590 / 85 ( 3 );
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto
del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , affinché essi
siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario ,
deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento ( CEE )
n . 337 / 79 ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE ) n . 3805 / 85 ( 5 );
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , è
opportuno dividere il contingente in due parti , ripartendo
la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda
una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli
Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ;
che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di
ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del
contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie ,
potrebbe corrispondere 84 % circa del volume contingenta
le ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri pos
sono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per
tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
0 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag. 2 .
( 2 ) GU n . L 369 del 30 . 12 . 1983 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 343 del 20 . 12 . 1985 , pag . 20 .
(
( 5 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1985 , pag . 39 .
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considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
mente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di
una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo
deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando
ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente
esaurita , e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e
supplementari devono essere valide sino al termine del
periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede
una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Com
missione , la quale deve , in particolare , poter seguire il
grado di esaurimento del volume del contingente ed infor
marne gli Stati membri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno Stato membro un residuo
importante , è indispensabile che detto Stato membro ne
ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di
evitare che una parte del contingente tariffario comunitario
rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe
essere utilizzata in altri ;
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi doganali
all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti di
seguito elencati , originari di Cirpo , sono sospesi ai livelli
indicati a lato e nei limiti di un contingente tariffario
comunitario di 250 000 ettolitri :
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Dazio
contingentale
09.1417 22.05 Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
I C. altri :
I II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % voi e non superiore a 15 %voi , presentati in recipienti contenenti :
ex a ) due litri o meno :
— Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % voi
ex b ) più di due litri :
— Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % voi
5,0 ECU / hl
3,9 ECU /hl
III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % voi e non superiore a 18 %
voi e presentati in recipienti contenenti :
a ) due litri o meno :
ex 2 . altri :
I — Vini liquorosi 6,1 ECU / hl
b ) più di due litri :
I ex 3 . altri :
— Vini liquorosi 5,0 ECU / hl
I IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % voi e non superiore a 22 %voi presentati in recipienti contenenti :
a ) due litri o meno :
I ex 2 . altri :
\ — Vini liquorosi 6,9 ECU / hl
I b) più di due litri :
ex 3 . altri :
— Vini liquorosi 6,9 ECU / hl
2 . L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente
tariffario è subordinata alla condizione che essi siano
designati come « vini liquorosi » nel documento V.I.l .
o nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE )
n . 3590 / 85 .
3 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo
franco frontiera di riferimento . Affinché essi siano ammessi
al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere
rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE ) n . 337 / 79 .
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Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in
due parti .
2 . La prima parte di 210 100 ettolitri viene suddivisa tra
gli Stati membri ; le quote , che fermo restando il disposto
dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987 ,
ammontano a :
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 % del
volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità supe
riore se hanno motivo di ritenere che essa non verrà
utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
oggetto effettuate sino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sul contingente comunitario , nonché , se del caso ,
la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla
riserva .
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
(in ettolitri)
2 000
2 000
4 000
20
20
2 000
20
200 040 Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle
quote aperte dagli Stati membri conformemente agli arti
coli 2 e 3 e informa ciascuno di detti stati , non appena le
pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della
riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1987 ,
dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma
dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia
limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa l'entità
allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo .
3 . La seconda parte , pari a 39 900 ettolitri , costituisce la
riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è
fissata dall'articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa quota
diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia
stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del
90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza
indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una seconda quota pari al 15 % della propria quota
iniziale , eventualmente arrotondata all'unità superiore ,
sempreché l'entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
seconda quota , esso procede , alle condizioni indicate al
paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 %
della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata
all'unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato
membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la
terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo
di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che
esse non saranno esaurite . Essi informano la Commissione
dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente para
grafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3
sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prele
vate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le impu
tazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del
contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in que
stione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro
assegnate .
3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione presentati in dogana accompagnati da dichiara
zione di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
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Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy