N. L 387 / 206 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4137/86 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 1986
relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere , tra la Comunità
economica europea e, da un lato , le Barbados , Belize , la Repubblica popolare del Congo, Figi,
la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica , la
Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi,
Maurizio, la Repubblica dell'Uganda , San Cristoforo e Nevis , la Repubblica del Suriname, il
Regno della Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e
Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e , dall'altro , la Repubblica dell'India, sui prezzi
garantiti dello zucchero di canna per il perìodo di consegna 1985 / 1986
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il protocollo n . 7 relativo allo zucchero ACP allegato
alla terza convenzione ACP-CEE (*), in particolare l'arti
colo 5 , paragrafo 4 ,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica dell'India sullo zucchero di canna ( 2 ), in partico
lare l'articolo 5 , paragrafo 4 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'applicazione del protocollo e dell'accordo
precitati è garantita , in conformità del rispettivo articolo 1 ,
paragrafo 2 , nel quadro della gestione dell'organizzazione
comune del mercato dello zucchero ;
considerando che è opportuno approvare gli accordi , in
forma di scambio di lettere , tra la Comunità economica
europea e , da un lato , gli Stati indicati nel protocollo e ,
dall'altro , la Repubblica dell'India , sui prezzi garantiti dello
zucchero di canna per il periodo di consegna 1985 / 1986 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Sono approvati a nome della Comunità gli accordi , in forma
di scambio di lettere , tra la Comunità economica europea e ,
da un lato , le Barbados , Belize , la Repubblica popolare del
Congo , Figi , la Repubblica cooperativa di Guiana , la
Repubblica della Costa d'Avorio , la Giamaica , la Repubblica
del Kenia , la Repubblica democratica del Madagascar , la
Repubblica del Malawi , Maurizio , la Repubblica dell'Ugan
da , St . Christopher-e-Nevis , la Repubblica del Suriname , il
Regno dello Swaziland , la Repubblica unita della Tanzania ,
la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello
Zimbabwe , e , dall'altro , la Repubblica dell'India , sui prezzi
garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna
1985 / 1986 .
Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le
persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare
la Comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 settembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(») GU n . L 86 del 31 . 3 . 1986 , pag. 164.
( 2 ) GU n . L 190 del 22 . 7 . 1975 , pag . 35 .
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