Avis juridique important
87/12/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo all'ammasso dei cereali in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0037 - 0037
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo all'ammasso dei cereali in Belgio
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/12/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 17 marzo 1986 il governo belga ha notificato un secondo addendum al programma relativo all'ammasso dei cereali in Belgio, approvato con decisione 84/1026/CEE della Commissione (3) e modificato una prima volta con decisione 84/286/CEE (4);
considerando che il secondo addendum al programma prevede la razionalizzazione e l'ampliamento delle capacità di raccolta, di trattamento e di ammasso dei cereali, ivi comprese le attrezzature connesse atte a garantire la buona conservazione di partite omogenee di cereali di qualità, al fine di valorizzare i prodotti in causa e potenziare la competitività del settore; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che i principi della corretta gestione finanziaria non consentono di incoraggiare investimenti che sono utilizzati a fini d'intervento;
considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore dell'ammasso dei cereali in Belgio; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il secondo addendum al programma relativo al settore dell'ammasso dei cereali in Belgio, notificato dal governo belga il 17 marzo 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo per quanto riguarda gli impianti che sono utilizzati a fini d'intervento.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 44.
(4) GU n. L 139 del 25. 5. 1984, pag. 42.
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