Avis juridique important
87/11/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma specifico relativo al settore "bestiame, carni e prodotti carnei" in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0036 - 0036
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma specifico relativo al settore « bestiame, carni e prodotti carnei » in Belgio
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/11/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 24 settembre 1985 il governo belga ha notificato una modifica del programma relativo al settore « bestiame, carni e prodotti carnei » approvato dalla decisione 80/1317/CEE della Commissione (3) e, il 5 febbraio 1986, ha fornito informazioni supplementari;
considerando che la modifica del programma è limitata agli investimenti destinati all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla concentrazione degli impianti per la commercializzazione degli animali, la macellazione, il sezionamento e la valorizzazione dei sottoprodotti della macellazione e la preparazione dei prodotti a base di carni bovine, suine e ovine; che tutti questi investimenti possono contribuire al miglioramento della situazione del settore in causa e alla sua valorizzazione; che la modifica costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che gli investimenti concernenti l'ammodernamento, la razionalizzazione e la concentrazione degli impianti di commercializzazione e di macellazione possono essere approvati, mentre gli investimenti relativi alla valorizzazione dei sottoprodotti e alle preparazioni a base di carni sono approvati soltanto se si tratta di prodotti compresi nell'allegato II del trattato;
considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore suddetto; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica del programma relativo al settore « bestiame, carni e prodotti carnei », notificata dal governo belga il 24 settembre 1985 e completata il 5 febbraio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 380 del 31. 12. 1980, pag. 10.
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