Avis juridique important
87/8/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo al settore delle carni ovine in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0033 - 0033
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo al settore delle carni ovine in Irlanda
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/8/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 10 aprile 1986 il governo irlandese ha notificato un addendum al programma relativo al settore delle carni ovine in Irlanda, approvato dalla decisione 83/600/CEE della Commissione (3);
considerando che l'addendum è inteso all'ulteriore perseguimento degli obiettivi del programma originale, in particolare all'ammodernamento dell'industria irlandese delle carni ovine, all'ampliamento delle capacità di macellazione e alla razionalizzazione degli impianti esistenti, al fine di migliorare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione e, conseguentemente, la quantità e la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando tuttavia che la creazione di nuove unità di macellazione può essere sovvenzionata soltanto a condizione che venga dimostrata la necessità della regione di disporre di più ampie capacità e che la dimensione delle unità sia sufficiente a garantirne la vitalità economica;
considerando che i progetti relativi alla creazione di depositi frigoreferi possono essere sovvenzionati soltanto se tali impianti sono connessi agli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore delle carni ovine in Irlanda; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'addendum al programma relativo al settore delle carni ovine in Irlanda, notificato dal governo irlandese il 10 aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato subordinatamente alle riserve espresse nel terzo e nel quarto considerando.
Articolo 2
La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 347 del 9. 12. 1983, pag. 54.
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