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Regolamento (CEE) n. 4133/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande spiritose
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1986 pag. 0040
REGOLAMENTO (CEE) N. 4133/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande spiritose
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande spiritose (3), prevede un benefico tariffario all'importazione nella Comunità per la vodka classificata nelle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune allorché essa è originaria della Finlandia e accompagnata da un certificato di autenticità approvato;
considerando che occorre determinare il modello del certificato come pure le condizioni della sua utilizzazione; che conviene, di conseguenza, assoggettare la designazione dell'organismo emittente a talune regole allo scopo di permettere alla Comunità di assicurarsi il rispetto delle condizioni riguardanti il rilascio di detto certificato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande spiritose è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.
Articolo 2
1. Il certificato di autenticità è fatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I. Il formulario è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea. Il formato del formulario è di 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, incollata per scrittura e pesante almeno 40 grammi per metro quadrato. Il formulario deve essere munito di un bordo giallo di circa 3 mm.
2. Il formulario è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato con inchiostro e con caratteri da stampa.
3. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie attribuitogli dall'organismo emittente.
Articolo 3
Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.
Articolo 4
1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato dall'organismo emittente indicato nell'allegato II.
2. Un certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.
3. La Repubblica di Finlandia comunica alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal suo organismo emittente. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.
Articolo 5
1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:
a) è riconosciuto come tale dall'autorità competente della Repubblica di Finlandia;
b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;
c) si impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.
2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando
l'organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
EWG:L383UMBI18.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 737 mm; 100 Zeilen; 4818 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
1 Esportatore
2 Destinatario
4 Mezzo di trasporto
ACCORDO CEE - FINLANDIA
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
PER LA VODKA FINLANDESE
N.ORIGINALE
3 Organismo emittente
5 Marche e numeri - Quantità e natura dei colli
6 Codice delle merci
7 Massa lorda (kg)
8 Massa netta (kg)
9 Quantità (litri)
10 Osservazioni
NOTA
Il presente certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.
11 ATTESTAZIONE
Si certifica che la vodka indicata qui sopra è originaria della Finlandia, ha un titolo alcolometrico di 60 % vol o meno ed è ottenuta esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di cereali. Essa corrisponde inoltre alle disposizioni applicabili nella Comunità o nei suoi Stati membri.
12 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI NELLA COMUNITÀ
Luogo e data:
Firma e nome della persona abilitata:
EWG:L383UMBI19.97
FF: 9999; SETUP: 01; Hoehe: 708 mm; 26 Zeilen; 948 Zeichen;
Bediener: HELM BS: .B; MC: P; Pr.: B;
Kunde: Form L 383 IT
ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>
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