31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 53
REGOLAMENTO (CEE) N. 4127 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di
preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune ,
originarie del Marocco ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale
ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal
Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato
membro corrispondono rispetto alle importazioni comuni
tarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco ,
alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri 1983 1984 1985
Benelux 7,27 4,3 6,3
Danimarca 0,00 0,0 0,0
Germania 15,62 18,8 19,8
Grecia 1,02 1,6 2,1
Francia 57,00 57,6 53,0
Irlanda 0,00 0,5 0,8
Italia 0,76 1,5 1,1
Regno Unito 18,33 15,7 16,9
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comu
nità e il Marocco ('), completato dal regolamento (CEE )
n . 3511 / 81 del Consiglio , del 3 dicembre 1981 , che
stabilisce il regime da applicare agli scambi della Grecia con
il Marocco ( 2 ), prevede che le preparazioni e conserve di
sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale
comune , originarie del Marocco , possano essere importate
nella Comunità in esenzione da dazio doganale ; che le
modalità di tale regime devono essere fissate mediante
scambio di lettere tra la Comunità e il Marocco ; che , poiché
questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo , è
opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1987 il regime
comunitario applicato nel 1986 ; che è pertanto opportuno
aprire due contingenti tariffari comunitari di cui uno per un
volume di 14 000 tonnellate in esenzione da dazio e un
altro per un volume di 6 000 tonnellate al dazio del 10 % ;
che tali contingenti tariffari sono validi dal 1° gennaio
1987 sino alla conclusione dello scambio di lettere di cui
all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità
e il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario
d'importazione per i prodotti in questione , e comunque
non oltre il 31 dicembre 1987 ;
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità a dieci ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingen
ti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti
considerando che , tenuto conto di questi elementi nonché
delle previsioni avanzate da taluni Stati membri , le percen
tuali di partecipazione iniziale ai volumi dei contingenti
possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Regno Unito
6,0
0,3
17,9
1,6
54,8
0,6
1,2
17,6
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con
la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbi
sogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota
iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importa
tori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima
parte dei contingenti comunitari ad un livello che , nella
(') GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 358 del 14 . 12 . 1981 , pag . 1 .
N. L 380 / 54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere
utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
fattispecie , potrebbe corrispondere al 75 % di ciascuno dei
volumi contingentali ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una della sue quote iniziali deve procedere al prelie
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve , in particolare ,
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno Stato membro un residuo
importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che
detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percen
tuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una
parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio 1987 e fino alla conclusione
dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 9 dell'accordo di
cooperazione tra la Comunità ed il Marocco o all'applica
zione di un regime comunitario di importazione , e comun
que non oltre il 31 dicembre 1987 , il dazio doganale
applicabile all'importazione nella Comunità a dieci per i
prodotti di seguito elencati è sospeso ai livelli e nei limiti di
contingenti tariffari comunitari indicati a lato :
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in t )
Dazi
contingentali
( in % )
09.1101 16.04 D Preparazioni e conserve di sardine , originarie del Marocco 14 000 0
09.1103 16.04 D Preparazioni e conserve di sardine , originarie del Marocco 6 000 10
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente 3 440 e 1 470 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti viene
ripartita tra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo il
disposto dell'articolo 5 sono valide sino alla fine del
periodo precisato all'articolo 1 , ammontano ai quantitativi
indicati in appresso :
(in tonnellate)
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella corrispondente riserva ,
in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata
per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede
senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al
prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva stessa lo per
metta .
Stati membri
Numero
d'ordine
09.1101
Numero
d'ordine
09.1103
Benelux 630 270
Danimarca 30 10
Germania 1 890 810
Grecia 170 70
Francia 5 790 2 480
Irlanda 60 30
Italia 130 60
Regno Unito 1 860 800
10 560 4 530
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 55
La Commissione informa gli Stati membri , entro il
5 ottobre 1987 , dello stato di ciascuna riserva dopo i
versamenti effettuati a norma dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni ,
senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contin
genti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente
alle quote loro assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione originari del Marocco , presentati in dogana
accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera
pratica .
3 . Se , dopo aver esaurito runa o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo
precisato all'articolo 1 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre
1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 15 settembre 1987 , ecceda il 20 %
dell'importo iniziale . Può essere riversata una quantità
superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa
rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti in
questione , effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e
imputate sui contingenti comunitari , nonché , eventual
mente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali
riversate nelle rispettive riserve .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la infor
mano delle importazioni dei prodotti in questione effettiva
mente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy