N. L 380 / 56 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4128 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
determinati tabacchi lavorati , della voce 24.02 della tariffa doganale comune , fabbricati
nelle isole Canarie ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo
e , dall'altro , in base alle prospettive economiche per il
periodo contingentale considerato ;
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (*),
in particolare l'articolo 2 del protocollo n . 2 ad esso
allegato ,
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono
disponibili dati statistici , le importazioni degli Stati mem
bre sono state le seguenti :
vista la proposta della Commissione ,
Stati membri
24.02 A ( sigarette )
(millioni di unità )
24.02 B ( sigari
e sigaretti )
(migliaia di unità )
1982 1983 1984 1982 1983 1984
1 140 468 1 276
17
in media
19 400 per anno
in media
312 300 per anno
considerando che l'articolo 2 del protocollo n . 2 e l'arti
colo 10 del protocollo n . 3 allegati all'atto di adesione
prevedono che , a decorrere dal 1° gennaio 1986 , i tabacchi
lavorati della voce 24.02 della tariffa doganale comune
fabbricati nelle isole Canarie beneficiano nel territorio
doganale della Comunità dell'esenzione da dazi doganali
entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali ;
che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti
per i quali sono state effettuate importazioni negli ultimi
cinque anni ; che , calcolato in base al suddetto articolo 2 , il
volume contingentale per le sigarette della sottovoce 24.02
A e per i sigari e sigaretti della sottovoce 24.02 B ammon
ta , rispettivamente , a 19 400 milioni di unità e a 316,3
milioni di unità ; che non esistono importazioni di altri
prodotti della voce 24.02 ; che pertanto occorre aprire i
contingenti tariffari relativi per l'anno 1987 ;
Benelux
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Unito
208
38 9 5
considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questio
ne sono stati importati solo da alcuni Stati membri , mentre
gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importa
zione di tali prodotti ; che in questa situazione è opportuno
prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri
importatori da un lato e , dall'altro , garantire agli altri Stati
membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qua
lora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema
di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità
d'applicazione della tariffa doganale comune ;
considerando che occorre fissare le norme di etichettatura
per i prodotti in questione ;
considerando che è necessario garantire in particolare
l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importa
tori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione ,
senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti
contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione
e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contin
genti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti
tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati
membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti
contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale
ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evolu
zione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire
proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calco
lato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle
importazioni dei suddetti prodotti fabbricati nelle isole
considerando che , per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occor
re dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti ,
ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo
con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore
fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la
loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe
manifestarsi negli altri Stati membri ; che , per garantire una
certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro ,
occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad
un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al
95 % e al 99 % di ciascuno dei volumi contingentali ;(») GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
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inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere
utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che le quote iniziali degli Stati membri posso
no essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener
conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ,
ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completa
mente una della sue quote iniziali deve procedere al prelie
vo di una quota complementare dalla riserva corrisponden
te ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro quando ciascuna delle sue quote complementari è
quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le
quote iniziali e complementari , devono essere valide sino al
termine del periodo contingentale ; che tale metodo di
gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve in particolare
poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingen
tali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo
contingentale esiste in uno Stato membro un residuo
importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che
detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percen
tuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una
parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i dazi della tariffa
doganale comune per l'importazione dei prodotti qui di
seguito elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei
contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno
di essi :
Numero
d'ordine
Numero della
tariffa
doganale ,
comune
Designazione
delle merci
Volume del
contingente
(milioni di unità )
Dazi
contingentali
09.0401 24.02 A Sigarette , fabbricate nelle isole Canarie 19 400 esenzione
09.0403 24.02 B Sigari e sigaretti , fabbricati nelle isole Canarie 316,3 esenzione
2 . I prodotti contemplati dal presente regolamento pos
sono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari
soltanto se , al momento della loro presentazione alle auto
rità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della
loro immissione in libera pratica sul territorio doganale
della Comunità , sono presentati in imballaggi recanti l'indi
cazione , chiaramente visibile e perfettamente leggibile ,
« Fabbricati nelle isole Canarie » o la sua traduzione in
un'altra lingua ufficiale della Comunità .
3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettiva
mente 970 milioni di unità ( 24.02 A ) e 3,3 milioni di
unità (24.02 B ) costituisce la riserva .
4 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei
prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi doman
da il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al proprio fabbisogno , nella
misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva .
Articolo 2
1 . I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in
due parti .
2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita
tra alcuni Stati membri ; le quote che , fatto salvo il disposto
dell'articolo 5 , sono valide sino al 31 dicembre 1987 ,
ammontano ai quantitativi indicati in appresso :
Articolo 3
1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate
nell'articolo 2 , paragrafo 2 — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella corrispondente riserva ,
in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata
per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede
senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al
prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali
di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
a ) 24.02 A ( sigarette ) :
Spagna : 18 430 milioni di unità ;
b ) 24.02 B ( sigari e sigaretti ) :
Benelux :
Spagna :
Francia :
Regno Unito :
1,4 milioni di unità ,
311,0 milioni di unità ,
0,3 milioni di unità ,
0,3 milioni di unità ;
N. L 380 / 58 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 20
novembre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i
versamenti effettuati a norma dell'articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle
riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne
indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché l'apertura delle quote complementari da essi prele
vate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni ,
senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contin
genti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle
quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro
quote delle importazioni dei prodotti in questione man
mano che tali prodotti sono presentati in dogana accom
pagnati da una dichiarazione di immissione in libera
pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri
viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in
questione fabbricati nelle isole Canarie , imputate alle con
dizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la
informano delle importazioni dei prodotti in questione
effettivamente imputate sulle lore quote .
al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria
quota iniziale , eventualmente arrotondata all'unità supe
riore , sempreché la consistenza della riserva stessa lo
permetta .
3 . Se , dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo
stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Srato membro
interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 ,
al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della
riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono
procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da
detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di
non essere interamente utilizzate . Essi informano la Com
missione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il
presente paragrafo .
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applica
zione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 15 novem
bre 1987 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale
che , alla data del 1° novembre 1987 , ecceda il 20%
dell'importo iniziale . Può essere riversata una quantità
superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa
rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il
15 novembre 1987 , il totale delle importazioni dei prodotti
in questione , effettuate fino al 1° novembre 1987 incluso e
imputate sui contingenti comunitari , nonché , eventualmen
te , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate
nelle rispettive riserve .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri conforme
mente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla
scorta delle notificazioni prevenute , dello stato di utilizza
zione delle riserve .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi i elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy