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Decisione n. 3940/86/CECA della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa l' aliquota dei prelievi per l' esercizio finanziario 1987 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all' importo e alle modalità d' applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0026 - 0028
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DECISIONE N. 3940/86/CECA DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1987 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,
vista la decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA (2) della Commissione, del 19 dicembre 1980,
considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA (3);
considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 408 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1987; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 18 dicembre 1986, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1987, cioè 180 milioni di ECU;
considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,81 milioni di ECU,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1o gennaio 1987 è fissata sulla misura dello 0,31 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3614/85/CECA (4), è sostituito dalla presente disposizione:
« Articolo 2
Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1o gennaio 1987:
(in ECU)
1.2 // // // Prodotti // Valore medio // // // Mattonelle di lignite e semicoke di lignite // 60,92 // Carbon fossile di tutte le categorie // 82,05 // Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti // 226,24 // Acciaio in lingotti // 268,97 // Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato // 448,28 » // //
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3614/85/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione:
« Articolo 4
Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:
(in ECU)
1.2 // // // Prodotti // Base imponibile gennaio 1987 e mesi seguenti Riscossione marzo 1987 e mesi seguenti // // // Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1) // 0,18885 // Carbon fossile di tutte le categorie (2) // 0,25436 // Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti // 0,54110 // Acciaio in lingotti // 0,72825 // Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato // 0,33740 // //
(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.
(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.
Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA ».
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1987.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.
(4) GU n. L 344 del 21. 12. 1986, pag. 37.
ALLEGATO
PREVISIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1987
(milioni di ECU)
1.2.3.4 // // // // // Fabbisogno // Previsioni // Risorse // Previsioni // // // // 1.2.3.4.5 // Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto) 1. Spese amministrative 2. Aiuti al riadattamento (articolo 56) 3. Aiuti per la ricerca (articolo 55) 3.1. Acciaio 3.2. Carbone 3.3. Sociale 4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi 4.1. Investimenti (articolo 54) (1) 4.2. Riconversione (articolo 56) 5. Misure connesse con la ristrutturazione siderurgica (2) 6. Misure connesse con la ristrutturazione carbonifera (2) // 5 150 63 65 125 p.m. // 30 22 11 5 60 // Risorse dell'esercizio 1. Risorse correnti 1.1. Gettito del prelievo allo 0,31 % 1.2. Interessi su investimenti e prestiti concessi su fondi propri 1.3. Ammende e indennità di mora 1.4. Varie 2. Annullamento di impegni che presumibilmente non verranno realizzati 3. Rivalutazione attivo/passivo 4. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1986 5. Entrate straordinarie 5.1. Misure connesse con la ristrutturazione siderurgica 5.2. Misure connesse con la ristrutturazione carbonifera 6. Ricorso all'accantonamento per imprevisti // 180 75 23 p.m. 5 p.m. p.m. 125 p.m. p.m. // // 408 // // // 408 // Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri 7. Alloggi sociali // 13 // // Origine dei fondi propri 7. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA // 13 // // // // //
(1) Le eventuali risorse supplementari verrebbero assegnate agli aiuti sotto forma di abbuoni d'interesse a favore degli investimenti, fino ad un importo totale massimo di 10 milioni di ECU. Altre eventuali risorse supplementari potrebbero essere assegnate agli aiuti prioritari nel settore della ricerca e ad altri settori d'importanza politica prioritaria, soprattutto alla riconversione.
(2) L'esecuzione di questo capitolo dipende dall'effettiva messa a disposizione delle entrate straordinarie.
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