31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 49
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4126 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo all'apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario
comunitario per le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce
ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , la
Comunità deve prendere le misure previste agli articoli 180
e 367 del suddetto atto ; che il contingente in questione si
applica dunque alla Comunità a nove ;
considerando che occorre garantire in particolare l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori
degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione
ininterrotta dell'aliquota di dazio prevista a tutte le impor
tazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino
all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di
utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizio
ne fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la
natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ;
che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del
mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione deve
essere effettuata in proporzione al fabbisognio di ciascuno
degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati statistici
relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo
di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive
economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;
considerando che , in base ai dati statistici attualmente
disponibili , le importazioni del prodotto in questione , in
provenienza dalla Turchia , negli Stati membri si sono
sviluppate come segue nel corso del 1983 , 1984 e 1985 e
rappresentano , rispetto alle importazioni complessive della
Comunità della stessa provenienza , le percentuali indicate
nella tabella seguente :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento (CEE ) n . 3721 / 84 del
Consiglio , del 18 dicembre 1984 , relativo all'importazione
nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tur
chia ( ! ), prevede all'allegato che le nocciole fresche o
secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce
ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della
Turchia , sono ammesse all'importazione nella Comunità in
esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente
tariffario comunitario di 25 000 tonnellate ; che è pertanto
opportuno aprire per il 1987 il contingente tariffario comu
nitario in questione ;
considerando che , conformemente all'articolo 119 dell'atto
di adesione della Grecia , il Consiglio ha adottato il regola
mento (CEE ) n . 3555 / 80 che stabilisce il regime applica
bile alle importazioni in Grecia , originarie dell'Algeria , di
Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria ,
della Tunisia e della Turchia ( 2 ); che , in mancanza di un
protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366
Stati membri
1983 1984 1985
in t in % in t in % in t in %
Benelux 6 332 9,37 6 815 8,36 5 266 7,10
Danimarca 1 249 1,85 999 1,23 792 1,07
Germania 45 649 67,58 53 831 66,06 47 224 63,65
Francia 7 786 11,53 9 013 11,06 9 416 12,69
Irlanda 30 0,04 22 0,03 28 0,03
Italia 746 1,10 2 904 3,56 5 206 7,02
Regno Unito 5 760 8,53 7 901 9,70 6 264 8,44
Totale 67 552 81 485 74 196
(') GU n . L 343 del 31 . 12 . 1984 , pag . 6 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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considerando che , tenuto conto di tali elementi e dell'evolu
zione prevedibile del mercato del prodotto in questione
durante il 1987 ed in particolare delle previsioni fatte da
taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale
al volume del contingente sono approssimativamente fissate
come segue :
Benelux
Danimarca
Germania
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
8,24
1,60
65,60
12,19
0,03
3,43
8,91
de una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la
Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il
grado di utilizzazione del volume del contingente e infor
marne gli Stati membri ;
considerando che , qualora ad una data determinata del
periodo contingentale sussista in uno Stato membro una
rimanenza rilevante della quota iniziale , è indispensabile
che tale Stato membro proceda a riversarne una determi
nata percentuale nella riserva , per evitare che una parte del
contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato
membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che ,
tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni ,
sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 %
della quota iniziale ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , ogni opera
zione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei suoi
membri ,
considerando che , per tener conto dell'eventuale evoluzione
delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati mem
bri , occorre suddividere in due parti il volume del contin
gente , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituen
do con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbi
sogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro
aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli
importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare
la prima parte del contingente comunitario ad un livello
relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe corri
spondere all' 8 1 % circa del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o
meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare
ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che
abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale
effettui il prelievo di una quota complementare dalla
riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando
ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmen
te utilizzata e fino a che la riserva lo consenta ; che le quote
iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine
del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richie
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio della
tariffa doganale comune per il prodotto sotto indicato
importato nella Comunità a nove è sospeso al livello e nel
limite di un contingente tariffario comunitario indicato a
lato :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale
Designazione delle merci
Volume
del contingente
( in t )
Dazio
contingentale
( in % )
09.0201 ex 08.05 G Nocciole ,
originarie
fresche o secche , anche sgusciate o decorticate ,
della Turchia 25 000 0
2 . La prima parte , di 20 400 tonnellate , è ripartita tra gli
Stati membri ; le quote , che fatto salvo l'articolo 5 sono
valide fino al 31 dicembre 1987 , ammontano a :
(in tonnellate)
2 . Le importazioni dei prodotti in questione che già
beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secon
do un altro regime preferenziale non sono imputabili sul
detto contingente tariffario .
3 . Il contingente tariffario è ripartito e gestito conforme
mente alle disposizioni in appresso .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , è suddiviso in due parti .
Benelux
Danimarca
Germania
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
1 680
326
13 384
2 486
6
700
1 818
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3 . La seconda parte , di 4 600 tonnellate , costituisce la
riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi , non
appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizza
zione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il
5 ottobre 1987 , dello stato della riserva dopo i versamenti
effettuati a norma dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva
sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica
l'importo alla Stato membro che effettua l'ultimo pre
lievo .
Articolo 3
1 . Qualora la quota iniziale di uno Stato membro , fissata
nell'articolo 2 , paragrafo 2 — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella riserva , in caso di
applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 %
o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio ,
mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una
seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale ,
arrotondata eventualmente all'unità superiore , sempreché
la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la quota iniziale , la seconda
quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per
il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle
condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza
quota pari al 5 % della propria quota iniziale .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota
prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata
fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle
condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta
quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino
di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri
informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti
ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prele
vate a norma dall'articolo 3 renda possibile , senza disconti
nuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contin
gente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione il libero accesso alle quote loro
assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accom
pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle
condizioni indicate al paragrafo 3 .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'arti
colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te per la corretta applicazione del presente regolamento .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 40 % del
volume iniziale . Essi possono versare una quantità superio
re se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere
inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sul contingente comunitario , nonché eventual
mente la frazione della loro quota iniziale versata nella
riserva .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
N. L 380 / 52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy