31 . 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L381 / 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4129/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei Territori
occupati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu
ropea,
visto il regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del
27 ottobre 1986, riguardante il regime tariffario da appli
care alle importazioni nella Comunità di prodotti origi
nari dei Territori occupati (*), in particolare l'articolo 3 ,
considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui al re
golamento suddetto, si devono definire norme per
quanto riguarda le condizioni alle quali tali prodotti ac
quisiscono il carattere di prodotti originari, nonché la
prova di questo carattere e le modalità previste all'arti
colo 14 del regolamento (CEE) n . 802/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune
della nozione d'origine delle merci ( 2);
considerando che i provvedimenti previsti dal presente
regolamento sono conformi al parere del comitato del
l'origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
b) i prodotti ottenuti in tali territori e nella cui fabbrica
zione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati
alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano
stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni suffi
cienti ai sensi dell'articolo 3 .
2 . Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2
a 4 non si applicano ai prodotti di cui all'elenco C del
l'allegato IV.
Articolo 2
Ai sensi dell'articolo 1 , lettera a), sono considerati total
mente ottenuti nei Territori occupati :
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo
marino od oceanico ;
b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti ;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati ;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;
f) i prodotti usati ivi raccolti , a condizione che possano
servire soltanto al ricupero dèlie materie prime ;
g) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi
effettuate ;
h) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da .
prodotti indicati alle lettere da a) a g).
Articolo 3
1 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
l'articolo 1 , lettera b), sono considerate sufficienti :
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto
di classificare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria
diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti uti
lizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelli compresi nel
l'elenco A dell'allegato II, e alle quali si applicano le
disposizioni particolari di questo elenco ;
TITOLO I
Definizione della nozione di «prodotti originari»
Articolo 1
1 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative
alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a pro
dotti originari dei Territori occupati , sono considerati
prodotti originari di tali territori, a condizione che siano
stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi del
l'articolo 5 :
a) i prodotti totalmente ottenuti in tali territori ;
O GU n . L 306 dell' I . 11 . 1986, pag . 103 .
O GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 1 .
N. L 381 /2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12.86
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B
dell'allegato III .
Per sezioni , capitoli e voci tariffarie s' intendono le se
zioni , i capitoli e le voci tariffarie della nomenclatura del
Consigliò di cooperazione doganale (CCD) per la classi
ficazione delle merci nelle tariffe doganali .
2 . Quando, per un determinato prodotto ottenuto,
una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B
limita il valore dei prodotti messi in opera tali da essere
utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano
o no cambiato voce nel corso delle lavorazioni , delle tra
sformazioni o del montaggio, entro i limiti ed alle condi
zioni previste nei singoli elenchi, non può superare , ri
spetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corri
spondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei
due elenchi , o al più elevato dei due tassi , se sono diffe
renti .
3 . Per l'applicazione dell' articolo 1 , lettera b), le lavo
razioni. o trasformazioni qui appresso sono sempre consi
derate come insufficienti a conferire il carattère origina
rio , indipendentemente dal fatto che vi sia o no cambia
mento di voce tariffaria :
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conserva
zione in buono stato dei prodotti durante il loro tra
sporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, es
siccazione , refrigerazione, immersione in acqua sa
lata, solforata o addizionata di altri prodotti , estra
zione di parti avariate e operazioni analoghe) ;
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cer
nita, selezione , classificazione, assortimento (inclusa
la composizione di serie di prodotti), lavaggio , verni
ciatura, riduzione in pezzi ;
c) i) il mutamento di imballaggi , nonché le divisioni e
le riunioni di colli ;
ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie ,
boccette , sacchi , nonché la semplice sistemazione
in astucci e scatole o su tavolette , ecc, ed ogni al
tra semplice operazione d' imballaggio ;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di
marche , etichette od altri segni distintivi analoghi ;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie di
verse , quando uno o più componenti della miscela
non rispondano alle condizioni stabilite dal presente
regolamento per poter essere considerati come origi
nari ;
f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di
formare un prodotto completo ;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da
a) ad f);
h) la macellazione di animali .
Articolo 4
Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono
che i prodotti ottenuti nei Territori occupati siano consi
derati originari solo a condizione che il valore dei pro
dotti utilizzati non superi una data percentuale del valore
dei prodotti Ottenuti , i valori da prendere in considera
zione per la determinazione di detta percentuale sono :
— da un lato :
per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata
l' importazione : il loro valore in dogana al momento
dell'importazione ;
per quanto riguarda i prodotti di origine non deter
minata : il primo prezzo controllabile pagato per detti
prodotti nei Territori occupati ;
— dall'altro :
il prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti al
netto delle imposte interne restituite o da restituire in
caso d'esportazione .
Articolo 5
1 . Sono considerati come trasportati direttamente dai
Territori occupati nella Comunità :
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversa
mento di un altro territorio ;
b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento
del territorio di paesi diversi dai Territori occupati ,
con o senza trasbordo o deposito temporaneo, a con
dizione che l'attraversamento sia giustificato da ra
gioni geografiche o attinenti esclusivamente alla ne
cessità del trasporto e che i prodotti non vi siano im
messi in consumo e non vi abbiano all'occorrenza su
bito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od
operazioni dirette a garantirne la conservazione come
tali .
2 . La prova dell'adempimento delle condizioni di cui
al paragrafo 1 , lettera b), è fornita mediante presenta
zione alle autorità doganali nella Comunità :
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso
nei Territori occupati e con il quale è effettuato l'at
traversamento del paese di transito ;
b) ovvero di un attestato rilasciato dalle autorità doga
nali del paese di transito recante :
— la descrizione esatta dei prodotti ;
— la data dello scarico e del ricarico dei prodotti o,
eventualmente , d' imbarco o di sbarco, con l' indi
cazione delle navi utilizzate ;
— un attestato delle condizioni in cui è avvenuta la
permanenza dei prodotti ;
c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probante .
.31 . 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /3
TITOLO II
Metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 7
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR.l è ri
lasciato dalle camere di commercio dei Territori occupati
al momento dell'esportazione delle merci alle quali si ri
ferisce . Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non
appena ha luogo o è assicurata l'esportazione reale .
2 . In via eccezionale , il certificato di circolazione delle
merci EUR.l può essere rilasciato anche dopo l'esporta
zione delle merci a cui si riferisce , quando esso non sia
stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito
ad errore , omissione involontaria o circostanze partico
lari . In tal caso, il certificato è corredato di un'annota
zione speciale che precisa le condizioni in cui è stato ri
lasciato .
3 . Il certificato di circolazione delle merci EUR.l
viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore .
Tale domanda è redatta sul modulo il cui modello figura
nell'allegato V, che va compilato conformemente al pre
sente regolamento .
4 . Il certificato di circolazione delle merci EUR.l può
essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giusti
ficativo per l'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento .
5 . Le domande di certificati di circolazione delle
merci devono essere conservate per almeno due anni
dalle camere di commèrcio dei Territori occupati .
Articolo 8
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR.l
viene rilasciato dalle camere di commercio se le merci
possono essere considerate prodotti originari ai sensi del
presente regolamento .
2 . Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1
sono soddisfatte, le camere di commercio hanno la fa
coltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di
procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile .
3 . Spetta alle camere di commercio vigilare che i mo
duli di cui all' articolo 9 siano debitamente compilati . In
particolare , esse verificano se il riquadro riservato alla
descrizione delle merci sia stato compilato in modo da
rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta . A
questo scopo la descrizione delle merci deve essere effet
tuata senza interlinea. Se il riquadro non è riempito com
pletamente , si deve tracciare una linea orizzontale sotto
l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata
tratteggiandola.
4 . Ai fini del presente regolamento, il riquadro n . 11
del certificato di circolazione EUR.l viene vistato dalla
camera di commercio competente . La data del rilascio
del certificato deve essere indicata in tale riquadro .
Articolo 9
Il certificato di circolazione delle merci EUR.l è compi
lato sul modulo il cui modello figura nell' allegato V.
Questo modulo è stampato in una o più lingue ufficiali
Articolo 6
1 . I prodotti originari ai sensi del presente regola
mento sono ammessi all'importazione nella Comunità al
beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 su
presentazione di un certificato di circolazione delle merci
EUR.l rilasciato dalle camere di commercio dei Territori
occupati, con riserva che tali enti assistano la Comunità,
permettendo alle autorità doganali degli Stati membri di
verificare l'autenticità del documento o l'esattezza delle
informazioni sull'origine affettiva dei prodotti in que
stione .
2 . La Commissione trasmette alle autorità doganali
degli Stati membri l'elenco delle camere di commercio di
cui al paragrafo 1 , nonché i campioni dei timbri usati da
tali enti .
3 . Tuttavia, i prodotti originari ai sensi del presente
regolamento che formano oggetto di spedizioni postali
(compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni
contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore
non superi 2 355 ECU per spedizione, sono ammessi
nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative
alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 , se accompa
gnati da un modulo EUR.2 , a condizione che l'assistenza
prevista al comma precedente si applichi , nelle stesse
condizioni , per tale modulo .
4 . Fatto salvo l' articolo 3 , paragrafo 3 , quando, a ri
chiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o
non montato , classificato nei capitoli 84 ed 85 della ta
riffa doganale comune, sia importato con spedizioni sca
glionate, alle condizioni stabilite dalle autorità compe
tenti , esso è considerato come un articolo unico e si può
presentare un certificato di origine per l'articolo com
pleto all'atto dell' importazione della prima spedizione
parziale .
5 . Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli utensili , con
segnati con un materiale, con una macchina o con un
veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale
e il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi,
oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un
tutt'unico con il materiale , la macchina, l'apparecchio o
il veicolo in questione .
6 . Gli assortimenti , ai sensi della regola generale 3
della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga
nale , sono considerati come originari a condizione che
tutti gli articoli che entrano nella loro composizione
siano originari . Tuttavia, un assortimento composto di
articoli originari e non originari è considerato come ori
ginario nel suo insieme, a condizione che il valore degli
articoli non originari son superi il 15 % del valore totale
dell'assortimento .
N.L381 /4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12.86
2 . A parte tali casi, le autorità dognali della Comunità
possono accettare i certificati se le merci sono state loro
presentate prima della scadenza del termine suddetto .
Articolo 14
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture figu
ranti nel certificato di circolazione delle merci EUR.l e
quelle figuranti nei documenti presentati all'ufficio doga
nale per l'espletamento delle ~ formalità d'importazione
delle merci, non comporta ipso facto l' invalidità del cer
tificato, se viene debitamente accertato che quest'ultimo
corrisponde alle merci presentate .
Articolo 15
La sostituzione di uno o più certificati di circolazione
con uno o più certificati è sempre possibile, a condizione
che venga effettuata all'ufficio doganale della Comunità
dove giacciono le merci .
Articolo 16
Il modulo EUR.2, il cui modello figura nell' allegato VI,
è compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilità di
questo , dal suo rappresentante autorizzato . Esso è re
datto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se
viene compilato a mano, deve essere scritto con inchio
stro e a stampatello .
della Comunità . Il certificato è redatto in una di queste
lingue . Se viene compilato a mano, deve essere scritto
con inchiostro e a stampatello .
Il formato del certificato è di 210 x 297 mm ; è consen
tita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm
in più per la lunghezza . La carta da usare è la carta col
lata bianca per scrittura, priva di paste meccaniche, del
peso minimo di 25 g al m2 . Il certificato dev'essere stam
pato su fondo arabescato di colore verde, in modo da far
risaltare un'eventuale falsificazione con mezzi meccanici
o chimici .
Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o
no, ai fini d' identificazione .
Articolo 10
1 . Sotto la responsabilità dell'esportatore , spetta a
questo o ad un suo rappresentante autorizzato richiedere
il rilascio di un certificato di circolazione delle merci
EUR.l .
2 . L'esportatore od il suo rappresentante presenta, as
sieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile,
atto a comprovare che per le merci da esportare può es
sere rilasciato un certificato di circolazione delle merci
EUR.l .
Articolo 11
Il certificato di circolazione delle merci EUR.l deve es
sere presentato , entro un termine di cinque mesi a decor
rere dalla data del rilascio da parte delle camere di com
mercio dei Territori occupati , all'ufficio delle dogane
dello Stato d'importazione in cui sono presentate le
merci .
Articolo 12
Il certificato è presentato alle autorità doganali dello'
Stato membro d'importazione secondo le modalità previ
ste dalla direttiva 82/57/CEE della Commissione ( 1 ) che
fissa talune disposizioni d'applicazione della direttiva
79/695 /CEE del Consiglio (2) relativa all'armonizza
zione delle procedure di immissione in libera pratica
delle merci . Dette autorità possono esigere la presenta
zione di una traduzione . Esse possono anche richiedere
che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia
completata da un attestato dell' importatore, certificante
che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per
l' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze
tariffarie di cui all'articolo 1 .
Articolo 13
1 . I certificati di circolazione delle merci EUR.l , pre
sentati alle autorità doganali dello Stato membro d' im
portazione dopo la scadenza del termine di presenta
zione di cui all'articolo 11 , possono essere accettati , ai
fini dell'applicazione del regime preferenziale , quando
l' inosservanza del termine è dovuta a cause di forza
maggiore o a circostanze eccezionali .
Il modulo EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm ; è
consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di
8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è la
carta collata bianca per scrittura, priva di paste meccani
che , del peso minimo di 64 g al m2 .
Viene compilato un modulo EUR.2 per ogni spedizione
postale .
Queste disposizioni non dispensano gli esportatori dall' e
spletare altre formalità previste dai regolamenti doganali
e postali .
Articolo 17
1 . Sono ammesse quali prodotti originari, senza che
occorra presentare un certificato di circolazione delle
merci EUR.l o compilare un modulo EUR.2 , le merci
oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o con
tenute nei bagali personali dei viaggiatori, sempre che si
tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commer
ciale, che tali merci siano dichiarate rispondenti alle con
dizioni richiesti per l'applicazione delle presenti disposi
zioni e che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di
tale dichiarazione .
(') GU n. L 28 del 5 . 2 . 1982 , pag. 38 .
(J ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag. 19 .
31 . 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L381 /5
2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere com
merciale le importazioni che presentano un carattere oc
casionale e che riguardano esclusivamente merci riservate
all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggia
tori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano
sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale .
Inoltre , il valore globale delle merci non deve superare
165 ECU quando si tratta di piccole spedizioni o 470
ECU, quando si tratta del contenuto dei bagagli perso
nali dei viaggiatori .
Articolo 18
1 . Le merci spedite dai Territori occupati per un'espo
sizione in un altro paese e vendute dopo l'esposizione,
per essere importate nella Comunità, beneficiano, all' im
portazione, delle disposizioni relative alle preferenze ta
riffarie di cui all'articolo 1 , purché soddisfino le condi
zioni previste dal presente, regolamento per essere rico
nosciute originarie e sia data dimostrazione probante alle
autorità doganali :
a) che un esportatore ha spedito dette merci dai Terri
tori occupati nel paese dell'esposizione e ve le ha
esposte ;
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha ce
dute ad un destinatario nella Comunità ;
c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o
immediatamente dopo nella Comunità, nello stato in
cui erano state inviate all'esposizione ;
d) che, dal momento in cui erano state inviate all'esposi
zione, le merci non sono state utilizzate per scopi di
versi dalla dimostrazione presso tale esposizione .
2 . Alle autorità doganali deve essere presentato, alle
condizioni normali, un certificato di circolazione delle
merci EUR.l con indicazione del nome e dell'indirizzo
dell'esposizione . All'occorrenza può essere richiesta una
prova documentaria supplementare sulla natura delle
merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte .
3 . Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione,
fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere
commerciale , industriale , agricolo o artigianale , diversa
da quelle organizzate per finalità private in negozi o in
locali commerciali , le quali abbiano per oggetto la ven
dita di merci straniere e durante le quali le merci restano
sotto controllo doganale .
Articolo 19
1 . Quando un certificato è rilasciato conformemente
all'articolo 7, paragrafo 2 , dopo l'effettiva esportazione
delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla do
manda di cui all'articolo 7 , paragrafo 3 , l'esportatore
deve :
— indicare il luogo e la data della spedizione delle
merci a cui il certificato si riferisce,
— attestare che non è stato rilasciato un certificato
EUR.l al momento dell'esportazione di dette merci e
precisarne i motivi .
2 . Le camere di commercio dei Territori occupati pos
sono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di
circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verifi
cato se le indicazioni contenute nella domanda dell'e
sportatore siano conformi a quelle della documentazione
corrispondente .
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle
seguenti diciture :
— EXPEDIDO A POSTERIORI
— UDSTEDT EFTERF0LGENDE
— NACHTRÀGLICH AUSGESTELLT
— EKAO0EN EK TON YZTEPfìN
— ISSUED RETROSPECTIVELY
— DÉLIVRÉ A POSTERIORI
— RILASCIATO A POSTERIORI
— AFGEGEVEN A POSTERIORI
— EMITIDO A POSTERIORI
Articolo 20
In caso di furto , di perdita o di distruzione di un certifi
cato di circolazione delle merci EUR.l , l'esportatore può
chiedere alle camere di commercio dei Territori occupati
che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai do
cumenti di esportazione in suo possesso . Il duplicato così
rilasciato deve recare una deWe seguenti diciture :
— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ANTirPAOO ,
— DUPLICATE
— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA
Articolo 21
1 . Il controllo a posteriori dei certificati di circola
zione delle merci EUR.l o dei moduli EUR.2 viene effet
tuato per campione e ogniqualvolta le autorità doganali
dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi fon
dati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle
informazioni relative all'origine reale delle merci in que
stione .
N. L 381 /6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12.86
2 . Per l' applicazione del paragrafo 1 , le autorità doga
nali dello Stato membro d' importazione rispediscono alle
camere di commercio interessate il certificato di circola
zione delle merci EUR.l o il modulo EUR.2, ovvero una
fotocopia del certificato o del modulo, indicando i motivi
di sostanza o di forma che giustificano un' inchiesta . Esse
uniscono al modulo EUR.2 la fattura o copia di questa,
se la fattura è stata presentata, e forniscono tutte le in
formazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le in
dicazioni contenute in detto certificato o modulo .
Se decidono di soprassedere all'applicazione del regime
preferenziale, in attesa dei risultati del controllo, le auto
rità doganali dello Stato membro d' importazione offrono
all' importatore la possibilità di ritirare le merci , riservan
dosi però di prendere le misure conservative ritenute ne
cessarie .
Articolo 22
1 . Quando una domanda di controllo a posteriori è
fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 , il
controllo è effettuato ed i risultati sono portati a cono
scenza delle autorità doganali nella Comunità entro il
termine massimo di sei mesi . Essi devono permettere di
determinare se il certificato di circolazione delle merci
EUR.l o il modulo EUR.2 contestato sia applicabile alle
merci realmente esportate e se queste ultime possano ef
fettivamente dar luogo all' applicazione delle disposizioni
relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 .
2 . Nel caso di dubbi fondati, se allo scadere del ter
mine di sei mesi di cui al paragrafo 1 non perviene rispo
sta o se la risposta non comporta informazioni sufficienti
a determinare l' autenticità del documento in questione o
l'origine reale dei prodotti , una seconda comunicazione
è indirizzata alle camere di commercio . Se, dopo tale se
conda comunicazione, i risultati del controllo non ven
gono portati quanto prima o nel termine massimo di
quattro mesi a conoscenza delle autorità richiedenti, o se
tali risultati non consentono di determinare l'autenticità
del documento in questione o l'origine reale dei prodotti ,
le autorità richiedenti rifiutano, salvo in caso di forza
maggiore o di circostanze eccezionali, il beneficio del
trattamento preferenziale .
3 . Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di
circofazione delle merci EUR.l , le copie dei certificati ,
ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti ,
debbono essere conservati dalla camera di commercio
competente per un periodo di almeno due anni .
Articolo 23
Le diciture di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella
rubrica «osservazioni» del certificato .
Articolo 24
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 16 novembre 1986 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1986 .
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
31 . 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /7
ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1
S'intendono per «Territori occupati » i territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza
occupati da Israele .
Nota 2 — articolo 1
Per determinare se una merce è originaria dei Territori occupati , non si accerta se l'energia elettrica, i
combustibili , gli impianti , le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce
nonché i prodotti impiegati nella fabbricazione e non destinati ad entrare nella composizione finale delle
merci siano o no originari di paesi terzi .
Nota 3 — articolo 1
Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto
nei Territori occupati , il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o delle trasformazioni di cui all' arti
colo 1 corrisponde il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei
prodotti terzi importati , in tali territori .
Nota 4 — articolo 3, paragrafi 1 e 2 , e articolo 4
Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a
quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .
Nota 5 — articolo 1
Gli imballaggi sono considerati tutt'uno con le merci in essi contenute . Tuttavia, la disposizione non si
applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio
valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio .
Nota 6 — articolo 4
Per «prezzo franco fabbrica » s' intende il prezzo pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata
l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati .
Per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all' accordo sull' attuazione dell'arti
colo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979 .
Note agli elenchi A e B
1 . Gli elenchi comprendono alcuni prodotti che non beneficiano di preferenze tariffarie, ma che possono
essere impiegati nella fabbricazione di prodotti che ne beneficiano .
2 . La designazione dei prodotti nella seconda colonna degli elenchi corrisponde a quella figurante alla
voce tariffaria in questione nella nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale .
3 . Quando il numero di una voce della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale figurante
nella prima colonna degli elenchi è preceduto da « ex», la regola corrispondente si applica solo ai pro
dotti indicati nella seconda colonna.
N. L 381 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO II
ELENCO A
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non
conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a deter
minate condizioni
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione"
02.06 Carni e frattaglie , commestibili , di
qualsiasi specie (esclusi i fegati di
volatili), salate o in salamoia, secche
o affumicate
Salagione, immersione in salamoia,
essiccazione od affumicatura di car
ni e frattaglie commestibili delle
voci n. 02.01 e 02.04
04.02 Latte e crema di latte, conservati ,
concentrati , o zuccherati
Conservazione, concentrazione del
latte o della crema di latte della
voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri
a questi prodotti
s
04.03 Burro Fabbricazione a partire dal latte o
dalla crema
04.04 Formaggi e latticini Fabbricazione a partire dai prodotti
delle voci n. 04.01 , a 04.03
07.02 Ortaggi e piante mangerecce, anche
cotti , congelati
Congelazione di ortaggi e piante
mangerecce
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, pre
sentati immersi in acqua salata, sol
forata o addizionata di altre sostan
ze atte ad assicurarne temporanea
mente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consu
mo immediato
Immersione in acqua salata e addi
zionata di altre sostanze, di ortaggi
e di piante mangerecce della voce
n. 07.01
-
07.04 Ortaggi e piante mangerecce, dis
seccati , disidratati o evaporati ,
anche tagliati in pezzi o in fette
oppure macinati o polverizzati , ma
non altrimenti preparati
Essiccazione , disidratazione, evapo
razione, riduzione in pezzi , tritura
zione, polverizzazione degli ortaggi
e piante mangerecce delle voci
n. 07.01 a 07.03
08.10 Frutta, anche cotte, congelate, sen
za aggiunta di zuccheri
Congelazione di frutta
08.11 Frutta temporaneamente conservate
(ad esempio, mediante anidride sol
forosa o immersa nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne tempo
raneamente la conservazione), ma
non atte per il consumo nello stato
in cui sonò presentate
Immersione in acqua salata o addi
zionata di altre sostanze, di frutta
delle voci da n. 08.01 a n. 08.09
incluso
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /9
Prodòtti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
08.12 Frutta secche (escluse quelle delle
voci dal n. 08.01 a n. 08.05 incluso)
Essiccazione di frutta
11.01 Farine di cereali Fabbricazione a partire da cereali
.11.02 Semole, semolini , cereali mondati ,
periati , spezzati , schiacciati o in
fiocchi , escluso il riso della voce n.
10.06 ; germi di cereali , interi ,
schiacciati , in fiocchi o macinati
Fabbricazione a partire da cereali
11.04 Farine dei legumi da granella secchi
compresi nella voce n. 07.05 o delle
frutta comprese nel capitolo 8 ; fari
ne e semolini di sago e "di radici e di
tuberi compresi nella voce n. 07.06
Fabbricazione a partire da legumi
secchi della voce n. 07.05 , da pro
dotti della voce n. 07.06 o da frutta
del capitolo 8
11.05 Farina, semolino e fiocchi , di patate Fabbricazione a partire da patate
11.07 Malto, anche torrefatto Fabbricazione a partire da cereali
11.08 Amidi e fecole ; inulina Fabbricazione a partire da cereali
del capitolo 10, da patate o da altri
prodotti del capitolo 7
11.09 Glutine di frumento, anche allo sta
to secco
Fabbricazione a partire da frumento
o da farina di frumento
15.01 Strutto, altri grassi di maiale e grassi
di volatili , pressati , fusi od estratti a
mezzo di solventi
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 02.05
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e
caprina) greggi , fusi od estratti a
mezzo di solventi , compresi i sevi
detti «primo sugo»
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 02.01 e n. 02.06
15.04 Grassi ed oli di pesci e di mammife
ri marini , anche raffinati
Fabbricazione a partire da pesci o
mammiferi marini
15.06 Altri grassi ed oli animali (olio di
piedi di bue, grassi di ossa, grassi di
cascami, ecc.)
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 2
31 . 12 . 86N.L 381 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 15.07 Oli vegetali fissi , fluidi o concreti ,
greggi , depurati o raffinati , esclusi
gli oli di legno della Cina, di abra
sin , di Tung, di oleococca, di oitici
ca, la cera di Mirica e la cera del
Giappone ed esclusi gli oli destinati
a usi tecnici o industriali diversi dal
la fabbricazione di prodotti alimen
tari
Estrazione dai prodotti dei capitoli
7 e 12
16.01 Salsicce, salami e simili ," di carni , di
frattaglie o di sangue
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 2
16.02 Altre preparazioni e conserve di
carni o di frattaglie
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 2
ex 17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna
allo stato solido, aromatizzati o
colorati
Fabbricazione a partire da altri pro
dotti del capitolo 17 , il cui valore
supera il 30 % del valore del pro
dotto finito .
ex 17.02 Altri zuccheri allo stato solido, aro
matizzati o colorati
Fabbricazione a partire da altri pro
dotti del capitolo 17 , il cui valore
supera il 30 % del valore del pro
dotto finito
ex 17.02 Altri zuccheri allo stato solido non
aromatizzati o colorati ; sciroppi di
zucchero non aromatizzati o colo
rati ; succedanei del miele , anche
misti con miele naturale ; zuccheri e
melassi , caramellati
Fabbricazione a partire da prodotti
di qualsiasi specie
ex 17.03 Melassi , aromatizzati o colorati Fabbricazione a partire da altri pro
dotti del capitolo 17 , il cui valore
supera il 30 % del valore del pro
dotto finito
17.04 Prodotti a base di zuccheri non
contenenti cacao
Fabbricazione a partire da altri pro
dotti del capitolo 17 , il cui valore
supera il 30 % del valore del pro
dotto finito
18.06 Cioccolata ed altre preparazioni ali
mentari contenenti cacao
Fabbricazione a partire dai prodotti
del capitolo 17 , il cui valore supera
il 30 o/o del valore del prodotto fini
to
V '
ex 19.02 Estratti di malto Fabbricazione a partire dai prodotti
della voce n. 1 1.07
-
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 / 11
.
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 19.02 Preparazioni per l' alimentazione dei
fanciulli , per usi dietetici o di cuci
na, a base di farine, semolini, amidi ,
fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura infe
riore a 50 % in peso
Fabbricazione a partire da cereali e
derivati , carni , latte o per i quali
sono utilizzati dei prodotti del capi
tolo 17, il cui valore supera il 30 %
del valore del prodotto finito /
19.03 Paste alimentari I Fabbricazione a partire da grano duro
19.04 Tapioca, compresa quella di fecola
di patate
Fabbricazione a partire da fecola di
patate
19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti
per soffiatura o tostatura : «puffed
rice», «corn-flakes» e simili
Fabbricazione a partire da prodotti
diversi (') oppure per la quale ven
gono impiegati prodotti di cui al
capitolo 17, il cui valore supera il
30 % del valore del prodotto finito
19.07 Pape , biscotti di mare e altri prodot
ti della panetteria ordinaria, senza
aggiunta di zuccheri , miele , uova,
materie grasse, formaggio o frutta ;
ostie , capsule per medicamenti , ostie
per sigilli , fogli di paste seccate di
farina, di amido o di fecole e pro
dotti simili
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 1 1
19.08 Prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria anche
addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 1 1
20.01 Ortaggi , piante mangerecce e frutta
preparati o conservati nell'aceto o
nell'acido acetico, con o senza sale ,
spezie, mostarda o zuccheri
Conservazione degli ortaggi , freschi
o congelati o conservati provvisoria
mente o conservati nell'aceto
-
20.02 Ortaggi e piante mangerecce, pre
parati o conservati senza aceto o
acido acetico
Conservazione degli ortaggi , freschi
o congelati
20.03 Frutta congelata, con aggiunta di
zuccheri .
Fabbricazione a partire dai prodotti
del capitolo 17, il cui valore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
20.04 Frutta, scorze di frutta, piante e
parti di piante, cotte negli zuccheri
o candite (sgocciolate, ghiacciate,
cristallizzate)
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 17 , il cui vvalore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
ex 20.05 Puree e paste di frutta, gelatine,
marmellate , ottenute mediante cot
tura, anche con aggiunta di zuc
cheri
Fabbricazione a partire dai prodotti
del capitolo 17, il cui valore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
20.06 Frutta altrimenti preparate o con
servate, anche con aggiunta di zuc
cheri o di alcole :
( ! ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro .
N. L 381 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originaci»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
20.06
(segue)
A. Frutta a guscio
B. Altre Fabbricazione a partire dai prodotti
del capitolo 17 , il cui valore supera
il 30 o/o del valore del prodotto fini
to
Fabbricazione, senza aggiunta di zuc
chero o di alcole , per la quale sono
utilizzati «prodotti originari» delle
voci n. 08.01 , 08.05 e 12.01 , il cui
valore rappresenta almeno il 60 % del
valore del prodotto finito
ex 20.07 Succhi di frutta (compresi i mosti
d'uva), non fermentati , senza
aggiunta di alcole , anche addiziona
ti di zuccheri
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 17 , il cui valore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
ex 21.02 Cicoria torrefatta e suoi estratti Fabbricazione a partire da cicoria
fresca o secca
21.05 Preparazioni per zuppe, minestre o
brodi ; zuppe, minestre o brodi pre
parati ; preparazioni alimentari com
poste omogeneizzate
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 20.02
ex 21.07 Sciroppi di zucchero, aromatizzati o
colorati
Fabbricazione a partire da prodotti
del capitolo 17 , il cui valore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
22.02 Limonate, acque gassose aromatiz
zate (comprese le acque minerali
aromatizzate) e altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta o
di ortaggi della voce n. 20.07
Fabbricazione a partire da succhi di
frutta (') in cui si fa uso di prodotti
del capitolo 17 , il cui valore supera
il 30 % del valore del prodotto
finito
22.06 Vermut ed altri vini di uve fresche
aromatizzati con parti di piante o
con sostanze aromatiche
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 08.04 , 20.07 , 22.04 o
22.05
22.08 Alcole etilico non denaturato di 80°
e più ; alcole etilico denaturato di
qualsiasi gradazione
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 08.04 , 20.07, 22.04 o
22.05
22.09 Alcole etilico non denaturato di
meno di 80° ; aquaviti , liquori ed
altre bevande alcoliche ; preparazio
ni alcoliche composte (dette «estrat
ti concentrati») per la fabbricazione
delle bevande
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 08.04 , 20.07 , 22.04 o
22.05
22.10 Aceti commestibili e loro succedanei
commestibili
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 08.04 , 20.07 , 22.04 o
22.05
(') Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 / 13
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 23.03 Avanzi della fabbricazione degli
amidi di granturco (escluse le acque
di macerazione concentrate),, aventi
tenore di proteine calcolato sulla
sostanza secca, superiore a 40 % in
peso
Fabbricazione a partire da grantur
co o da farina di granturco
23.04 Panelli , sansa di olive, ed altri resi
dui dell'estrazione degli oli vegetali,
escluse le morchie
Fabbricazione a partire da prodotti
diversi
23.07 Foraggi melassati o zuccherati ; altre
preparazioni del genere di quelle
utilizzate nell'alimentazione degli
animali
Fabbricazione a partire da cereali e
derivati , carni , latte , zuccheri e
melassi
ex 24.02 Sigarette ; sigari e sigaretti , tabacco
da fumo
Fabbricazione nella quale almeno il
70 % in peso delle materie utilizzate
della voce n. 24.01 sono «prodotti ori
ginari »
ex" 28.38 Solfato d'alluminio Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
30.03 Medicamenti per la medicina umana
o veterinaria
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
31.05 Altri concimi ; prodotti di questo
capitolo presentati sia in tavolette ,
pastiglie e altre forme simili , sia in
recipienti o in involucri di un peso
lordo massimo di 10 kg
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
32.06 Lacche coloranti Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 32.04 e n. 32.05 (')
32.07 Altre sostanze coloranti ; prodotti
inorganici del genere di quelli utiliz
zati come «sostanze luminescenti»
Miscela di ossidi o di sali compresi
nel capitolo 28 con delle cariche,
quali il solfato di bario, la creta, il
carbonato di bario, il bianco satina
to 0)
ex 33.06 Acque distillate aromatiche e solu
zioni acquose di oli essenziali,
anche medicinali
Fabbricazione a partire da oli essen
ziali (deterpenati o no), liquidi o
concreti , e resinoidi (')
35.05 Destrina e colle di destrina ; amidi e
fecole solubili o torrefatti ; colle di
amido o di fecola
Fabbricazione a partire da granturco o
patate
ex 35.07 Enzimi preparati non nominati né
compresi altrove
Fabbricazione per la quale sono utiliz
zati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
37.01 Lastre fotografiche e pellicole piane,
sensibilizzate, non impressionate,
diverse da quelle di carta, di carto
ne, di cartoncino o di tessuto
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 37.02 (')
( ! ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
N. L 381 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari »
N. della
tariffa
doganale
Designazione
37.02 Pellicole sensibilizzate, non impres
sionate, anche perforate, in rotoli o
in strisce
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 37.01 (')
37.04 Lastre e pellicole impressionate, non
sviluppate, negative o positive
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 37.01 o della voce
n. 37.02 (')
38.11 Disinfettanti , insetticidi , fungicidi ,
rodenticidi , erbicidi , inibitori di ger
minazione, regolatori di crescita per
piante, e prodotti simili , presentati
allo stato di preparazioni in forme,
in recipienti o involucri per la vendi
ta al minuto oppure in particolari
presentazioni quali nastri , stoppini e
candele solforati e carte moschicide
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del prodotto finito
38.12 Bozzime preparate, appretti prepa
rati e preparazione per la morden
zatura, del tipo di quelli utilizzati
nell'industria tessile , nell'industria
della carta, nell'industria del cuoio
o in industrie simili
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
38.13 Preparazione per il decapaggio dei
metalli ; preparazioni disossidanti
per saldare ed altre preparazioni
ausiliarie per la salsatura dei metalli ;
pasta e polveri per saldare, compo
ste di metallo di apporto e di altri
prodotti ; preparazioni per il rivesti
mento o il riempimento di elettrodi
e di bacchette per saldatura
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 38.14 Preparazioni antidetonanti , inibitori
di ossidazione, additivi peptizzanti ,
additivi per la viscosità , additivi
contro la corrosione ed altri additivi
preparati simili per oli minerali ,
esclusi gli additivi preparati per
lubrificanti
'
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del- prodotto
finito
38.15 «Acceleranti di vulcanizzazione»
preparati
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
38.17 Preparazioni e cariche per apparec
chi estintori ; granate e bombe estin
trici
Fabbricazione per la quale vengono
. utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
38.18 Solventi e diluenti composti per ver
nici o prodotti simili
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
(') Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno àcqisito il carattere di «prodotti
originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 / 15
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 38.19 Prodotti chimici e preparazioni del
le industrie chimiche o delle indu
strie connesse (comprese quelle con
sistenti in miscele di prodotti natu
rali), non nominati né compresi
altrove ; prodotti residuali delle
industrie chimiche o delle industrie
connesse, non nominati né compresi
altrove, esclusi :
— gli oli di flemma e l'olio di Dip
pel
— gli acidi naftenici e i loro sali
insolubili in acqua ; gli esteri di
acidi naftenici
— gli acidi solfonaftenici e i loro
sali insolubili in acqua ; gli esteri
di acidi solfonaftenici
— i solfonati di petrolio, ad ecce
zione dei solfonati di petrolio di
metalli alcalini , d'ammonio o
d'etanolammine ; acidi solfonici
di oli di minerali bituminosi , tio
fenici e loro sali
— gli alchilbenzoli o alchilnafta
une, in miscele
— gli scambiatori di ioni
— i catalizzatori
— le composizioni assorbenti per
completare il vuoto nei tubi o
nelle valvole elettriche
— i cementi , le malte e composi
zioni simili , refrattari
— gli ossidi di ferro alcalinizzati
per la depurazione dei gas
— i carboni (esclusi quelli in grafite
artificiale della voce n. 38.01 ) in
composizioni metallografitiche
od altre, presentati sotto forma
di placchette, di barre, o di altri
semiprodotti
— la sorbite diversa dalla sorbite
della sottovoce n. 29.04
— le acque ammoniacali e masse
depuranti esaurite provenienti
dalla depurazione del gas illumi
nante
\
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 39.02 Prodotti di polimerizzazione Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
31 . 12 . 86N. L 381 / 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 3.9.07 Lavori delle sostanze comprese nelle
voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso,
esclusi ventagli e ventole a mano,
loro ossature e parti di ossature, e
stecche per busti , per vestiti e acces
sori di vestimenta e simili
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
40.05 Lastre , fogli e nastri di gomma,
naturale o sintetica, non vulcanizza
ta , diversi dai fogli affumicati e dai
fogli crèpe delle voci n. 40.01 e n.
40.02 ; granuli di gomma, naturale o
sintetica, sottoforma di mescole
pronte per la vulcanizzazione ;
mescole, dette « mescole-madri»,
costituite da gomma, naturale o sin
tetica, non vulcanizzata, addiziona
ta , prima o dopo coagulazione, di
nero fumo (con o senza oli minera
li) o di anidride silicilica (con o sen
za oli minerali), sotto qualsiasi for
ma
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore,
escluso quello della gomma naturale,
non è superiore al 50 % del valore del
prodotto finito
41.08 Cuoio e pelli , verniciati o metalliz
zati
Verniciatura o metallizzazione delle
pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.06
incluso (diverse dalle pelli di meticci
delle Indie e dalle pelli di capre delle
Indie, semplicemente conciate con
sostanze vegetali, anche sottoposte ad
altre preparazioni, ma evidentemente
non utilizzabili , in tale stato, per la
fabbricazione di lavori di cuoio); il
valore delle pelli utilizzate non deve
superare il 50 % del valore del prodot
to finito
43.03 Pelliccerie lavorate o confezionate Confezioni di pellicce effettuate a
partire da pelli da pellicceria in
tavole, sacchi, mappette , croci e
similari della voce n. ex 43.02 (')
ex 44.21 Casse , cassette , gabbie , cilindri e
imballaggi simili , completi , di legno,
esclusi quelli di pannelli di fibre
Fabbricazione a partire da tavole non
tagliate , in determinate misure
ex 44.28 Legno preparato per fiammiferi ;
zeppe di legno per calzature
Fabbricazione a partire da legno in
fuscelli
45.03 Lavori di sughero naturale Fabbricazione che utilizza i prodotti
della voce n. 45.01
ex 48.07 Carta e cartoni semplicemente riga
ti , lineati o quadrettati , in rotoli o in
fogli
Fabbricazione a partire dalla pasta di
carta
(*) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 / 17
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
48.14 Prodotti cartotecnici per corrispon
denza ; carta da lettere in blocchi ,
buste , biglietti postali, cartoline
postali non illustrate e cartoncini ;
scatole, involucri a busta e simili , di
carta o di cartone, contenenti un
assortimento di prodotti cartotecnici
per corrispondenza
-
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un
uso determinato
Fabbricazione a partire dalla pasta di
. carta
ex 48.16 Scatole, sacchi , sacchetti , cartocci
ed altri imballaggi e contenitori di
carta o di cartone
Fabbricazione per la quale sono utiliz
zati prodotti il cui valore non supera il
50 % del valore del prodotto finito
49.09 . Cartoline postali , cartoline per anni
versari , cartoline di Natale e simili ,
illustrate, ottenute con qualsiasi
procedimento, anche con guarni
zioni od applicazioni
Fabbricazione a partire dai prodotti
della voce n. 49.1 1
49.10 Calendari di ogni specie di carta o
cartone, compresi i blocchi di calen
dari da sfogliare
Fabbricazione a partire dai prodotti
della voce n. 49.1 1
50.04 (') Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 (') Filati di borra di seta (schappe) o di
cascami di borra di seta (roccadino
o pettenuzzo di seta), non preparati
per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 50.03
50.07 (') Filati di seta , di borra di seta
(schappe) o di cascami di borra di
seta (roccadino o pettenuzzo di
seta), preparati per la vendita al
minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
compresi nelle voci dal n. 50.01 al n.
50.03 incluso
ex 50.07 (') Imitazioni del catgut preparate con
fili di seta
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 50.01 o da prodotti della
voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 (2) Tessuti di seta, di borra di seta
(schappe) o di cascami di borra di
seta (roccadino o pettenuzzo di
seta)
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 50.02 o della voce n.
50.03
51.01 (') Filati di fibre tessili sintetiche ed
artificiali continue, non preparati
per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
(') Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per
la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che
entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle
stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
(J) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel
presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto ai ciascuna
delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel
caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ; •
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale,
ricoperta o no di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
N. L 381 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
51.02 (') Monofili , lamette e simili (paglia
artificiale) ed imitazione del catgut,
di materie tessili sintetiche ed artifi
ciali
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
51.03 (') Filati di fibre tessili sintetiche ed
artificiali continue, preparati per la
vendita al minuto
' Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
51.04 (J) Tessuti di fibre tessili sintetiche ed
artificiali continue (compresi i tes
suti di monofili o di lamette delle
voci n. 51.01 o n. 51.02)
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
52.01 O Fili di metallo combinati con filati
tessili (filati metallici), compresi i
filati tessili spiralati con metallo e
filati tessili metallizzati
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici, paste tessili o da fibre tessili
naturali , fibre tessili sintetiche ed arti
ficiali in fiocco e loro cascami, non
cardati né pettinati
52.02 O Tessuti di fili di metallo, di filati
metallici o di filati tessili metallizza
ti delle voce n. 52.01 , per l'abbiglia
mento, l'arredamento ed usi simili
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici , paste tessili , fibre tessili natu
rali , fibre tessili sintetiche ed artificiali
in fiocco o 'da loro cascami
53.06 O Filati di lana cardata, non preparati
per la vendita al minuto l Fabbricazione a partire da prodottidelle voci n. 53.01 e n. 53.03
53.07 C) Filati di lana pettinata, non prepa
rati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 53.01 e n. 53.03 .
53.08 0) Filati di peli fini , cardati o pettinati ,
non preparati per la vendita al
minuto
Fabbricazione e partire da peli fini
greggi della voce n. 53.02
53.09 (') Filati di peli grossolani o di crine,
non preparati per la vendita al
minuto
Fabbricazione a partire da peli grosso
lani della voce n. 53.02 o da crini della
voce n. 05.03 , greggi
53.10 0 Filati di lana, di peli (fini o grosso
lani) o di crine , preparati per la ven
dita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 05.03 e dal n. 53.01 al n.
54.04 incluso
(') Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per
la voce nella quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che
entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle
• stesse non superi il 10 °/o del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
(') Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel
presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna
delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel
caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
• 58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale,
ricoperta o no di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm .
31 . 1 .2 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 / 19
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
53.11 (') Tessuti di lana o di peli fini Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05
incluso
53.12 (') Tessuti di peli grossolani o di crine Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05
incluso o a partire da crine della voce
n. 05.03
54.03 O Filati di lino o di ramiè, non prepa
rati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 54.01 non cardati né pet
tinati , o a partire da prodotti della
voce n. 54.02
54.04 (2) Filati di lino o di ramiè, preparati
per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materie
delle voci n. 54.01 o n. 54.02
54.05 (') Tessuti di lino o di ramiè Fabbricazione a partire da materie del
le voci n. 54.01 o n. 54.02
55.05 (2) Filati di cotone non preparati per la
vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 55.01 o n. 55.03
55.06 ( 2) Filati di cotone preparati per la ven
dita al minuto
Fabbricazione a partire da . prodotti
delle voci n. 55.01 o n. 55.03
55.07 (') Tessuti di cotone a punto di garza Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 55.01 , n. 55.03 o n. 55.04
55.08 (') Tessuti di cotone ricci del tipo
spugna
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 55.01 , n. 55.03 o n. 55.04
55.09 (') Altri tessuti di cotone Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 55.01 , n. 55.03 o n. 55.04
56!01 Fiocco di fibre tessili sintetiche ed
artificiali , in massa
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
56.02 Fasci (câbles) da fiocco di fibre tes
sili sintetiche ed artificiali
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed
artificiali (continue o in fiocco) in
massa, compresi gli avanzi di filati e
gli sfilacciati
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
(') Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel
presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna
delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel
caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ,
ricoperta o no di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm .
(2) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per
la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che
entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle
stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
\
N. L 381 /20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
_ N. della
tariffa
doganale
Designazione
56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali
in fiocco e cascami di fibre tessili
sintetiche ed artificiali (continue o
- in fiocco), cardati , pettinati o altri
menti preparati per la filatura
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
56.05 (') Filati di fibre tessili sintetiche ed
artificiali in fiocco (o di cascami di
fibre tessili sintetiche ed artificiali),
non preparati per la vendita al
minuto
Fabbricazione , a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
56.06 (') Filati di fibre tessili sintetiche ed
artificiali in fiocco (o di cascami di
fibre tessili sintetiche ed artificiali),
preparati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
56.07 ( J) Tessuti di fibre tessili sintetiche ed
artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 56.01 , n. 56.02 e n. 56.03
incluso
57.06 O Filati di iuta a di altre fibre tessili
liberiane della voce n. 57.03
Fabbricazione a partire da iuta greggia
o da altre fibre tessili liberiane gregge
della voce n. 57.03
ex 57.07 (') Filati di canapa Fabbricazione a partire da canapa
greggia
ex 57.07 0 Filati di altre fibre tessili vegetali
esclusi i filati di canapa
Fabbricazione a partire da fibre tessili
vegetali gregge delle voci dal n. 57.02
al n. 57.04 incluso
ex 57.07 Filati di carta Fabbricazione a partire da prodotti del
capitolo 47, da prodotti chimici , paste
tessili o fibre tessili naturali , fibré tessi
li sintetiche e artificiali in fiocchi o
loro calcami , non cardati né pettinati
57.10 O Tessuti di iuta o di altre fibre tessili
liberiane della voce n. 57.03
Fabbricazione a partire da iuta greggia
o da altre fibre tessili liberiane gregge
della voce n. 57.03
ex 57.11 O Tessuti di altre fibre tessili vegetali Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 57.01 , n. 57.02 , n. 57.04 o
dai filati di cocco della voce n. 57.07
(') Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per
la voce nella quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che
entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle
stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare comulativamente le disposizioni che figurano nel
presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto ai ciascuna
delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel
caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale,
ricoperta o no di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l' ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /21
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 57.11 Tessuti di filati di carta
58.01 n Tappeti a punti annodati o arrotola
ti , anche confezionati
58.02 (') Altri tappeti , anche confezionati ;
tessuti detti Kelim o Kilim, Schu
macks o Soumak, Karamanie e simi
li , anche confezionati
58.04 ( l ) Velluti , felpe, tessuti ricci e tessuti
di ciniglia, esclusi i manufatti delle
voci n . 55.08 e n . 58.05
Fabbricazione a partire da carta, da
prodotti chimici , paste tessili o da fibre
tessili naturali , fibre tessili sintetiche
ed artificiali in fiocco o loro cascami
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, n . 51.01 , dal n . 53.01 al n .
53.05 incluso, n . 54.01 , dal n . 55.01 al
n . 55.04 incluso, dal n . 56.01 al n .
56.03 incluso o dal n . 57.01 al n . 57.04
incluso
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, n . 51.01 , dal n . 53.01 al n .
53.05 incluso, n . 54.01 , dal n . 55.01 al
n . 55.04 incluso, dal n . 56.01 al n .
56.03 incluso, dal . n . 57.01 al n . 57.04
incluso o dai filati di cocco della voce
n . 57.07
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04
incluso, dal n . 56.01 al n . 56.03 inclu
so, dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o
ottenuti a partire da prodotti , chimici o
da paste tessili
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04
incluso, dal n . 56.01 al n . 56.03 inclu
so, o dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso, o
ottenuti a partire da prodotti chimici o
da paste tessili
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04
incluso, o dal n . 56.01 al n . 56.03
incluso, o ottenuti a partire da prodot
ti chimici o da paste tessili
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55!04
incluso, dal n . 56.01 al n . 56.03 inclu
so, o ottenuti a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
58.05 O Nastri , galloni e simili ; nastri senza
trama di fibre o di fili disposti paral
lelamente ed incollati (bolduc),
esclusi i manufatti della voce n .
58.06
58.06 (') Etichette , scudetti e simili , tessuti ,
ma non ricamati, in pezza, in nastri
o tagliati
58.07 (') Filati di ciniglia ; filati spiralati (ver
golinati), diversi da quelli della voce
n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ;
trecce in pezza ; altri manufatti di
passamaneria ed , altri simili manu
fatti ornamentali , in pezza ; ghiande,
nappe, olive, noci , fiocchetti (pom
pons) e simili
Tulli e tessuti a maglie annodate
(reti), lisci
58.08 (M
58,09 (')
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04
incluso, dal n . 56.01 al n . 56.03 inclu
so, o ottenuti a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
Fabbricazione e partire da prodotti
delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03
incluso, dal n . 53.01 al n . 53.05 inclu
so, n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04
incluso, dal n . 56.01 al n . 56.03 inclu
so, o ottenuti a partire da prodotti
chimici o da paste tessili
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a
maglie annodate (reti), operati ; piz
zi (a macchina o a mano) in pezza,
in strisce o in motivi
(') Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le
materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma- non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il
peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale,
ricoperta o non di polvere d'alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l' ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
N. L 381 /22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
58.10 Ricami in pezza, in strisce o in
motivi
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
59.01 C ) Ovatte o manufatti di ovatta ; borre
di cimatura, nodi e groppetti (botto
ni) di materie tessili
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o da
paste tessili
ex 59.02 (') Feltri e manufatti di feltro, anche
impregnati o spalmati , esclusi feltri
all'ago anche impregnati o spalmati
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , sia da prodotti chimici o da
paste tessili
ex 59.02 (') Feltri ' all'ago anche impregnati o
spalmati
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , sia da prodotti chimici o da
paste tessili ; ottenuti a partire da fibre
o da fasci continui di polipropilene i
cui filamenti hanno un titolo inferiore
a 8 denari e il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito
59.03 (') «Stoffe non tessute » e manufatti di
«stoffe non tessute » anche impre
gnati o spalmati
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , sia da prodotti chimici o da
paste tessili
59.04 (') Spago, corde o funi , anche intrec
ciati
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , sia da prodotti chimici o da
paste tessili o filati di cocco della voce
n. 57.07
59.05 (') Reti ottenute con l' impiego di
manufatti previsti dalla voce n.
59.04, in strisce, in pezza o in forme
determinate ; reti per la pesca, in
forme determinate, costituite da
filati , spago o corde
'
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , , sia da prodotti chimici o
paste tessili o filati di cocco della voce
n. 57.07
59.06 (') Altri manufatti ottenuti con l' impie
go di filati , spago, corde o funi ,
esclusi i tessuti ed i manufatti di tes
suto
Fabbricazione a partire sia da fibre
naturali , sia da prodotti chimici o
paste tessili o filati di - cocco della voce
n. 57.07
59.07 Tessuti spalmati di colla o di sostan
ze amidacee, del tipo usato in lega
toria, per cartonaggi, nella fabbrica
zione di astucci o per usi simili (per
callina spalmata, ecc.), tele per
decalco o trasparenti per il disegno ;
tele preparate per la pittura ; bugra
ne e tessuti simili per cappelleria
Fabbricazione a partire da filati
59.08 Tessuti impregnati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre
materie plastiche artificiali e tessuti
stratificati con le stesse materie
Fabbricazione a partire da filati
59.10 0 Linoleum per qualsiasi uso, anche
tagliati ; copripavimenti costituiti da
una spalmatura applicata su suppor
to di materie tessili , anche tagliati
Fabbricazione a partire da filati o da
fibre tessili
(') Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le
materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il
peso della o delle stesse non superi il 10 °/o del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20% , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e
n . ex 58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale
ricoperta o non di polvere di alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /23
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 59.11 Tessuti gommati , diversi da quelli a
maglia, ad esclusione di quelli costi
tuiti da tessuti di fibre tessili sinte
tiche continue o da nappe di filati
di fibre tessili sintetiche continue,
disposti parallelamente, impregnati
o ricoperti di lattice di gomma, con
tenenti in peso almeno 90 % di
materie tessili e utilizzati per la fab
bricazione di pneumatici o per altri
usi tecnici
Fabbricazione a partire da filati
ex 59.11 Tessuti gommati diversi da quelli a
maglia, costituiti da tessuti di fibre
tessili sintetiche continue o da nap
pe di filati di fibre tessili sintetiche
continue, disposti parallelamente,
impregnati o ricoperti di lattice di
gomma, contenenti in peso almeno
90 % di materie tessili e utilizzati
per la fabbricazione di pneumatici o
per altri usi tecnici
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici
59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati ;
tele dipinte per scenari di teatri , per
sfondi di studi o per usi simili
Fabbricazione a partire da filati
59.13 (') Tessuti (diversi da quelli a maglia)
elastici , costituiti da materie tessili
miste a fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati sem
plici
59.15 O Tubi per pompe ed altri tubi simili ,
di materie tessili , anche con arma
ture od accessori di altre materie
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03
incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 inclu
so, n. 54.01 , dal n. 55.01 al n. 55.04
incluso, dal n. 56.01 al 56.03 incluso,
dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da
prodotti chimici o da paste tessili
59.16 C) Nastri trasportatori e cinghie di tra
smissione di materie tessili, anche
armati
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03
incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 inclu
so, n. 54.01 , dal n. 55.01 al n. 55.04
incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 inclu
so, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o
da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.17 O Tessuti e manufatti per usi tecnici ,
di materie tessili , esclusi i dischi e le
corone per lucidare diversi da quelli
di feltro
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 50.01 al 50.03 incluso,
dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n.
54.01 , dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso,
dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n.
57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti
chimici o da paste tessili
ex 59.17 Dischi e corone per lucidare diversi
da quelli di feltro
Fabbricazione a partire da filati o a
partire da cascami di tessuti o da
stracci della voce n. 63.02
(') Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le
materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il
peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
. — al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ;
— al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale
ricoperta o non di polvere d'alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale di larghezza non superiore ai 5 mm .
N. L 381 /24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex Capitolo
60 (')
Maglierie, esclùsi i manufatti a
maglia ottenuti per cucitura oppure
unendo pezzi di maglieria (tagliati o
ottenuti direttamente nella forma
voluta)
Fabbricazione a partire da fibre natu
rali cardate , o pettinate, da prodotti
delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03
incluso, da prodotti chimici o paste
tessili
ex 60.02 Guanti a maglia non elastica né
gommata, ottenuti per cucitura
oppure unendo pezzi di maglieria
(tagliati o ottenuti direttamente nel
la forma voluta)
Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini , proteggi
calze e manufatti simili , a maglia
non elastica né gommata, ottenuti •
per cucitura oppure unendo pezzi di
maglieria (tagliati o ottenuti diretta
mente nella forma voluta)
'
Fabbricazione a partire da filati ( 2)
ex 60.04 Sottovesti a maglia non elastica né
gommata, ottenute per cucitura
oppure unendo pezzi di maglieria
(tagliati o ottenuti direttamente nel
la torma voluta)
Fabbricazione a partire da filati ( 2)
ex 60.05 Indumenti esterni , accessori di abbi
gliamento ed altri manufatti , a •
maglia non elastica né gommata,
ottenuti per cucitura oppure unendo
pezzi di maglieria (tagliati o ottenu
ti direttamente nella forma voluta)
Fabbricazione a partire da filati ( 2)
ex 60.06 Altri manufatti (comprese le ginoc
chiere e le calze per varici) a maglia
elastica o a maglia gommata, otte
nuti per cucitura oppure unendo
pezzi di maglieria (tagliati o ottenu- '
ti direttamente nella forma voluta)
Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 61.01 Indumenti esterni per uomo e per
ragazzo, esclusi gli equipaggiamenti
ignifughi in tessuto ricoperto di un
foglio di poliestere alluminato
Fabbricazione a partire da filati (2) (3)
ex 61.01 Equipaggiamenti ignifughi in tessu
to ricoperto di un foglio di polieste
re alluminato
Fabbricazione a partire da tessuti non
spalmati , il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto fini
to (2) o
(') Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizione che figurano nella colonna 4 per tutte le
materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il
peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
— al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti , di cui alle voci n . ex 51.01 e n . ex
58.07 ;
— al 30 o/o , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale
ricoperta o non di polvere ' d'alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due
pellicole di materia plastica artificiale di larghezza non superiore ai 5 mm .
(J) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il
carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
(J) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /25
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 61.02 Indumenti esterni per donna, per
ragazza e per bambini , non ricama
ti , esclusi gli equipaggiamenti igni
fughi in tessuto ricoperto di un
foglio di poliestere alluminato
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
ex 61.02 Equipaggiamenti ignifughi in tessu
to ricoperto di un foglio di polieste
re alluminato
Fabbricazione a partire da tessuti non
spalmati , il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto fini
to o o
ex 61.02 Indumenti esterni per donna, per
ragazzo e ragazza e per bambini ,
ricamati
Fabbricazione a partire da tessuti non
ricamati il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito (')
61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per
uomo e per ragazzo, compresi i col
li , colletti , sparati e polsini
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per
donna, per ragazza e per bambini
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
ex 61.05 Fazzoletti da naso e da taschino,
non ricamati
Fabbricazione a partire da filati sem
plici greggi (') ( 2) (>)
ex 61.05 Fazzoletti da naso e da taschino,
ricamati
Fabbricazione a partire da tessuti non
ricamati il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito (')
ex 61.06 Scialli , sciarpe, fazzoletti da collo,
sciarpette , mantiglie , veli e velette , e
manufatti simili , non ricamati
Fabbricazione a partire da filati sem
plici greggi di fibre tessili naturali o di
fibre tessili sintetiche e artificiali a
fiocco o loro cascami o da prodotti
chimici o paste tessili (') (2)
ex 61.06 Scialli , sciarpe, fazzoletti da collo,
sciarpette, mantiglie , veli e velette , e
manufatti simili , ricamati
Fabbricazione a partire da tessuti non
ricamati il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito (')
61.07 Cravatte Fabbricazione a partire da filati (') (2)
61.09 Busti , fascette , guaine, reggiseno,
bretelle, giarrettiere, reggicalze e
manufatti simili , di tessuto o di
maglia, anche elastici
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
ex 61.10 Guanti , calze e calzini , esclusi quelli
a maglia, esclusi gli equipaggiamenti
ignifughi in tessuto ricoperto di un
foglio di poliestere alluminato
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
(') Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il
carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
(J) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che
il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
N. L 381 /26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le "condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
ex 61.10 Equipaggiamenti ignifughi in tessu
to ricoperto di un foglio di polieste
re alluminato
Fabbricazione a partire da tessuti non
spalmati , il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto fini
to 0 o
ex 61.11 Altri accessori confezionati per
oggetti di vestiario : sottobraccia,
imbottiture e spalline di sostegno
per sarti , cinture e cinturoni , mani
cotti , maniche di protezione, ecc.,
esclusi i colli , collaretti , soggoli ,
sparati , gale , polsi , polsini , sproni ,
fronzoli ed altre guarnizioni simili
per abiti e sottovesti da donna, rica
mati
Fabbricazione a partire da filati (') (2)
ex 61.11 Colli , collaretti , soggoli , sparati ,
gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli
ed altre guarnizioni simili per abiti e
sottovesti da donna, ricamati
-
Fabbricazione a partire da tessuti non
ricamati il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito (')
62.01 Coperte Fabbricazione a partire da filati greggi
di ctii ai capitoli da 50 a 56 compre
so 0 0
ex 62.02 Biancheria da letto, da tavola, da
toletta, da servizio o da cucina ; ten
de, tendine ed altri manufatti per
l'arredamento, non ricamati
Fabbricazione a partire da filati sem
plici greggi (2) (3 )
ex 62.02 Biancheria da letto, da tavola, da
toletta, da servizio o da cucina ; ten
de, tendine ed altre manufatti per
l'arredamento , ricamati
-
Fabbricazione a partire da tessuti non
ricamati il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito
62.03 Sacchi e sacchetti da imballaggio
-
Fabbricazione a partire da prodotti
chimici , da paste tessili o fibre tessili
naturali , da fibre tessili sintetiche e
artificiali in fiocco o loro casca
mi 0 0
62.04 Copertoni , vele per imbarcazioni ,
tende per l' esterno, tende e oggetti
per campeggio
Fabbricazione a partire da filati sem
plici e greggi ( 2) (J)
ex 62.05 Altri manufatti confezionati di tes
suti , compresi i modelli di vestiti ,
esclusi ventagli e ventole a mano,
loro ossature e parti di ossature
-
Fabbricazione per la quale sono utiliz
zati prodotti il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito
64.01 Calzature con suole esterne e
tomaia di gomma o di materia pla
stica artificiale
Fabbricazione a partire dalle calza
ture incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre
parti inferiori e sprovviste di suole
esterne, di qualsiasi materia eccetto
il metallo
(') Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il
carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( J) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
(5) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due e più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il
peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /27
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazióne o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
64.02 Calzature con suole esterne di cuoio
naturale, artificiale o ricostituito ;
calzature (non comprese nella voce
n. 64.01 ) con suole esterne di gom
ma o di materia plastica artificiale
Fabbricazione a partire dalle calza
ture incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre
parti inferiori e sprovviste di suole
esterne, di qualsiasi materia eccetto
il metallo
64.03 Calzature di legno o con suole
esterne di legno o di sughero
Fabbricazione a partire dalle calza
ture incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre
parti inferiori e sprovviste di suole
esterne, di qualsiasi materia eccetto
il metallo
64.04 Calzature con suole esterne di altre
materie (corda, cartone, tessuto, fel
tro, giunco, materie da intreccio,
ecc.)
Fabbricazione a partire dalle calza
ture incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre
parti inferiori e sprovviste di suole
esterne, di qualsiasi materia eccetto
il metallo
65.03 Cappelli, copricapi ed altre accon
ciature, di feltro, fabbricati con le
campane o con i dischi o piatti della
voce n. 65.01 , anche guarniti
Fabbricazione a partire da fibre tessili
65.05 Cappelli , copricapi ed altre accon
ciature (comprese le retine per
capelli), di maglia o fabbricati con
tessuti , pizzi o feltro (in pezzi , ma
non in striscie), anche guarniti
Fabbricazione a partire o da filati o da
fibre tessili
66.01 Ombrelli (da pioggia e da sole),
compresi gli ombrelli-bastone, i
parasoli-tende, gli ombrelloni e
simili
Fabbricazione per la quale sono utiliz
zati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 70.07 Vetro colato o laminato e «vetro
per vetrate» (anche sgrossati e sme
rigliati o puliti), tagliati in forma
diversa dalla quadrata o dalla ret
tangolare, o curvati o altriménti
lavorati (smussati , incisi , ecc.); vetri
isolanti a pareti multiple
Fabbricazione a partire dal vetro
tirato, colato o laminato delle voci
dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso
70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche
sagomati, consistenti in vetri tempe
rati o formati di due o più fogli
aderenti fra loro
Fabbricazione a partire dal vetro
tirato, colato o laminato delle voci
dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso
70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati ,
compresi gli specchi retrovisivi
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06
incluso
N. L 381 /28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari »
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
71.15 Lavori di perle fini , di pietre prezio
se (gemme), di pietre semipreziose
(fini), di pietre sintetiche o ricosti
tuite
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
73.07 Ferro ed acciaio in blumi, billette ,
bramine e bidoni ; ferro e acciaio
semplicemente sbozzati per fucina
tura o per battitura al maglio (sboz
zi di forgia)
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 73.06
73.08 Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro
o di acciaio "
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 73.07
73.09 Larghi piatti di ferro o di acciaio Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 73.07 o n. 73.08
73.10 Barre di ferro o di acciaio , laminate
o estruse a caldo o fucinate (com
presa la vergella o bordione); barre
di ferro o di acciaio ottenute o rifi
nite a freddo, barre forate di acciaio
per la perforazione delle mine
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 73.07
73.11 Profilati di ferro o di acciaio, lami
nati o estrusi a caldo, fucinati ,
oppure ottenuti o rifiniti a freddo ;
palancole di ferro o di acciaio,
anche forate o fatte di elementi riu
niti
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 73.07 al n. 73.10
incluso, n. 73.12 o n. 73.13
73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati
a caldo o a freddo
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09
incluso o n. 73.13
.
73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, lami
nate ai caldo o a freddo
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09
incluso
73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o
rivestiti , esclusi i fili isolati per l'elet
tricità
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 73.10
73.16 Elementi per la costruzione di stra
de ferrate, di ghisa, di ferro o di
acciaio : rotaie, controrotaie, aghi ,
cuori , incroci e scambi , tiranti per
aghi , rotaie a cremagliera, traverse,
stecche , cuscinetti , cunei , piastre di
appoggio, piastre di fissaggio, pia
stre e barre di scartamento ed altri
pezzi specialmente costruiti per la
posa, la congiunzione o il fissaggio
delle rotaie
Fabbricazione a partire da prodotti
della voce n. 73.06
73.18 Tubi (compresi i loro sbozzi) di fer
ro o di acciaio, esclusi gli oggetti
della voce n. 73.19
Fabbricazione a partire da prodotti
delle voci n. 73.06 e n. 73.07 e della
voce n. 73.15 sotto le forme indicate
alle voci n. 73.06 e n. 73.07
74.03 Barre, profilati e fili di sezione pie
na, di rame '
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito ( l )
(') Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /29
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
74.04 Lamiere, lastre, fogli e. nastri di
rame, di spessore superiore a
0,15 mm
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche
goffrati , tagliati , perforati, ricoperti,
stampati o fissati su carta, cartone,
materie plastiche artificiali o suppor
ti simili), di spessore di 0,15 mm o
meno (non compreso il supporto)
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.06 Polveri e pagliette di rame Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi) e bar
re forate, ai rame
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.08 Accessori per tubi , di rame (raccor
di , gomiti , giunti , manicotti, flange,
ecc.)
Fabbricazione per la quale vengono
- utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.10 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di
rame, esclusi i prodotti isolati per
l'elettricità
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.1 1 Tele metalliche (comprese le tele
continue o senza fine), reti e griglie
di fili di rame ; lamiere o lastre inci
se e stirate, di rame
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.15 Punte, chiodi , rampini , ganci e pun
tine, di rame o aventi il gambo di
ferro o di acciaio e la testa di rame ;
bulloni e dadi (anche non filettati),
viti , viti ad occhio e ganci a vite,
ribadini , copiglie , pernotti , chiavette
e oggetti simili di bulloneria e di
viteria, di rame ; rondelle (comprese
le rondelle spaccate e quelle destina
te a funzionare da molla) di rame
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.16 Molle di rame Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (*)
(') Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B. '
N. L 381 /30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari »
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
74.17 Apparecchi non elettrici per cucina
re e per riscaldare , dei tipi di uso
domestico, loro parti e pezzi stac
cati , di rame
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.18 Oggetti di uso domestico o igienico
e loro parti , di rame
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
74.19 Altri lavori di rame 4 Fabbricazione per la quale vengonoutilizzati dei prodotti il cui valore nonsupera il 50 % del valore del prodottofinito (')
75.02 Barre, profilati e fili di sezione pie
na, di nichelio
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
75.03 Lamiere, lastre , fogli e nastri di qua
lunque spessore, di nichelio ; polveri
e pagliette di nichelio
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
75.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre
forate ed1 accessori per tubi (raccor
di , gomiti , giunti , manicotti , flange,
ecc.), di nichelio
Fabricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito (')
75.05 Anodi per nichelatura, compresi
quelli ottenuti per elettrolisi , greggi
o lavorati
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito (')
75.06 Altri lavori di nichelio Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
76.02 Barre , profilati e fili di sezione pie
na, di alluminio
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri , di
alluminio, di spessore superiore a
0,20 mm
>
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.04 Fogli e nastri sottili , di alluminio
(anche goffrati , tagliati , perforati ,
ricoperti , stampati o fissati su carta,
cartone, materie plastiche artificiali
o supporti simili), di spessore di
0,20 mm o meno (non compreso il
supporto)
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito
(') Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /31
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
76.05 Polveri e pagliette di alluminio Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.06 Tubi (compresi i loro sbozzi) e bar
re forate, di alluminio
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.07 Accessori per tubi , - di alluminio
(raccordi, gomiti , giunti , manicotti ,
flange, ecc.)
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodòtti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni,
ponti ed elementi di ponti, torri ,
piloni , pilastri , colonne, ossature,
impalcature, tettoie, intelaiature di
porte e finestre , balaustrate, ecc.), di
alluminio ; lamiere, barre, profilati ,
tubi , ecc., di alluminio, predisposti
per essere utilizzati nelle costruzioni
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.09 Serbatoi , cisterne, vasche, tini , ed
altri recipienti simili per qualsiasi
materia (esclusi i gas compressi o
liquefatti), di alluminio, di capacità
superiore a 300 litri , senza dispositi
vi meccanici o termici, anche con
rivestimento interno o calorifugo
-
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodoto
finito
76.10 Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed
altri recipienti simili, per il trasporto
o l' imballaggio, di alluminio, com
presi gli astucci tubolari rigidi o
flessibili
-
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.11 Recipienti di alluminio per gas com
pressi e liquefatti
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.12 Cavi, corde, trecce e simili , di fili di
alluminio, esclusi i prodotti isolati
per l'elettricità
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
76.15 Oggetti di uso domestico o igienico
e loro parti , di alluminio.
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
N.L 381 /32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari »
N. della
tariffa
doganale
Designazione
76.16 Altri lavori di alluminio Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
77.02 Barre, profilati , fili , lamiere, fogli ,
nastri , torniture calibrate, polveri e
pagliette , tubi (compresi i loro sboz
zi), barre forate, di magnesio ; altri
lavori di magnesio
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
78.02 Barre, profilati e fili di sezione pie
na, di piombo
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
78.03 Lamiere, fogli e nastri di piombo,
del peso superiore a 1,700 kg per m2
-
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito (')
78.04 Fogli e nastri sottili di piombo
(anche goffrati , tagliati , perforati ,
ricoperti , stampati o fissati su carta,
cartone, materie plastiche artificiali
o supporti simili), pesanti 1,700 kg e
meno per m 2 (non compreso il sup
porto) ; polveri e pagliette di piombo
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 °/o del valore del prodotto
finito (')
78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre
forate ed accessori per tubi (raccor
di , gomiti , tubi a S per sifoni , giun
ti , manicotti , flange, ecc.), di piom
bo
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
78.06 Altri lavori di piombo Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito (')
79.02 Barre, profilati e fili di sezione pie
na, di zinco
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
79.03 Lamiere, fogli e nastri , di qualsiasi
spessore, di zinco ; polveri e pagliet
te di zinco *
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre
forate ed accessori per tubi (raccor
di , gomiti , giunti , manicotti , flange,
ecc.), di zinco
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
(') Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
31 . 12 . 86 Gazzietta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /33
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferiscono il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazioni o trasformazioni che
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
79.06 Altri lavori di zinco Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei - prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
80.02 Barre, profilati e fili di sezione pie
na, di stagno
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
80.03 Lamiere, lastre , fogli e nastri , di
stagno, del peso superiore a 1 kg
per m 2
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
80.04 Fogli e nastri sottili , di stagno
(anche goffrati , tagliati perforati ,
ricoperti , stampati o fissati su carta,
cartone, materie plastiche artificiali
o supporti simili), del peso di 1 kg o
meno per m2 (non compreso il sup
porto); polveri e pagliette di stagno
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre
forate ed accessori per tubi (raccor
di , gomiti , giunti , manicotti , flange,
ecc.), di stagno
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
82.05 Utensili intercambiabili per macchi
ne utensili e per utensileria a mano,
anche meccanica (per imbutire ,
stampare, maschiare, alesare, filetta
re , fresare, mandrinare , intagliare,
tornire , avvitare , ecc.), comprese le
filiere per trafilare o estrudere i
metalli nonché gli utensili per fora
re , con parte operante
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non è superiore al 40 % del
valore del prodotto finito (')
82.06 Coltelli e lame tranciami per mac
chine ed apparecchi meccanici
Lavorazione, trasformazione o mon
tàggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non è superiore al 40 % del
valore del prodotto finito (')
ex Capitolo
84
Caldaie, macchine, apparecchi e
congegni meccanici, eccettuati mate
riale , macchine ed apparecchi per la
produzione del freddo con attrezza
tura elettrica o di altra specie (n.
84.15) e macchine per cucire unica
mente con punto annodato, la cui
testa pesa al massimo 16 kg senza
motore o 17 kg con il motore (n. ex
84.41 )
■
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non è superiore al 40 % del
valore del prodotto finito (2)
(') Queste disposizione particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti
originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
(J) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n . 84.59 fino al 31 dicembre 1988 .
N. L 381 /34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
84.15 Materiale , macchine ed apparecchi
per la produzione del freddo con
attrezzatura elettrica o di altra spe
cie
-
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , parti e pezzi (')
utilizzati sia rappresentanto da prodot
ti «originari»
ex 84.41 Macchine per cucire unicamente
con punto annodato, la cui testa
pesa al massimo 16 kg senza motore
o 17 kg con il motore
-
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti o pezzi staccati «non
originari » il cui valore non è superiore
al 40 % del valore del prodotto finito,
e a condizione
— che almeno il 50 % del valore dei
prodotti , delle parti e dei pezzi (')
utilizzati per il montaggio della
testa (motore escluso) siano pro
dotti « originari»,
— e che il meccanismo di tensione del
filo , il meccanismo dell'uncinetto e
il meccanismo zig-zag, siano pro
dotti « originari »
ex Capitolo
85
Macchine ed apparecchi e elettrici ;
materiali destinati ad usi elettrotec
nici , ad eccezione dei prodotti delle
voci n. 85.14 e n. 85.15
«
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito
85.14 Microfoni e loro supporti , altopar
lanti ed amplificatori , elettrici a bas
sa frequenza
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono uitilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione :
— che almeno il 50 % del valore dei
prodotti , delle parti e dei pezzi (')
utilizzati sia rappresentato da pro
dotti «originari»
— e che il valore dei transistori non
originari utilizzati non superi il
3 % del valore del prodotto fini
to o
(') Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da* prendere in considerazione :
a) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggib ;
b) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell' articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata .
(') Questa percentuale non si somma a quella del 40 °/o .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /35
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari »
N. della
tariffa
doganale
Designazione
85.15 Apparecchi di trasmissione e di rice
zione per la radiotelefonia e la
radiotelegrafia ; apparecchi trasmit
tenti e riceventi per la radiodiffusio
ne e la televisione (compresi gli
apparecchi riceventi combinati con
un apparecchio di registrazione o di
riproduzione del suono) e apparec
chi per la presa delle immagini per
la televisione ; apparecchi di radio
guida, di radiorilevazione, di radio
scandaglio e di radiotelecomando
Lavorazione, trasformazione e mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione :
— che almeno il 50 % del valore dei
prodotti , delle parti e dei pezzi (')
utilizzati sia rappresentato da pro
dotti «originari»
— e che il valore dei transistori non
originari utilizzati non superi il
3 % del valore del prodotto fini
to o
Capitolo
86
Veicoli e materiale per strade ferra
te ; apparecchi di segnalazione non
elettrici per vie di comunicazione
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito
ex Capitolo
87
Vetture automobili , trattori , veloci
pedi ed altri veicoli terrestri, esclusi
i prodotti della voce n. 87.09
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati il cui
valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito
87.09 Motocicli e velocipedi con motore
ausiliario, anche con carrozzetta ;
carrozzette per motocicli e per velo
cipedi di ogni sorta, presentate iso
latamente
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , pezzi e parti (')
utilizzati sia rappresentato da prodotti
«originari»
ex Capitolo
90
Strumenti ed apparecchi di ottica,
per fotografia e per cinematografia,
di misura, di verifica, di precisione ;
strumenti e apparecchi medico-chi
rurgici , esclusi i prodotti delle voci
n. 90.05 , n. 90.07 (esclusi lampade e
tubi per la produzione di lampi di
luce in fotografia ad accensione
elettrica), n. 90.08 , n. 90.12 e n.
90.26
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali sono utilizzati pro
. dotti, parti e pezzi staccati il cui valo
re nòn supera il 40 % del valore del
prodotto finito
( ) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :
a) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata .
(J) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % .
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86N. L 381 /36
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce
il carattere di «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
90.05 Binocoli e cannocchiali con o senza
prismi
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti «originari »
ex 90.07 Apparecchi fotografici ; apparecchi e
dispositivi , compresi lampade e tubi
per la produzione di lampi di luce
in fotografia, diversi da lampade e
tubi a scarica della voce n. 85.20 ,
esclusi lampade e tubi per la produ
zione di lampi di luce in fotografia,
ad accensione elettrica
I
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti «originari»
90.08 Apparecchi cinematografici (da pre
sa delle immagini e da presa del
suono, anche combinati , apparecchi
da proiezione con o senza riprodu
zione del suono)
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti, parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti «originari»
90.12 Microscopi ottici , compresi gli
apparecchi per la microfotografia, la
microcinematografia e la micro
proiezione
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
. prodotti «originari»
90.26 Contatori di gas, di liquidi e di elet
tricità , compresi i contatori di pro
duzione, di controllo e di taratura
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti «originari »
ex Capitolo
91
Orologeria, ad eccezione dei pro
dotti di cui alle voci n. 91.04 e
n. 91.08
-
Lavorazione, trasformazione o mon
" taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore . non supera il
40 % del valore del prodotto finito
91.04 Orologi , pendole, sveglie e simili
apparecchi di orologeria, con movi
mento diverso da quello degli oro
logi tascabili
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti « originari»
(') Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione :
a) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;
b) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell' articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /37
Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
«prodotti originari»
Lavorazione o trasformazione che ,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce
il carattere do «prodotti originari»
N. della
tariffa
doganale
Designazione
91.08 Altri movimenti finiti di orologeria Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito e a
condizione che almeno il 50 % del
valore dei prodotti , delle parti e dei
pezzi (') utilizzati sia rappresentato da
prodotti « originari»
ex Capitolo
92
Strumenti musicali, apparecchi di
registrazione e di riproduzione del
suono, apparecchi di registrazione o
di riproduzione delle immagini e del
suono in televisione, loro parti ed
accessori , esclusi i prodotti della
voce n. 92.1 1
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali sono utilizzati pro
dotti , parti e pezzi staccati il cui valo
re non supera il 40 % del valore del
prodotto finito
92.11 ' Fonografi , apparecchi per dettare ed
altri apparecchi di registrazione o di
riproduzione del suono, compresi i
giradischi , girafilm e girafili, con o
senza lettore di suono ; apparecchi
di registrazione o di riproduzione
delle immagini e del suono in televi
sione
Lavorazione, trasformazione o mon
taggio per i quali vengono utilizzati
prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito, ed
a condizione :
— che alemeno il 50 % del valore dei
prodotti, delle parti e dei pezzi (')
utilizzati sia rappresentato da pro
dotti «originari»
— e che il valore dei transistori non
originari utilizzati non superi il
3 % del valore del prodotto fini
to o
Capitolo
93
Armi e munizioni Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 96.01 Oggetti di spazzolificio (spazzole,
spazzolini , scope-spazzole, pennelli
e simili) ; comprese le spazzole costi
tuenti elementi di macchine, rulli
per dipingere, raschini di gomma o
di altre simili materie flessibili
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
97.03 Altri giocattoli ; modelli ridotti per
divertimento
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
98.01 Bottoni , bottoni a pressione, bottoni
per polsini e simili (compresi gli
sbozzi , i dischetti per bottoni e le
parti di bottoni)
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
98.08 Nastri inchiostratori per macchine
da scrivere e nastri inchiostratori
simili , anche montati su bobine ;
cuscinetti per timbri , anche impre
gnati , con o senza scatola
Fabbricazione per la quale vengono
utilizzati dei prodotti il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto
finito
(') Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
b) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.
(') Questa percentuale non si somma a quella del 40 % .
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86N. L 381 /38
ALLEGATO III
ELENCO B
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale ma che
tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto
Prodotti finiti
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che non conferisce
il carattere di «prodotti originari»
L'incorporazione dei prodotti , parti e pezzi staccati ,
«non originari», nelle caldaie, macchine, apparecchi,
ecc., dei capitoli da 84 a 92 , nelle caldaie e radiatori , di
cui alla voce n. 73.37 , nonché nei prodotti delle voci n.
97.07 e n. 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carat
tere di «prodotti originari » ai suddetti prodotti , a con
dizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi , non
superi il 5 % del valore del prodotto finito
13.02 Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommo
resine, resine e balsami naturali
Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono uti
lizzati dei prodotti non originari il cui valore non supe
ri il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.10 Alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 17.01 Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato soli
do, aromatizzati o colorati
Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di
canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti
o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valo
re del prodotto finito
ex 17.02 Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zucche
ri , allo stato solido, aromatizzati o colorati
Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato soli
do senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui
valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.03 Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di
aromatizzanti oj coloranti il cui . valore non supera il
30 % del valore del prodotto finito
ex 21.03 Senapa preparata Fabbricazione a partire da farina di senapa .
ex 22.09 Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°
\
Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusiva
mente dalla distillazione di cereali e nel quale al massi
mo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresen
tato da prodotti non originari
ex 25.15 Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o
inferiore a 25 cm
Segamento in lastre o in elementi , lucidatura, levigatu
ra grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , sem
plicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre
da taglio o da costruzione, greggi , sgrossati o sem
plicemente segati , di spessore uguale o inferiore a
25 cm
Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria , ed
altre pierre da costruzione, greggi , sgrossati , semplice
mente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18 Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19 Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio natu
rale (magnesite)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /39
Prodotti finiti ll
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che non conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 25.32 Terre coloranti , calcinate o polverizzate Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre
coloranti
ex Capitoli da
28 a 37
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie
connesse , eccetto l' anidride solforica (n. ex 28.13), i
tannini (n. ex 32.01 ), gli oli essenziali , i resinoidi e i
sottoprodotti terpenici (n. ex 33.01 ) e gli enzimi
preparati non nominati né compresi altrove (n. ex
35.07)
Lavorazione o trasformazione per le quali sono utiliz
zati prodotti non originari il cui valore non supera il
20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13 Anidride solforica Fabbricazione a partire da anidride solforosa
ex 32.01 Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci
di galla all'acqua, e loro sali eteri, ed altri derivati
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine
vegetale
ex 33.01 Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti ;
resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuali della
deterpenazione degli oli essenziali
Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli
essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti
analoghi , ottenuti per « effleurage» o macerazione
ex 35.07 Enzimi preparati non nominati né compresi altrove Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il
cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex Capitolo 38
\
Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il
tallol raffinato (n. ex 38.05), l'essenza recuperata
nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purifi
cata (n. ex 38.07), la pece nera (pece di catrame
vegetale) (n. ex 38.09)
Lavorazione o trasformazione per le quali sono utiliz
zati prodotti non originari il cui valore non supera il
20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05 Tallol raffinato Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07 Essenza recuperata nella fabbricazione della cellu
losa al solfato, depurata
Depurazione consistente nella distillazione e nella raf
finazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09 Pece nera (pece di catrame vegetale) Distillazione dal catrame di legno
ex Capitolo 39 Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cel
lulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze,
escluse le pellicole di ionomeri (n. 39.02)
Lavorazione o trasformazioni per le quali vengono uti
lizzati prodotti non originari , il cui valore non supera il
20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02 Pellicole di ionomeri Fabbricazione a partire da un sale parziale di termopla
stica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido meta
crilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici ,
principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01 Lastre «crèpe» di gomma per suole Laminazione di fogli «crèpe» di gomma naturale
ex 40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di
materie tessili
Fabbricazione a partire da fili e còrde di gomma vulca
nizzata, nudi
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /40
Prodotti finiti
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione 0 trasformazione che conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 41.01 Pelli di ovini senza vello Slanatura di pelli di ovini
ex 41.02 Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini , prepa
rate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci
n. 41.06 e n. 41.08 , riconciate
Riconciatura di pelli di bovini (compresi i bufali) e di
equini , semplicemente conciate
ex 41.03 Pelli ovine , preparate ma non pergamenate, escluse
quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 , riconciate
Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04 Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, esclu
se quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 , riconciate
Riconciatura di pelli caprine , semplicemente conciate
ex 41.05 Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri ani
mali , escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 ,
riconciate
Riconciatura di pelli di altri animali , semplicemente
conciate
ex 43.02 Pelli confezionate Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di
pelli da pellicceria conciate 0 preparate
ex 44.22 Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio
e loro parti
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche
segato sui due lati principali , ma non altrimenti lavora
to
ex 47.01 Paste per carta al solfato, imbianchite Fabbricazione a partire de paste per carta al solfato,
grezze, a condizione che il valore dei prodotti non ori
ginari utilizzati non sia superiore al 60 % del valore
del prodotto finito
ex 50.03 Cascami di seta , borra, roccadino 0 pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati 0 pettinati
Cardatura 0 pettinatura dei cascami di seta , borra, roc
cadino 0 pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09
ex 51.04
ex 53.11
ex 53.12
ex 54.05
ex 55.07
ex 55.08
ex 55.09
ex 56.07
Tessuti stampati
Stampa accompagnata da operazioni di finitura 0 rifi
nitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento ,
vaporizzazione desmottamento («épincetage»), rattop
patura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizza
zione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del
47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14 Reticelle ad incandescenza Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
ex 67.01 Spolverini e scopette di piume Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e
calugine
ex 68.03 Lavori di ardesia naturale 0 agglomerata Fabbricazione di lavori di ardesia
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /41
Prodotti finiti l
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 68.04 Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano,
di pietre naturali , ai abrasivi naturali od artificiali
agglomerati o di materie ceramiche
Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che
per la forma non sono riconoscibili come destinati
all'uso a mano
ex 68.13 Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di
amianto o a base di amianto e carbonato di
magnesio
Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di
amianto o a base di amianto e di carbonato di magne
sio
ex 68.15 Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tes
suto
Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10 Bottiglie e boccette tagliate Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non
supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13 Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina,
di toletta, per ufficio, per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti
della voce n. 70.19
Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supe
ra il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione
eseguita completamente a mano, ad esclusione della
stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca,
il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 70.20 Lavori di fibre di vetro . Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose
(fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate
né montate, anche infilate per comodità di traspor
to, ma non assortite
Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03 Pietre sintetiche e ricostituite , tagliate o altrimenti
lavorate, non incastonate né montate, anche infilate
per comodità di trasporto, ma non assortite
Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite
gregge
ex 71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e
l'argentò platinato), semilavorati
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritura
zione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e
l'argento platinato), greggi
Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e
sue leghe, greggi -
ex 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semi
lavorati
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritura
zione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento,
greggi
ex 71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semi
lavorati
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritura
zione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro plati
nato), greggi
ex 71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue
leghe, greggi
ex 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di
oro, semilavorati
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritura
zione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di
argento, greggi
N. L 381 /42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Prodotti finiti
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro
leghe, greggi
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritura
zione del platino e dei metalli del gruppo del platino e
loro leghe , greggi
ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro
leghe, semilavorati
Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei
metalli del gruppo del platino e delle loro leghe , greggi
ex 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o rico
perti di platino o di metalli del gruppo del platino
Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritura
zione dei metalli comuni o metalli preziosi , placcati o
ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino,
greggi
ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio :
— nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al
n. 73.13 incluso
— nelle forme di cui alla voce n. 73.14
Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indi
cate alla voce n. 73.06
Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indi
cate alle voci n. 73.06 e n. 73.07
ex 74.01 Rame da affinazione (blister ed altri) Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01 Rame raffinato Affinazione termica od elettrolitica del rame da affina
zione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di
rame
ex 74.01 Leghe di rame Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei
cascami e dei rottami di rame
ex 75.01 Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05 ) Affinazione per elettrolisi , per fusione o con processi
chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti inter
medi della metallurgia del nichelio
ex 75.01 • Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio Affinazione per elettrolisi , per fusione o per via chimi
ca di avanzi e rottami
ex 76.01 Alluminio greggio Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico,
di alluminio non legàto, di cascami e di rottami
76.16 Altri lavori di alluminio Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele
metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti
e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di
alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore
del prodotto finito
ex 77.02 Altri lavori di magnesio Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere,
fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi
(compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui
valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04 Berillio (glucinio) lavorato Laminazione, stiratura, . trafilatura e triturazione del
berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del
valore del prodotto finito
ex 78.01 Piombo affinato Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01 Tungsteno lavorato Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui
valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /43
Prodotti finiti l
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che conferisce
il carattere di «prodotti - originari »
ex 81.02 Molibdeno lavorato Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui
valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03 Tantalio lavorato Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valo
re non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04 Altri metalli comuni lavorati Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il
cui. valore non supera il 50 % del valore del prodotto
finito
ex 82.09 Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i ron
coli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n. 82.06
Fabbricazione a partire da lame di coltelli
ex 83.06 Oggetti di ornamento per interni , di metalli comu
ni , escluse le statuette
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il
30 °/o del valore del prodotto finito
ex 84.05
/
Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n.
87.01 ) e macchine semifisse , a vapore
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il
40 % del valore del prodotto finito
84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pisto
ne
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il ' cui
valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08 Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei
propulsori a reazione e delle turbine a gas
Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 %
del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi (') utiliz
zati sia rappresentato da prodotti originari
84.16 Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per
metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilin
dri per dette macchine
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il 25% del valore
del prodotto finito
ex 84.17 Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettrica
mente, per il trattamento di materie con operazioni
che implicano un cambiamento di temperatura, per
l' industria del legno, delle paste per carta, carta e
cartoni 1
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari » il cui valore non supera il 25 % del valore
del prodotto finito
84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della
pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbrica
zione e la rifinitura della carta e del cartone
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parati e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il 25 % del valore
del prodotto finito
84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione
della pasta per carta, della carta e del cartone com
prese le tagliatrici di ogni specie '
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il 25 % del valore
del prodotto finito
(') Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione :
a) per i prodotti , le parti e i -pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;
b) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata .
31 . 12 . 86N. L 381 /44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Prodotti finiti I
N. della
tariffa
doganale
Designazione
Lavorazione o trasformazione che conferisce
il carattere di «prodotti originari»
ex 84.41 Macchine per cucire (tessuti , cuoi , calzature , ecc.),
compresi i mobili per dette macchine
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non è superiore al 40 % del
valore del prodotto finito, e a condizione :
— che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti
e dei pezzi ('), utilizzati per il montaggio della testa
(motore escluso) siano prodotti « originari »
— e che il meccanismo di tensione del filo , il meccani
smo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag siano
prodotti «originari »
85.14 Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplifica
tori elettrici a bassa frequenza
Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari», il cui valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 %
del valore dei prodotti , delle parti e dei . pezzi utilizzati
sia rappresentato da «prodotti originari » ( 2)
85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la
radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi tra
smittenti e riceventi per la radiodiffusióne e la tele
visione (compresi gli apparecchi riceventi combinati
con un apparecchio di registrazione o di riprodu- ^
zione del suono) e apparecchi per la presa delle
immagini per la televisione ; apparecchi di radiogui
da, di radiorilevazione , di radioscandaglio e di
radiotelecomando
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati «non
originari» il cui valore non supera il 40 % del valore
del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 %
del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati
sia rapprésentato da «prodotti originari » (2)
87.06 Parti , pezzi staccati e accessori degli autoveicoli
compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati , il cui
valore non supera il 1 5 % del valore del prodotto finito
ex 94.01 Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli co
muni
Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone, di
peso non superiore a 300 g/m 2 in forme pronte per l' u
so, il cui valore non supera il 25 % del valore del pro
dotto finito (3)
ex 94.03 Altri mobili , di metalli comuni Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone, di
peso non superiore a 300 g/m 2 in forme pronte per l' u
so, il cui valore non supera il 25 % del valore del pro
dotto finito (3)
ex 95.05 ' Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso , cor
no, corna di animali , corallo naturale o ricostituito
ed altre materie animali da intaglio
Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avo
rio , osso, corno, corna di animali , corallo naturale ó
ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.08 Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci ,
semi duri , ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra
gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e
materie minerali simili al giavazzo
Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio
(corozo, noci , semi duri , ecc.), lavorati , o a partire da
schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o
ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al gia
vazzo
ex 96.01 Oggetti di spazzolificio Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste pre
parate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non
supera il 50 .% del valore del prodotto finito
ex 97.06 Teste di bastoni da golf in legno od altre materie Fabbricazione a partire da sbozzi
ex 98.11 Pipe (comprese le teste) Fabbricazione a partire da sbozzi
(') Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione : ^
a) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti
nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio :
b) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati ,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata .
(') Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa
voce tariffaria .
( 3) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati , non
originari , rientranti nella composizione del prodotto .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 381 /45
ALLEGATO IV
ELENCO C
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1
N. della
tariffa doganale Designazione delle merci
ex 27.07 Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più del 65 %
del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati
ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 1
a 27.16 j Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali
ex 29.01 Idrocarburi :
— aciclici ,
— cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni ,
— benzolo, toluolo, xiloli ,
destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03 Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di
petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04 Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraf
finici
ex 38.14 Additivi preparati per lubrificanti
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALLEGATO V
1 . Esportatore ( nome , indirizzo completo / paese ) EUR.1 N. A 000.000
Prima di compilare il formularlo consultare le note al retro
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario ( nome , indirizzo completo , paese ) ( indicazione facoltativa )
e
( indicare i paesi , gruppi di paesi o territori di cui trattasi )
5. Paese, gruppo di paesi o
territorio di destinazione
4. Paese, gruppo di paesi o
territorio di cui i prodotti
sono considerati originari O
('
)
P
e
r
le
m
e
rc
i
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imballat
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ti
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re
«alla
rinfu
sa
».
6. Informazioni riguardanti il trasporto ( indicazione facoltativa ) 7, Osservazioni
8. N. d'ordine, marche, numeri , numero e natura del colli ( 1 ), designazione delle merci 10. Fatture
( indicazione
facoltativa )
9. Peso
lordo (kg) o
altra misura
(I , m3, ecc.)
P)
D
a
ri
em
pi
re
s
o
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d
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e
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it
o
ri
o
d'
esportazio
ne
lo
richie
dono
.
11 . VISTO DELLA DOGANA
Dichiarazione certificata conforme
Documento d'esportazione (2)
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui
sopra soddisfano alle condizioni richieste per
ottenere il presente certificato .
modello n .
del
Ufficio doganale
Timbro
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Fatto a , addì
A , addì
( Firma) ( Firma )
13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a : 14. RISULTATO, DEL CONTROLLO
Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il pre
sente certificato (')
i—i è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale
'—' indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti .
i—i non risponde alle condizioni di autenticità e di regolari
■—■ tà richieste (si vedano le allegate osservazioni ).
Fatto a addì
Timbro
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del
presente certificato
Fatto a addi
Timbro
(Firma) (Firma)
(') Segnare con una X la menzione applicabile .
NOTE
1 . Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte . Le modifiche apportatevi devono essere effettuate
cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo , se del caso , quelle volute . Ogni modifica cosi apportata deve essere approvata
da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .
2 . Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da
un numero d'ordine . Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale . Gli spazi non utilizzati
devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3 . Le merci debbono essere descritte secondo-gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l' identificazione .
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1)
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1 . Esportatore ( nome , indirizzo completo, paese) EUR.1 N.A ooo.ooo
II Prima di compilare II formulario consultar* la nota al ratro
I I 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negliscambi preferenziali tra
e
( indicare i paesi , gruppi di paesi o territori di cui trattasi )
3. Destinatario (nome , indirizzo completo, paese ) ( indicazione facoltativa)
4. Paese, gruppo di paesi o
territorio di cui I prodotti
sono considerati originari
5. Paese, gruppo di paesi o
territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto ( indicazione facoltativa ) 7. Osservazioni
8. N. d'ordine, marche, numeri, numerò e natura dei colli ('), designazione delle merci 9. Peso
lordo (kg) o
altra misura
(I , m>, ecc.)
10. Fatture
( indicazione
facoltativa )
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
lo sottoscritto , esportatore delle merci descritte a fronte ,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni :
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ('):
M' IMPEGNO a presentare , su richiesta delle autorità competenti , qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenes
sero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato , come pure ad accettare qualunque controllo da parte
delle dette autorità , della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra ;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci .
Fatto a : addi
( Firma)
(') Ad esempio : documenti d' importazione , certificati di circolazione , fatture , dichiarazioni del fabbricante , ecc ., relativi al prodotti messi in opera o alle
merci riesportate tal quali .
ALLEGATO VI
1
FORMULARIO EUR.2 N. Formulario utilizzato negli scambi preferenziali
tra (') e
2 Esportatore ( nome , indirizzo completo , paese) 3 Dichiarazione dell'esportatore
10 sottoscritto , esportatore delle merci descritte in appresso ,
dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per pro
cedere alla compilazione del presente formulario e che hanno
11 carattere di prodotti originari conformemente alle disposizio
ni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n . 1 .
4 Destinatario (nome , indirizzo completo , paese)
5 Luogo e data
6 Firma dell'esportatore
(RECTO)
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tergo.
7 Osservazioni ( 2 ) 8 Paese d'origine ( 3 ) 9 Paese di destinazione ( 4 )
10 Peso lordo (kg)
11 Marche e numeri dell' invio e designazione delle merci 12 Amministrazione o servizio del paese d'e
sportazione ( 4 ) incaricato del controllo a
posteriori della dichiarazione dell'esporta
tore
( 1 ) Indicare i paesi , gruppi di paesi o territori interessati . ( 2 ) indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente . (3 ) Per paese
d'origine s' intende il paese , il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari . (*) Per paese s' intende un paese , gruppo di paesi ovvero un territorio .
13 Richiesta di controllo
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla
prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)
Fatto a addì 19
Timbro dell'ufficio
14 1 Risultato del controllo
Il controllo effettuato ha permesso di constatare
i—i che le indicazioni e menzioni riportate sul presente for
'—' mulario sono esatte (').
i—| che il presente formulario non è conforme alle prescritte'—' condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le
osservazioni qui allegate ( 1 ).
Fatto a addì 19
Timbro dell'ufficio
(Firma) (Firma)
(VERSO)
(') Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi .
(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 ò effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello stato d' importazione abbiano fondati dubbi in merito ali autenti
cità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione .
Istruzioni relative alla compilazione del formularlo EUR.2
1 . Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni
previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1 . Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di
procedere alla compilazione del formulario .
2 . L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l' inserisce nel pacco quando
si tratta di spedizione sotto forma di lettere . Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l' indicazione
EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario .
3 . Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali .
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustifi
cativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di
fabbricazione delle merci descritte nella casella 11 .
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