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87/6/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione di prodotti orticoli in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0031 - 0031
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione di prodotti orticoli in Irlanda
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/6/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 20 maggio 1986 il governo irlandese ha notificato un secondo addendum al programma approvato dalla decisione 82/238/CEE della Commissione (3) e al primo addendum approvato dalla decisione 83/601/CEE della Commissione (4), relativi alla commercializzazione e alla trasformazione di prodotti orticoli in Irlanda;
considerando che l'addendum è inteso a consentire l'ulteriore perseguimento degli obiettivi definiti dal programma originale, segnatamente mediante:
- la creazione di più ampie unità di commercializzazione dotate di impianti frigoriferi,
- l'espansione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione,
- una maggiore comprensione della situazione del mercato,
al fine di adeguare maggiormente l'offerta alla domanda, migliorare la situazione del settore orticolo, valorizzarne la produzione e incrementare il reddito dei produttori; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che l'addendum riguardante il materiale da raccolta non contiene dati sufficienti e che le condizioni formulate all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del testo modificato del regolamento (CEE) n. 355/77 non risultano quindi soddisfatte; che tale materiale non è pertanto sovvenzionabile;
considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore orticolo in Irlanda; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il secondo addendum al programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione di prodotti orticoli, notificato dal governo irlandese il 20 maggio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato subordinatamente alla riserva espressa nel terzo considerando.
Articolo 2
La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 106 del 21. 4. 1982, pag. 26.
(4) GU n. L 347 del 9. 12. 1983, pag. 55.
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