31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 /47
REGOLAMENTO (CEE) N. 4125 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per le uve secche , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di
Cipro ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci ;
considerando che occorre garantire in particolare l'ugua
glianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori
della Comunità a detto contingente , nonché l'applicazione
senza interruzione delle aliquote previste per detto contin
gente a tutte le importazioni del prodotto in questione in
ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del con
tingente stesso ; che nel caso presente non sembra opportu
no prevedere la ripartizione tra Stati membri , ferma restan
do la possibilità di prelevare dal volume contingentale le
quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e
secondo la procedura prevista dall'articolo 1 , paragrafo 2 ;
che tale metodo di gestione richiede una stretta collabora
zione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve ,
in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del
volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il protocollo complementare all'accordo
che istituisce un'associazione tra la Comunità economica
europea e Cipro (*) è scaduto il 31 dicembre 1980 ; che per
non interrompere le sue relazioni commerciali con questo
paese la Comunità ha reso applicabile per l'anno 1984 le
disposizioni del protocollo suddetto con il regolamento
(CEE ) n . 3700 / 83 del Consiglio , del 22 dicembre 1983 ,
che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali
con Cipro ( 2 ) ;
considerando che , nell'attesa della definizione di un regime
da applicare dopo il 31 dicembre 1984 , occorre prorogare
a titolo provvisorio , per il 1987 , il regime che la Comunità
applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla
base del protocollo suddetto ;
considerando che il protocollo suddetto prevede l'apertura
in un contingente tariffario comunitario annuale di
500 tonnellate di uve secche , originarie di Cipro , della
sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , esente
dai dazi della tariffa doganale comune ; che occorre aprire
il contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1987 ;
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio doganale
all'importazione nella Comunità a dieci per i prodotti di
seguito elencati è totalmente sospeso nei limiti di un
contingente tariffario comunitario indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in t )
Dazio
contingentale
( in % )
09.1413 08.04 B I Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto
netto di 15 kg o meno , originarie di Cipro 500 esenzione
H GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag. 2 .
( 2 ) GU n . L 369 del 30 . 12 . 1983 , pag . 1 .
N. L 380 /48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompa
gnato da dichiarazioni di messa in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in
base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
Articolo 3
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informa
no delle importazioni del prodotto in questione effettiva
mente imputate sul contingente .
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
2 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti del
prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda
il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al fabbisogno , nella misura in
cui lo consente il saldo disponibile del contingente .
3 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi
fino alla fine del periodo contingentale .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1 , para
grafo 2 , rendano possibili le imputazioni senza discontinui
tà sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in
questione la possibilità di attingere liberamente al contin
gente finché lo consente il saldo del volume contingentale .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy