N. L 380 / 42 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4124 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per taluni vini a denominazione di origine , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale
comune , originari dell'Algeria ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , misure previste agli articoli 180 e 367 del suddetto atto ;
che la misura tariffaria in questione si applica dunque alla
Comunità a dieci ;
considerando che è opportuno garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importa
tori della Comunità al predetto contingente e l'applica
zione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste
per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in
questione , negli Stati membri fino all'esaurimento del con
tingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contin
gente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra
gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura
comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra
enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più
possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in
questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno
degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi
alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza
dall'Algeria durante un periodo di riferimento rappresenta
tivo e in base alle prospettive economiche per il periodo
contingentale considerato ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comu
nità economica europea e la Repubblica democratica popo
lare d'Algeria ( J ), prevede all'articolo 20 un regime prefe
renziale per l'importazione di taluni vini a denominazione
d'origine , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale
comune ; che l'applicazione di questo regime è limitata al
30 giugno 1981 ; che questo regime è stato prorogato da
ultimo fino al 31 dicembre 1986 dal regolamento (CEE )
n . 3669 / 85 ( 2 );
considerando che il regolamento (CEE ) n . 4123 / 86 ( 3 )
prevede la proroga fino al 31 dicembre 1987 del regime che
la Comunità ha applicato al 31 dicembre 1986 ; che questo
regime prevede per taluni vini a denominazione d'origine
della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune ,
originari dell'Algeria , l'esenzione dai dazi doganali all' im
portazione nella Comunità entro i limiti esistenti di un
contingente tariffario comunitario di 450 000 ettolitri ; che
i vini devono essere presentati in recipienti contenenti due
litri o meno ; che tali vini devono essere accompagnati da
un certificato di denominazione di origine conforme al
modello di cui all'allegato D dell'accordo ; che conviene
quindi aprire il contingente tariffario comunitario in ogget
to per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ;
considerando che i vini in questione sono soggetti al
rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che i
vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contin
gente a condizione del rispetto dell'articolo 18 del regola
mento (CEE ) n . 337 / 79 ( 4 ), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 3805 / 85 ( s );
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto agli articoli 179 a 366 dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
considerando tuttavia che non sono disponibili , né a livello
comunitario né a livello nazionale , dati statistici per le
qualità di vino in questione e che quindi non può essere
avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che su
tale base , è opportuno prevedere una ripartizione dei
volumi contingentali in quote iniziali , ripartizione che
tenga conto della possibilità di assorbimento di detti vini
sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati mem
bri , occorre suddividere in due parti il volume contingenta
le , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costi
tuendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulte
riore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la
loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza
agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno
fissare la prima parte del contingente comunitario ad un
livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al
5 1 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto
di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni
Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua
quota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complemen
(») GU n . L 263 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 354 del 30 . 12 . 1985 , pag . 19 .
( 3 ) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale .
( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( s ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1985 , pag . 39 .
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considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
tare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote com
plementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo
consente ; che le quote iniziali e complementari devono
essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che
tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione
tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in
particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volu
me contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale una cospicua rimanenza della quota iniziale
fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve
riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evi
tare che una parte di un contingente comunitario rimanga
inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere
utilizzata in altri ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi doganali
applicabili nella Comunità a dieci per i prodotti di seguito
elencati sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente
tariffario comunitario indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle
merci
Volume
contingentale
( in hi )
Dazio
contingentale
09.1001 ex 22.05 C Vini di uve fresche :
— Vini con le seguenti denominazioni di origine :
Ain Bessem-Bouira . Médea , coteaux du Zaccar , Dahra ,
coteaux de Mascara , monts du Tessalah , coteaux de Tlem
cen , con titolo alcolometrico effettivo di 15 % voi o meno e
presentati in recipienti contenenti due litri o meno , origina
ri dell'Algeria 450 000 esenzione
(in ettolitri)
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
37 350
22 500
48 000
1 000
46 000
15 300
22 500
37 350
3 . La seconda parte del contingente , pari rispettivamente
a 220 000 ettolitri , costituisce la riserva .
2 . I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo
franco frontiera di riferimento .
I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti
contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 18 del regola
mento (CEE ) n . 337 / 79 .
3 . All'importazione , ciascuno di tali vini dev'essere
accompagnato da un certificato di denominazione d'origine
rilasciato dalla competente autorità algerina , conforme
mente al modello allegato al presente regolamento .
II modello di certificato che figura nell'allegato del regola
mento (CEE ) n . 3670 / 85 ( J ) può tuttavia essere accettato
fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in
due parti .
2 . La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati
membri ; le quote che , fatto salvo l'articolo 5 , sono valide
fino al 31 dicembre 1987 , corrispondono ai seguenti quan
titativi :
Articolo 3
1 . Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata
all'articolo 2 , paragrafo 2 , o questa stessa quota diminuita
della frazione riversata nella corrispondente riserva , qualo
ra sia stato applicato l'articolo 5 , viene utilizzata per il
90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza
indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale di uno Stato
membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risultiH GU n . L 354 del 30 . 12 . 1985 , pag . 20 .
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utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato
procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo
di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale ,
eventualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva stessa lo permetta .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota di uno Stato
membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utiliz
zata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato
procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo
di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri
possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse
rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informa
no la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad
applicare le disposizioni del presente paragrafo .
Articolo 4
La aliquote complementari prelevate in applicazione
dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
notifiche pervenute , sul grado di esaurimento della
riserva .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5
ottobre 1987 sullo stato della riserva dopo i versamenti
effettuati in applicazione dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva
sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la
consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo
prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affin
ché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a
norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza
discontinuità , alla loro parte maggiorata del contingente
comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri imputano alle proprie quote le impor
tazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti
sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiara
zione di immissione in libera pratica .
4 . La situazione di esaurimeno delle quote degli Stati
membri viene rilevata in base alle importazioni imputate
alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
Articolo 8
Gli Stati membri informano la Commissione , su richiesta di
questa , sulle importazioni effettivamente imputate alle loro
quote .
Artìcolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te per assicurare l'osservanza del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che
alla data del 15 settembre 1987 ecceda il 20 % del quanti
tativo iniziale . Può essere versato un quantitativo supe
riore , se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere
inutilizzato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissine , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate al contingente comunitario , nonché , eventual
mente , la frazione della loro quota iniziale versata nella
riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza
delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli
articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , in base alle
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
ANEX — BILAG — ANHANG - MAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 . Exporter — Exportateur : 2 . Number — Numéro :
00000
3. (Name of authority guaranteeing the designation of
origin — Nom de l'organisme garantissant la déno
mination d'origine)
4. — Consignee — Destinataire :
5 .
CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE
6 . , - Means of transport — Moyen de
transport :
7 . (Designation of origin — Nom de la dénomination
d'origine)
8 . — Place of unloading — Lieu de
déchargement :
9 . Marks and numbers, number IO . 11 .
and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis : Gross weight
Poids brut
Litres
Litres
12 . - Litres ( in words) — Litres (en lettres ) :
13 . Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :
14 Customs stamp — Visa de la
douane
(See the translation under No 15 — Voir traduction au n0
15 )
15 . We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of
and is considered by Algerian legislation as entitled to the designation of origin '
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin .
Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a ete produit dans la zone de et est reconnu,
suivant la loi algérienne, comme ayant droit è la dénomination d'origine « ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique .
16 . ('
( 1 ) Space reserved for additional details given in the exporting country.
(') Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.
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